Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24773/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia in gestione separata quando l'assicurato, pur avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi, presenti la domanda solo dopo anni e chieda di cumulare ai fini della liquidazione anche contributi versati in altra gestione (AGO). La corte d'appello aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo della pensione con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti, applicando la clausola di salvaguardia richiamata nella sentenza di merito. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 3 del D.M. 282/1996, sostenendo che, nel caso di computo dei contributi AGO nella gestione separata, la pensione non possa decorrere prima della domanda con cui l'assicurato esercita l'opzione/computo, poiché solo da quel momento il montante contributivo utile alla liquidazione si forma effettivamente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, in tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, quando l'assicurato si avvalga della facoltà di computare nella gestione separata anche i contributi versati nell'AGO, la decorrenza della pensione va individuata nella data di presentazione della domanda di opzione/computo e non nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile. Poiché la sentenza impugnata si è discostata da tale principio, è stata cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 D.M. 282/1996

    Consente all'assicurato iscritto alla gestione separata di far valere anche contributi accreditati nell'AGO ai fini della liquidazione di un'unica pensione; la decorrenza del trattamento, in caso di esercizio di tale facoltà, coincide con la domanda di opzione/computo.

  • art. 1, comma 7, L. 335/1995

    Richiamato come base normativa della gestione separata e dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

  • art. 1, comma 20, L. 335/1995

    Richiamato insieme alla disciplina della gestione separata ai fini del diritto alla pensione.

  • art. 1, comma 3, L. 243/2004

    Richiamato dalla sentenza di merito come clausola di salvaguardia applicata al caso.

  • art. 24, comma 3, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011

    Richiamato dalla sentenza di merito come disposizione rilevante per la salvaguardia della decorrenza pensionistica.

  • art. 6 L. 155/1981

    Richiamato dalla Corte di cassazione insieme al D.M. 282/1996 per sostenere che solo dalla domanda l'accredito computato entra nel montante utile alla liquidazione.

Massime di principio

  • Quando la legge consente all'assicurato di cumulare o computare contributi di gestioni diverse in una unica pensione, la decorrenza del trattamento va collegata al momento in cui l'opzione o la domanda di computo viene effettivamente esercitata, se solo da quel momento il montante contributivo utile alla liquidazione si completa.
  • La maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in una gestione non basta, da sola, a far decorrere la pensione se la liquidazione dipende da una scelta dell'assicurato che integra la contribuzione utile in un momento successivo.
  • In presenza di disciplina speciale sulla decorrenza del trattamento pensionistico collegata alla domanda di opzione, il giudice di merito non può anticipare la decorrenza al momento di maturazione dell'età pensionabile quando l'assetto contributivo necessario si perfezioni soltanto con la domanda stessa.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.