Cassazione Civile, Ordinanza n. 32844/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone ritenuta utilizzatrice di fatture per operazioni inesistenti, con recupero di costi ritenuti indeducibili ai fini delle imposte dirette e indetraibili ai fini IVA, nonché recupero delle maggiori imposte in capo ai soci per trasparenza. La società e i soci avevano ottenuto esito favorevole nei giudizi di merito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto falsa applicazione delle norme sulla motivazione dell'accertamento e sulla necessaria allegazione del processo verbale di constatazione, censurando l'annullamento degli avvisi emessi verso i soci perché non riproducevano nemmeno per stralcio il PVC richiamato; con il secondo ha denunciato falsa applicazione delle norme sulla deducibilità dei costi di sponsorizzazione verso associazioni sportive, sostenendo che la contribuente non avesse provato l'inerenza e l'effettività dei costi, né il correlato ritorno commerciale, e che non bastassero i cartelloni pubblicitari e il richiamo a una sentenza penale assolutoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la CTR aveva motivato in modo sufficiente e congruo sull'esistenza dell'operazione economica sottostante ai costi di sponsorizzazione, valorizzando anche prove fotografiche e una sentenza penale assolutoria; la verifica dei requisiti di fatto della deducibilità del costo appartiene al giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di interesse, poiché anche un suo eventuale accoglimento non avrebbe mutato l'esito finale, restando gli avvisi comunque annullati nel merito dopo il rigetto del secondo motivo. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate in favore delle parti costituite.
Norme richiamate
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della disciplina dei costi di sponsorizzazione; la Corte non ne accoglie la censura perché ritiene insindacabile in cassazione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sull'effettività e inerenza del costo.
Richiamato dall'Agenzia come base normativa della deducibilità dei costi; la Corte conferma la valutazione di merito sulla sussistenza dei presupposti fattuali della deducibilità.
La Corte prende atto del richiamo della norma, ma ritiene infondata la censura perché la CTR ha accertato in fatto l'esistenza dell'operazione economica sottostante ai costi sostenuti.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
Invocato dall'Agenzia sul requisito motivazionale degli atti impositivi; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato con riguardo alla motivazione degli avvisi di accertamento; la censura è reputata inammissibile perché, anche se fondata, non inciderebbe sull'esito finale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Indicato quale parametro dei motivi di ricorso per falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato insieme al comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- La deducibilità di un costo e la verifica della sua effettività/inerenza costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione non è consentito un nuovo esame del materiale probatorio, salvo vizi specifici della motivazione nei limiti consentiti.
- Quando il giudice di merito abbia motivato in modo sufficiente e congruo sull'esistenza dell'operazione economica sottostante a un costo, anche valorizzando elementi documentali e fotografici, la censura di falsa applicazione di legge non può trasformarsi in una contestazione del merito della valutazione probatoria.
- Un motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse se, anche ove fondato, non potrebbe comunque incidere sulla decisione finale perché un diverso capo o un'altra ratio della sentenza mantiene fermo l'esito raggiunto.
- Il richiamo, negli avvisi di accertamento, a un processo verbale di constatazione e alle norme sulla motivazione dell'atto non rileva ai fini della cassazione quando la decisione di merito sia comunque sorretta da una ratio autonoma e decisiva che rende irrilevante l'eventuale vizio dedotto.
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