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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14453/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato, nel contesto di atti della riscossione collegati a un trasferimento immobiliare disposto ex art. 2932 c.c., un avviso di liquidazione per imposta di registro e, in seguito, la cartella di pagamento, l’intimazione di pagamento e l’atto di pignoramento presso terzi, deducendo in sintesi: la mancata notifica dell’avviso di liquidazione e quindi la decadenza dell’ente impositore dal potere di riscossione; la nullità della notifica dell’intimazione di pagamento perché eseguita senza raccomandata informativa e con consegna a soggetto non addetto alla sede; la nullità della notifica della cartella ex art. 140 c.p.c. per mancato perfezionamento della raccomandata informativa e per irregolarità del domicilio; l’erronea valutazione, da parte del giudice di merito, di una dichiarazione sostitutiva/atto notorio del legale rappresentante circa l’assenza di dipendenti o addetti presso la sede; infine, la violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem, sostenendo che una precedente pronuncia aveva dichiarato il difetto di giurisdizione e quindi non poteva formarsi alcun giudicato sul merito della notifica degli atti presupposti.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR non aveva affatto affermato un obbligo di impugnazione cumulativa dell’atto consequenziale e di quello presupposto non notificato; ha chiarito che, in materia di riscossione, la mancata notifica dell’atto presupposto rende nullo l’atto consequenziale e il contribuente può scegliere se impugnare solo quest’ultimo o anche il primo, ma nel caso concreto la censura non colpiva la reale ratio della decisione. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati il terzo e il quarto motivo: l’onere di provare l’assenza di addetti alla sede e l’eventuale consegna a soggetto non legittimato grava sul destinatario; l’autocertificazione/atto notorio non ha valore probatorio nel processo civile; la doglianza ex art. 115 c.p.c. non era correttamente prospettata e mancava l’autosufficienza. Nel merito, la Corte ha affermato che la raccomandata informativa non è necessaria quando la notifica alle persone giuridiche avvenga a mani del rappresentante legale o di soggetto incaricato/addetto alla sede; inoltre ha osservato che, pur essendo nulla la notifica della cartella ex art. 140 c.p.c. in difetto di raccomandata informativa, tale nullità avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando l’intimazione di pagamento successiva, la cui notifica era valida, e non l’ulteriore atto di pignoramento. I motivi secondo e quinto sono stati assorbiti nel rigetto dei motivi terzo e quarto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e agli oneri conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato solo per descrivere il titolo del trasferimento immobiliare posto a base dell’avviso di liquidazione per imposta di registro.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Consente al contribuente di impugnare l’atto consequenziale deducendo il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, oppure di impugnare cumulativamente anche l’atto presupposto non notificato.

  • art. 6 L. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il dovere dell’amministrazione di assicurare l’effettiva conoscenza degli atti al contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma del ricorso per cassazione invocata per denunciare violazioni di legge.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte rileva che per la notifica alla sede di una persona giuridica il riferimento corretto è l’art. 145 c.p.c.

  • art. 140 c.p.c.

    La mancata raccomandata informativa comporta nullità della notifica quando la notifica segua questo schema; nel caso concreto la nullità della cartella era astrattamente configurabile.

  • art. 145 c.p.c.

    Per la notificazione alle persone giuridiche il destinatario comprende legale rappresentante, persone incaricate di ricevere le notificazioni e, in mancanza, persone addette alla sede o portiere.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove inesistenti o su informazioni logicamente non ricavabili dal materiale probatorio acquisito.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti impeditivi o l’inesistenza dei presupposti della notifica grava sulla parte che li deduce; nel caso concreto la censura era non argomentata.

  • art. 46 d.P.R. n. 445/2000

    L’autocertificazione può valere nei rapporti con la P.A., ma non ha valore probatorio nel giudizio civile.

  • art. 7, comma 6, L. n. 890/1982

    La raccomandata informativa era prescritta solo nell’ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario; non era necessaria se la consegna avveniva ai soggetti indicati dall’art. 145 c.p.c.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione del principio del ne bis in idem e del giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non si forma su una pronuncia resa da giudice che dichiara il difetto di giurisdizione; le eventuali statuizioni sul merito sono meramente apparenti e non fanno stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per i presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di riscossione tributaria, l’omessa notifica dell’atto presupposto integra un vizio della sequenza procedimentale e può essere fatto valere impugnando l’atto consequenziale, senza che ciò imponga un obbligo di impugnazione cumulativa anche dell’atto presupposto.
  • Quando il contribuente deduce la nullità della notifica di atti della riscossione per consegna a soggetto non legittimato, l’onere di provare l’inesistenza della qualità del consegnatario grava sul destinatario della notificazione.
  • Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non costituiscono prova nel processo civile e non possono, da sole, fondare l’accoglimento della censura sulla regolarità della notifica.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove inesistenti o trae dal materiale acquisito informazioni logicamente non ricavabili, non quando si contesti soltanto la valutazione del contenuto probatorio.
  • Nella notificazione alle persone giuridiche, la raccomandata informativa non è necessaria se l’atto è consegnato al legale rappresentante o ad altro soggetto individuato dall’art. 145 c.p.c.; la sua omissione rileva solo quando la consegna avvenga a persona diversa da quelle legittimate.
  • La nullità della notifica di un atto della riscossione non può essere utilmente fatta valere contro un atto ulteriormente successivo se il vizio poteva e doveva essere dedotto mediante impugnazione dell’atto intermedio correttamente notificato.
  • Una pronuncia che dichiara il difetto di giurisdizione non produce giudicato sul merito: eventuali affermazioni ulteriori sulla fondatezza della domanda o sulla regolarità degli atti sono prive di idoneità a formare cosa giudicata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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