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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33082/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2011 emesso dal Comune nei confronti di una scuola dell'infanzia, relativamente a un immobile utilizzato per attività didattica. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo, tra l'altro, necessario il contraddittorio endoprocedimentale, insufficiente la motivazione dell'atto e sussistente il diritto all'esenzione ICI per l'attività svolta non commerciale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che per i tributi locali non esiste un obbligo generalizzato di preventiva interlocuzione con il contribuente; 2) violazione dello Statuto del contribuente, perché la CTR avrebbe erroneamente qualificato l'avviso come revoca di agevolazioni, profilo ritenuto però irrilevante; 3) violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi ICI, per avere la CTR ritenuto carente l'atto perché non esplicitava le ragioni del mancato riconoscimento dell'esenzione; 4-5) violazione della disciplina dell'esenzione ICI per gli enti non commerciali e delle regole sull'onere della prova, sostenendo che il requisito della destinazione esclusiva e dell'attività svolta con modalità non commerciali non era integrato, anche perché le rette pagate dagli alunni coprivano una quota non simbolica del costo del servizio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale; ha dichiarato inammissibile il secondo per difetto di interesse. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della scuola contro l'avviso di accertamento ICI. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, anche perché diretto contro la sentenza di primo grado e non contro quella di appello. Le spese del merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione denunciati come violazione di legge

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio solo nei casi espressamente previsti; non si applica in via generalizzata ai tributi locali non armonizzati

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio, ma non ritenuto decisivo

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio, ma non ritenuto decisivo

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    la CTR lo aveva richiamato per affermare il contraddittorio, ma la Cassazione ne esclude l'applicazione generalizzata al tributo locale non armonizzato

  • art. 10 L. n. 212 del 2000

    la censura è dichiarata inammissibile perché la sentenza impugnata non ha applicato tale norma e la questione sulla qualificazione dell'atto è priva di interesse

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    richiamato in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento

  • art. 1, comma 162, L. n. 296 del 2006

    gli avvisi di liquidazione e accertamento ICI devono essere motivati sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche, ma non devono indicare le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione, senza imporre un obbligo più ampio di specificare il mancato riconoscimento di esenzioni astrattamente applicabili

  • art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. n. 504 del 1992

    l'esenzione ICI per immobili destinati esclusivamente ad attività didattiche e altre attività indicate opera solo se l'attività è non economica/non commerciale secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza unionale

  • art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 203 del 2005

    la disciplina ICI allora vigente viene letta alla luce del diritto UE come aiuto di Stato incompatibile se concessa ad attività di natura commerciale

  • art. 39 D.L. n. 223 del 2006

    richiamato per la disciplina della non esclusiva natura commerciale delle attività esenti

  • art. 91-bis D.L. n. 1 del 2012

    richiamato come intervento normativo successivo, non applicabile all'annualità 2011

  • decreto n. 200 del 2012 del Ministero delle Finanze

    richiamato come fonte dei criteri sulle attività svolte con modalità non commerciali; per l'attività didattica conta il carattere gratuito o simbolico dei corrispettivi

  • art. 108, par. 3, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

    l'agevolazione ICI invocata, nella disciplina applicabile, è considerata incompatibile con il divieto di aiuti di Stato se estesa ad attività commerciali

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per i presupposti del contributo unificato in relazione all'inammissibilità del ricorso incidentale

Massime di principio

  • Nei tributi locali non armonizzati l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non opera in via generale, ma soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge; la sua omissione non determina automaticamente l'invalidità dell'atto.
  • In materia di ICI, la motivazione dell'avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, ma non è necessario che confuti preventivamente tutte le possibili esenzioni astrattamente invocabili dal contribuente; spetta a quest'ultimo dedurre e provare la ricorrenza della causa di esclusione.
  • L'esenzione ICI per gli enti non commerciali può essere riconosciuta solo se l'immobile è destinato esclusivamente ad attività rilevanti e queste sono svolte con modalità non economiche/non commerciali; per le attività didattiche, corrispettivi non puramente simbolici escludono il carattere non commerciale.
  • Le interpretazioni rese dalla Corte di giustizia sul significato e sui limiti di applicazione del diritto dell'Unione hanno efficacia erga omnes e devono essere considerate dal giudice nazionale nel decidere controversie ancora pendenti.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per carenza di interesse se investe questioni assorbite e non c'è una statuizione sfavorevole da impugnare; tali questioni possono essere eventualmente riproposte solo in caso di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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