Cassazione Civile, Ordinanza n. 15242/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’operazione complessa avente ad oggetto un’imbarcazione finanziata in leasing. La parte ricorrente aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria con la concedente originaria, a garanzia del quale un terzo aveva prestato fideiussione personale. In seguito, nell’ambito di un diverso contratto di compravendita con una società poi fallita, si assumeva che il bene oggetto del leasing dovesse essere trasferito alla società acquirente mediante permuta ovvero mediante cessione del contratto di leasing. Secondo la ricostruzione attorea, il contratto prevedeva che, in caso di mancato subentro nel leasing per mancata accettazione della concedente, la società acquirente avrebbe potuto scegliere se continuare a pagare i canoni in nome e per conto del cedente oppure riscattare l’imbarcazione pagando il prezzo residuo; poiché tale società non avrebbe esercitato alcuna delle due opzioni, si chiedeva: l’accertamento dell’obbligo della società fallita di versare integralmente i canoni alla concedente; la condanna al rimborso di quanto pagato dalla ricorrente; il pagamento della penale pattuita; la declaratoria di avvenuta cessione del contratto di leasing con conseguente nullità/inefficacia della fideiussione. In cassazione la ricorrente ha dedotto due vizi: primo, nullità della sentenza d’appello per motivazione per relationem e asserita violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 118 disp. att. c.p.c.; secondo, violazione della disciplina fallimentare per avere la Corte d’appello dichiarato improcedibile la domanda di accertamento della cessione del contratto in ragione del fallimento della controparte, invece di esaminarla nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il censurato vizio di motivazione, osservando che la Corte territoriale aveva comunque svolto una autonoma e corretta motivazione, fondata sulla mancanza di prova del consenso della creditrice ceduta alla cessione del contratto di leasing e sulla circostanza che la ricorrente aveva continuato a pagare i canoni anche dopo la data in cui si assumeva avvenuta la cessione. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, dopo il fallimento della società controparte, la pretesa di accertare l’obbligo di pagamento dei canoni e, più in generale, l’an debeatur del credito, doveva essere fatta valere nelle forme dell’insinuazione al passivo davanti al giudice fallimentare, competente in via funzionale. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
n. 3; n. 4 del primo comma
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
invocato come parametro costituzionale dell’obbligo di motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 186 ter c.p.c.
menzionato nella fase di merito come base della richiesta di ordinanza provvisoria
art. 24 l. fall.
richiamato per affermare la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare sulle pretese verso il fallito
art. 52 l. fall.
richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina dell’accertamento concorsuale
artt. 92 ss. R.D. 16 marzo 1942, n. 267
invocati dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di disciplina fallimentare e spese/concorso
art. 13 d.lgs. n. 270 del 1999
richiamato in giurisprudenza come omologo dell’art. 24 l. fall. per l’amministrazione straordinaria
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La motivazione per relationem non integra di per sé nullità della sentenza quando il giudice d’appello mostri di condividere consapevolmente la decisione di primo grado e la motivazione consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito.
- La cessione del contratto richiede la prova del consenso del contraente ceduto; in difetto di tale prova, la cessione non si perfeziona e resta inefficace verso il creditore ceduto.
- La prosecuzione dell’adempimento originario, come il pagamento dei canoni da parte del contraente cedente dopo la data di asserita cessione, è un elemento incompatibile con la pretesa di un valido subentro già avvenuto.
- Dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, le domande che costituiscono la premessa di una pretesa patrimoniale verso la massa devono essere fatte valere nel procedimento di verifica del passivo davanti al giudice fallimentare.
- La competenza funzionale del tribunale fallimentare copre non solo l’accertamento del credito in senso stretto, ma anche l’an debeatur quando tale accertamento sia presupposto indispensabile per far valere la pretesa nei confronti della massa.
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