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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24926/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia e del successivo supplemento in un caso di Gestione separata ex d.m. n. 282 del 1996. Il pensionato aveva ottenuto in primo grado e in appello il riconoscimento del diritto alla pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, cioè dall'1.1.2007, nonché del diritto al supplemento dall'1.1.2013. L'INPS ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 3 d.m. 2.5.1996, n. 282, in relazione all'art. 2, commi 26 e seguenti, l. n. 335/1995, sostenendo che, avendo l'assicurato chiesto nella domanda il computo della contribuzione pregressa maturata presso il FPLD, la pensione dovesse decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione/computo, perché solo da quel momento la contribuzione pregressa poteva considerarsi utilizzabile nella Gestione separata; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 7 l. n. 155/1981 e dell'art. 1 d.m. n. 282/1996, assumendo che anche il supplemento dovesse decorrere in modo posticipato rispetto a quanto riconosciuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui, quando l'assicurato esercita la facoltà di computo ex art. 3 d.m. n. 282/1996 per ottenere un trattamento a carico della Gestione separata comprensivo di contribuzione pregressa FPLD, la decorrenza del trattamento pensionistico non coincide con la sola maturazione dei requisiti, ma con il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione/computo. La Corte ha distinto tra perfezionamento del diritto e decorrenza della prestazione, osservando che la contribuzione pregressa entra nel calcolo solo per effetto della domanda. Ha inoltre richiamato la regola generale del cumulo di contributi ex art. 22, comma 5, l. n. 153/1969, ritenendo che il computo nella Gestione separata integri una forma di cumulo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti.

Norme richiamate

  • art. 3 d.m. 2 maggio 1996, n. 282

    La facoltà di computo della contribuzione pregressa richiede apposita domanda; solo da tale domanda la contribuzione precedente può concorrere alla liquidazione della pensione a carico della Gestione separata, con conseguente decorrenza del trattamento dal mese successivo alla domanda.

  • art. 2, commi 26 e seguenti, l. n. 335/1995

    Costituisce il quadro normativo della Gestione separata cui si applica il meccanismo del computo della contribuzione pregressa.

  • art. 6, comma 1, l. n. 155/1981

    Indica la regola generale di decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto, ma la Corte la ritiene non applicabile nel caso di computo esercitato con domanda successiva alla maturazione dei requisiti.

  • art. 7 l. n. 155/1981

    Richiamato dall'INPS in relazione alla decorrenza del supplemento di pensione; il relativo motivo resta assorbito.

  • art. 1 d.m. 2 maggio 1996, n. 282

    Richiamato dall'INPS per sostenere la diversa decorrenza del supplemento; il motivo è assorbito.

  • art. 22, comma 5, l. n. 153/1969

    Richiamato come regola generale del cumulo di contributi nelle gestioni dell'AGO; la Corte lo indica come criterio applicabile anche al computo nella Gestione separata.

  • art. 16 l. n. 233/1990

    Richiamato come precedente normativo in tema di cumulo, in relazione alla qualificazione del computo come forma di cumulo.

Massime di principio

  • Quando l'assicurato esercita la facoltà di computo della contribuzione pregressa in una gestione previdenziale che richiede un'apposita domanda, la decorrenza della pensione non coincide con la mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, ma con il primo giorno del mese successivo alla domanda.
  • Occorre distinguere tra il perfezionamento del diritto a pensione e la decorrenza del trattamento: la prima può maturare prima, ma la seconda dipende dall'esercizio formale della facoltà che consente di valorizzare contribuzione pregressa.
  • Il computo della contribuzione maturata in altre gestioni, quando previsto come opzione dell'assicurato, va trattato come una forma di cumulo; pertanto si applica la regola generale di decorrenza prevista per il cumulo dei contributi nelle gestioni dell'AGO.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto perché determina la nuova decorrenza della pensione, resta assorbito il motivo che investe la decorrenza del supplemento conseguente alla diversa data di pensionamento.

Come è indicizzato

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