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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15249/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società proprietaria di ventisei unità immobiliari impugnava un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva proceduto al riclassamento di parte degli immobili, variando per alcuni la categoria da A/4 ad A/2 e per altri la classe da 3 a 5, ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004. In primo grado il ricorso era stato accolto per insufficiente motivazione dell'atto. In appello, invece, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo sufficiente la motivazione basata sulla rivalutazione della microzona e su elementi di pregio del quartiere. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza e inammissibilità dell'appello per notifica telematica in un giudizio introdotto cartaceamente, per asserita sottoscrizione da soggetto non legittimato e per difetto di specificità dei motivi; 2) violazione dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004 e della l. n. 241/1990 per difetto di motivazione dell'avviso e carenza di prova; 3) nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente e falsa applicazione dei requisiti per l'aumento di categoria/classe; 4) violazione delle norme processuali e sostanziali sul ragionamento presuntivo, sull'onere della prova e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che il riclassamento fosse stato effettuato a tavolino senza sopralluogo; 5) difetto di motivazione e omessa pronuncia, nonché violazione di norme sul procedimento catastale e sul contraddittorio, sostenendo la necessità di sopralluogo e confronto con il contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo in epoca successiva. La decisione afferma che, in caso di riclassamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, la motivazione dell'atto deve indicare non solo il presupposto della revisione della microzona, ma anche le ragioni della ricaduta sul singolo immobile; tale motivazione non può essere integrata in giudizio dall'Amministrazione o dal giudice.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, l. n. 311/2004

    Consente la revisione parziale del classamento nelle microzone con significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale, ma l'atto deve comunque motivare la concreta incidenza sul singolo immobile.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiede una motivazione adeguata e intelligibile del provvedimento amministrativo, applicabile anche agli atti di riclassamento catastale.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    L'onere di specificità dei motivi di appello nel processo tributario è assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni già svolte contro la decisione di primo grado, se dal gravame emerge chiaramente il dissenso rispetto alla sentenza impugnata.

  • artt. 16, 16-bis, 17, 18, comma 3, 36 e 53 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati dalla ricorrente per dedurre vizi del rito e della notificazione dell'appello nel processo tributario.

  • art. 16 d.m. 4.8.2015

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione e al deposito telematico degli atti nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare omessa pronuncia e vizi del decisum.

  • art. 337 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicata quale norma di legittimazione dei diversi vizi denunciati in cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per la censura di motivazione inesistente o apparente della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove e il travisamento del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Invocati per contestare il ragionamento presuntivo posto a base della decisione di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per dedurre un'erronea ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 11 d.l. n. 70/1988

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di sopralluogo e corretta procedura per il classamento.

  • art. 10 l. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di collaborazione e buona fede nei rapporti con il fisco.

  • d.P.R. n. 138/1998, art. 8

    Nel sistema del classamento, richiede di considerare le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare, oltre al fattore posizionale, nella determinazione della classe e della rendita.

  • d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61

    Richiamato come base della stima comparativa in sede di attribuzione della rendita catastale.

Massime di principio

  • Nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, il presupposto della revisione è la significativa variazione del rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona, ma ciò non esonera l'Ufficio dall'indicare nella motivazione le ragioni per cui tale variazione incide sulla specifica unità immobiliare.
  • La motivazione dell'atto di revisione del classamento deve essere rigorosa e deve mettere il contribuente in condizione di comprendere le concrete ragioni del provvedimento e di difendersi efficacemente.
  • La motivazione del riclassamento non può essere integrata ex post nel giudizio dall'Amministrazione finanziaria né dal giudice tributario: la sua sufficienza va valutata ex ante sulla base degli elementi effettivamente contenuti nell'atto impugnato.
  • Nel processo tributario, l'onere di specificità dell'appello è soddisfatto anche mediante la riproposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base dell'originario gravame, quando dal complesso dell'atto sia chiaro il dissenso rispetto alla decisione di primo grado.
  • La notifica irrituale di un atto processuale a mezzo PEC non determina nullità se l'atto è comunque pervenuto a conoscenza del destinatario e lo scopo legale della notificazione risulta raggiunto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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