Cassazione Civile, Ordinanza n. 24983/2024 del 17/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva agito per ottenere il risarcimento del danno da abusivo utilizzo di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato reiterati nel tempo presso un ente pubblico di sviluppo agricolo, deducendo di aver svolto dal 1991 mansioni di operatore agricolo e lavori meccanici presso un centro di meccanizzazione agricola. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato l'ente al risarcimento; la Corte d'Appello, accogliendo il gravame dell'ente, aveva invece ritenuto legittima la disciplina applicata ai contratti a termine, valorizzando la stagionalità dell'attività agricola e disattendendo anche l'eccezione di improcedibilità dell'appello. Il ricorrente per cassazione ha censurato: 1) la validità della notifica dell'appello al domicilio digitale dei difensori; 2) la violazione della disciplina sui contratti a termine e sul limite dei 36 mesi, nonché l'omesso esame di fatti decisivi; 3) la qualificazione delle mansioni come agricole e stagionali; 4) la ritenuta rilevanza della disciplina regionale siciliana e della contrattazione collettiva; 5) la regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la notifica dell'appello al domicilio digitale del difensore. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, affermando che l'ente non è imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c., che la deroga alla disciplina generale del tempo determinato vale solo per attività stagionali in senso stretto e che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto le mansioni effettivamente svolte e la loro effettiva riconducibilità ad attività stagionali tipizzate o specificamente previste dalla contrattazione collettiva. Il quinto motivo sulle spese è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 435 c.p.c.
la censura sulla notifica dell'appello è stata respinta perché la notifica al domicilio digitale del difensore è valida
art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012
legittima la notificazione al difensore presso l'indirizzo PEC risultante dagli elenchi pubblici
d.l. n. 90 del 2014
ha modificato la disciplina del domicilio digitale richiamata dalla Corte
art. 6-bis d.lgs. n. 82 del 2005
il difensore deve comunicare il proprio indirizzo PEC all'Ordine, che lo inserisce nei pubblici elenchi
art. 435 c.p.c.
richiamato come motivo di ricorso sull'asserita improcedibilità del gravame
art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368 del 2001
la deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001
non applicabile all'ente, perché non qualificabile come datore di lavoro dell'agricoltura
art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015
disciplinante il contratto a termine, applicabile nei limiti indicati dalla Corte
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015
la deroga al limite dei 36 mesi vale soltanto per i contratti relativi ad attività stagionali
art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2015
non applicabile ai contratti dell'ente, che non è imprenditore agricolo
art. 2135 c.c.
l'ente pubblico non economico non può essere considerato imprenditore agricolo
d.P.R. n. 1525 del 1963
l'elenco delle attività stagionali è tassativo e non analogicamente estensibile
art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti
mostra che esistono lavoratori a termine non rientranti nella deroga alla durata massima
L.R. Sicilia n. 4 del 2006
non idonea a derogare alla disciplina nazionale dei contratti a termine
artt. 91, 92 e 96 c.p.c.
la censura sulle spese è stata assorbita per l'accoglimento con rinvio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di notificazioni al difensore, la notificazione eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dagli albi o dai pubblici elenchi è valida anche se il domicilio digitale sia stato indicato per le sole comunicazioni di cancelleria.
- La disciplina speciale che consente deroghe al limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato in ambito agricolo si applica soltanto alle attività stagionali in senso stretto, non a qualunque attività svolta in un contesto agricolo o collegata alla ciclicità produttiva.
- L'elenco normativo delle attività stagionali ha natura tassativa e non può essere ampliato in via analogica o mediante interpretazioni estensive della contrattazione collettiva o della normativa regionale.
- Quando il lavoratore contesta la natura stagionale delle mansioni e la legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il giudice deve accertare in concreto le mansioni effettivamente svolte e il datore di lavoro sopporta l'onere di provare sia la causale stagionale indicata nel contratto sia la riconducibilità delle prestazioni all'elenco legale o collettivo delle attività stagionali.
- Un ente pubblico non economico che svolga attività connesse allo sviluppo agricolo non è, per ciò solo, imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; pertanto, nei rapporti di lavoro a termine con tale ente non si applica automaticamente la disciplina speciale prevista per i datori di lavoro dell'agricoltura.
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