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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24980/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva agito davanti al Tribunale di Agrigento deducendo di avere lavorato, dal 1986 e fino alla proposizione del ricorso, come operatore agricolo a tempo determinato, svolgendo lavori meccanici in agricoltura e mansioni presso un centro di meccanizzazione agricola, sulla base di una serie di contratti a termine reiterati che egli assumeva illegittimi. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria; la Corte d’Appello di Palermo, invece, aveva accolto l’appello dell’ente datore di lavoro, ritenendo valida la notifica dell’atto di appello e, nel merito, applicabile al rapporto la disciplina speciale del lavoro agricolo stagionale, con conseguente legittimità della reiterazione dei contratti. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità/improcedibilità dell’appello per mancata o inesistente notifica dell’atto di appello e del decreto di fissazione dell’udienza; 2) violazione delle norme sui contratti a termine e sulla deroga per il lavoro stagionale, nonché della normativa collettiva, per avere la Corte territoriale ritenuto legittima la successione dei contratti; 3) violazione delle medesime norme e della disciplina collettiva per aver qualificato le mansioni svolte come mansioni di operaio agricolo; 4) ulteriore violazione della disciplina speciale siciliana, della contrattazione collettiva e della normativa nazionale/eurounitaria sul lavoro a termine; 5) violazione delle norme sulle spese di lite per la loro liquidazione ritenuta eccessiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la notificazione dell’atto di appello effettuata al domicilio digitale del difensore risultante dai pubblici elenchi. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui l’ente datore di lavoro non è imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c., la deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per attività effettivamente stagionali in senso stretto, l’elenco delle attività stagionali è tassativo e non interpretabile in via analogica, e grava sul datore di lavoro l’onere di provare sia la causale stagionale sia la riconducibilità concreta delle mansioni alle attività stagionali o complementari/accessorie. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse discostata da tali principi, omettendo un adeguato accertamento in concreto delle mansioni effettivamente svolte e del loro carattere stagionale. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito perché relativo alle spese, che dovranno essere nuovamente regolate dal giudice di rinvio. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di notificazioni al difensore, la notifica eseguita all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi è valida anche se quel domicilio digitale era stato indicato nel processo solo per le comunicazioni di cancelleria.
  • La deroga al limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato nel settore agricolo opera soltanto quando le prestazioni riguardino attività effettivamente stagionali in senso stretto; non basta il generico richiamo alla natura ciclica dell'attività agricola.
  • L'elenco delle attività stagionali previsto dalla disciplina speciale è tassativo e non può essere esteso in via analogica; anche la contrattazione collettiva che richiami la stagionalità deve individuare specificamente le attività derogatorie.
  • Quando il lavoratore contesta la reale natura delle mansioni e la loro stagionalità, il giudice deve accertare in concreto le prestazioni effettivamente svolte e il datore di lavoro sopporta l'onere di provare sia la causale stagionale sia la riconducibilità delle mansioni all'ambito consentito.
  • Un ente pubblico non economico che non abbia la qualità di imprenditore agricolo non può invocare la disciplina speciale dettata per i datori di lavoro dell'agricoltura al fine di legittimare la reiterazione di contratti a termine oltre i limiti ordinari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termineAppello
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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