Cassazione Civile, Ordinanza n. 15243/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario, aperto in epoca anteriore al 16 agosto 1991, con apertura di credito e un conto anticipi su fatture e titoli. Il correntista ha chiesto la condanna della banca al pagamento del saldo positivo risultante dalla ripetizione di addebiti ritenuti non dovuti, tra cui interessi passivi con capitalizzazione trimestrale, interessi debitori, commissioni di massimo scoperto, spese e valute fittizie non pattuite per iscritto. Il tribunale ha accolto la domanda; la corte d'appello ha rigettato il gravame della banca. In cassazione la banca ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme su prescrizione, onere della prova e disciplina del conto corrente, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico la prova dell'esistenza e dei limiti dell'affidamento e avesse male individuato le rimesse solutorie, oltre a contestare il metodo di ricalcolo del saldo; 2) violazione delle norme sulla prova documentale, lamentando che la corte d'appello avesse ritenuto sufficiente una contestazione generica della conformità all'originale della copia di una scrittura del 16 agosto 1991 relativa agli interessi debitori, senza richiedere una specifica contestazione del contenuto e della sottoscrizione; 3) violazione delle norme sugli interessi bancari e omessa pronuncia in relazione al conto anticipi, contestando sia la ritenuta indeterminatezza del tasso indicato in un foglio informativo, sia l'applicazione del tasso legale anziché del tasso sostitutivo, sia la mancata considerazione di una successiva pattuizione del 24 aprile 1995.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la questione dell'esistenza dell'affidamento fosse coperta da giudicato interno e che, in ogni caso, nei giudizi di ripetizione di indebito bancario la verifica delle rimesse solutorie debba essere compiuta dopo avere espunto dal saldo tutte le competenze illegittime; ha accolto il secondo motivo, affermando che la contestazione della conformità all'originale di una copia documentale deve essere specifica e deve indicare anche gli aspetti in cui la copia differirebbe dall'originale; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché in parte generico, in parte non pertinente alla ratio decidendi e in parte meramente fattuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla corte territoriale anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla sussistenza dell'affidamento e sulla natura delle rimesse; la Corte ribadisce però che la questione non era più deducibile per giudicato interno.
richiamato quale norma di riferimento dell'azione di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità di clausole bancarie.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza autonoma trattazione decisoria.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in tema di prescrizione.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in tema di decorrenza della prescrizione.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo quale norma sulla prescrizione ordinaria.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in materia di interessi dovuti.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza specifica applicazione autonoma in motivazione.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, in relazione all'apertura di credito e al superamento del fido.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza specifica autonoma decisività nella motivazione.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza autonoma trattazione.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza autonoma trattazione.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza autonoma trattazione.
richiamato in relazione alla disciplina della forma e determinatezza delle condizioni contrattuali bancarie e alla pattuizione degli interessi.
la Corte afferma che la contestazione della conformità all'originale di una copia documentale deve essere specifica e circostanziata.
richiamato in tema di contestazione della scrittura privata e della copia documentale.
richiamato insieme all'art. 214 c.p.c. in materia di contestazione della scrittura privata.
richiamato in tema di verificazione e contestazione della scrittura privata.
richiamato nel terzo motivo, senza che la Corte ne accogliesse la prospettazione della ricorrente.
la Corte richiama la necessità di una convenzione d'interessi espressa e autonoma rispetto alla mera comunicazione contenuta in un foglio informativo per la pattuizione di interessi ultralegali.
richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina sostitutiva degli interessi non validamente pattuiti.
richiamato nel terzo motivo, senza accoglimento della tesi della ricorrente.
art. 117, comma 2, d.lgs. n. 385/1993
richiamato in relazione alla forma e determinatezza delle condizioni contrattuali bancarie.
art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993
richiamato nel terzo motivo in relazione alla nullità delle clausole non conformi alla disciplina bancaria.
delibera CICR 4 marzo 2003
richiamata come fonte di rilievo normativo nel terzo motivo, ma non decisiva per l'accoglimento.
richiamato per il vizio di omessa pronuncia dedotto nel terzo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro di legittimità per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per l'ipotizzata omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nei giudizi di ripetizione di indebito bancario fondati sulla nullità di clausole e prassi applicative illegittime, l'individuazione delle rimesse solutorie deve essere compiuta solo dopo aver depurato il saldo da tutte le poste illegittime, poiché la prescrizione decorre solo per le rimesse che eccedano il limite dell'affidamento così rettificato.
- La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia deve essere specifica, circostanziata e indicare anche gli aspetti in cui la copia si assume difforme dall'originale; una contestazione generica o di stile è inefficace.
- La prova o la contestazione dell'esistenza di un affidamento e dei suoi limiti, una volta coperta da non contestazione e quindi da giudicato interno, non può essere rimessa in discussione in cassazione.
- Per la pattuizione di interessi ultralegali in ambito bancario non è sufficiente una mera indicazione contenuta in un foglio informativo: occorre una convenzione espressa e autonoma, idonea a soddisfare i requisiti di validità richiesti dalla disciplina di settore.
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