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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24887/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della Corte d'appello, del diritto di un assicurato al ricalcolo della pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi nella gestione separata, applicando la clausola di salvaguardia prevista dalla normativa richiamata. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996, sostenendo che la pensione non potesse decorrere da una data anteriore alla domanda quando il trattamento sia liquidato nella gestione separata mediante computo di contributi versati anche nell'AGO. Il pensionato ha resistito con controricorso. La questione concreta riguarda quindi il momento iniziale di decorrenza della pensione di vecchiaia nella gestione separata quando l'assicurato eserciti l'opzione per il computo di contribuzione accreditata in altra gestione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, in caso di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata liquidata con computo anche dei contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, la decorrenza del trattamento non va fissata al primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ma alla data di presentazione della domanda di opzione/computo, perché solo da quel momento la contribuzione trasferita può concorrere a formare l'ammontare contributivo utile alla liquidazione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 D.M. n. 282 del 1996

    consente all'assicurato iscritto alla gestione separata di far valere anche i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria ai fini della liquidazione di un'unica pensione; la decorrenza del trattamento, quando si esercita tale facoltà, coincide con la domanda di opzione/computo.

  • art. 6 L. n. 155 del 1981

    è richiamato insieme al D.M. n. 282 del 1996 per affermare che la contribuzione computata nella gestione separata diventa parte dell'ammontare contributivo solo dalla presentazione della domanda.

  • art. 1, comma 7, L. n. 335 del 1995

    individua la gestione separata cui è iscritto l'assicurato e su cui si fonda il diritto alla pensione di vecchiaia oggetto della lite.

  • art. 1, comma 20, L. n. 335 del 1995

    richiamato dalla sentenza d'appello come base normativa del trattamento pensionistico nella gestione separata.

  • art. 1, comma 3, L. n. 243 del 2004

    richiamato dalla sentenza d'appello quale clausola di salvaguardia applicata al caso concreto.

  • art. 24, comma 3, D.L. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011

    richiamato dalla sentenza d'appello quale disposizione applicata in combinazione con la clausola di salvaguardia.

Massime di principio

  • In tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, se l'assicurato si avvale della facoltà di computare contributi accreditati in altra gestione, la decorrenza del trattamento non coincide con la sola maturazione dell'età pensionabile o dei requisiti astratti, ma con la data della domanda di opzione/computo.
  • La contribuzione proveniente da altra gestione può concorrere alla liquidazione della pensione solo dal momento in cui l'assicurato esercita la relativa facoltà; prima di tale domanda manca il presupposto per considerare quel montante utile alla prestazione.
  • Quando il giudice di merito individua una decorrenza diversa da quella della domanda di computo, viola la disciplina speciale della gestione separata e la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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