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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24745/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di lunga anzianità, con mansioni di specialista-consulente di impresa, era stato licenziato per giusta causa dopo una contestazione disciplinare fondata sul ritardo nel versamento a una società collegata dei corrispettivi di alcuni ordini effettuati tramite il portale aziendale. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento sostenendo l’insussistenza della giusta causa. In appello la corte territoriale aveva invece ritenuto provato che, per 12/13 operazioni, il dipendente avesse incassato i corrispettivi dai clienti, non li avesse tempestivamente riversati, avesse successivamente compilato i bollettini solo dopo richiesta di chiarimenti, e che il denaro fosse stato poi prelevato non da un armadio blindato aziendale, come affermato dalla difesa, ma da un libretto intestato alla madre. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. perché la corte d’appello avrebbe tratto in via presuntiva la condotta di trattenimento indebito del denaro senza requisiti di gravità, precisione e concordanza; 2) violazione degli artt. 2727, 2729 c.c. e 18 L. 300/1970 per avere ritenuto che egli avesse agito con intento di trattenere indebitamente le somme; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancanza, in 34 anni di servizio, di precedenti disciplinari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la corte di merito non aveva utilizzato semplici presunzioni, ma aveva valorizzato le risultanze istruttorie come prova dell’appropriazione delle somme; inoltre la censura mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione decisiva della sentenza impugnata, centrata sulle modalità concrete del pagamento effettuato solo dopo la richiesta di chiarimenti. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché precluso dalla doppia conforme. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro dell’insussistenza della giusta causa di licenziamento.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per contestare l’uso delle presunzioni; la Corte ha chiarito che la decisione di merito non si fondava su mere presunzioni ma su elementi istruttori valutati come prova.

  • art. 54, co. 6, lett. a), c), k), ccnl 14/04/2011

    Richiamato dal ricorrente come disciplina collettiva applicabile alla contestazione disciplinare; la sentenza impugnata vi aveva ricondotto la legittimità del licenziamento senza preavviso per illecito uso/distrazione di somme e per fatti dolosi gravi.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non entra nel merito perché la censura è inammissibile per difetto di confronto con la motivazione decisiva.

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso; la Corte ha qualificato i primi due motivi come inammissibili e il terzo come precluso dalla doppia conforme.

  • art. 360, penult. co., c.p.c.

    Richiamato per la preclusione al vizio di omesso esame in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la censura è inammissibile se mira solo a sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
  • La denuncia di violazione delle norme sulle presunzioni è infondata quando il giudice di merito abbia utilizzato gli elementi acquisiti come prova diretta del fatto storico e non come semplici indizi da coordinare.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre in termini generici la tesi difensiva.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è precluso quando ricorre la doppia conforme tra primo e secondo grado, salvo i limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c.
  • In materia disciplinare lavoristica, la valutazione della gravità della condotta e della giusta causa resta ancorata agli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei ristretti limiti del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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