Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03792/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società e il suo socio unico hanno impugnato due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2015: il primo, emesso nei confronti della società, recuperava maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell’IVA assumendo che l’impresa operasse come "master" per un bookmaker estero, percependo provvigioni pari al 5% della raccolta scommesse gestita da CTD e PVR; il secondo imputava al socio, per trasparenza ex art. 116 TUIR, il reddito accertato in capo alla società. Gli avvisi si fondavano su indagini della Guardia di Finanza, su un PVC redatto nei confronti del bookmaker estero, su una segnalazione del Nucleo Speciale Entrate e su dati tratti da un file informatico. In cassazione i ricorrenti articolavano sei motivi: (1) difetto di motivazione degli avvisi per mancata allegazione integrale dei documenti richiamati per relationem; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria sulla rilevanza del PVC; (3) violazione delle norme sulle presunzioni semplici e dell’art. 115 c.p.c. per avere attribuito alla società il ruolo di master sulla base di indizi ritenuti non gravi, precisi e concordanti e su prove asseritamente non prodotte; (4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere riconosciuto la provvigione del 5% sulla base di un solo indizio; (5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia riguardavano solo la propria rete e non erano estendibili alla società ricorrente; (6) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere utilizzato un file informatico mai prodotto in giudizio e per non avere considerato la sua inattendibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione degli avvisi, affermando che l’Amministrazione non era tenuta ad allegare integralmente tutti gli atti richiamati, essendo sufficiente la riproduzione del loro contenuto essenziale nell’avviso, tale da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente della sentenza di merito, rilevando che la CTR aveva ricostruito in modo intellegibile il quadro indiziario e la concatenazione logica tra dichiarazioni del terzo, verifiche informatiche e dati della raccolta. Ha poi considerato infondate le doglianze sulla prova presuntiva, poiché il giudice di merito aveva valorizzato un compendio di elementi convergenti e non un singolo indizio isolato; quanto ai motivi quarto e quinto, li ha dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, estranea al sindacato di legittimità, nonché perché il fatto storico dedotto risultava comunque esaminato dalla sentenza impugnata. È stato infine ritenuto inammissibile anche il motivo fondato sull’art. 115 c.p.c., poiché la CTR non aveva utilizzato come prova autonoma un documento non prodotto, ma solo richiamato l’attività di verifica trasfusa nel PVC e nell’avviso. Oltre al rigetto, la Corte ha disposto la condanna alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e, poiché la decisione ha confermato la proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 116 TUIR

    richiamato per l’imputazione per trasparenza del reddito accertato in capo alla società al socio unico

  • art. 7 L. 212/2000

    invocato dai ricorrenti in tema di motivazione dell’atto impositivo; la Corte ribadisce che la motivazione è sufficiente se contiene gli elementi essenziali della pretesa

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    l’avviso di accertamento non deve allegare integralmente gli atti richiamati, potendo riprodurne il contenuto essenziale

  • art. 56 d.P.R. 633/1972

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione dell’accertamento IVA

  • art. 1 L. 212/2000

    citato dai ricorrenti nel primo motivo

  • art. 15 preleggi

    citato dai ricorrenti nel primo motivo

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    invocato per dedurre la nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    la prova presuntiva è legittima se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la valutazione del loro peso è riservata al giudice di merito

  • art. 115 c.p.c.

    vi è violazione solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando apprezza diversamente le prove prodotte

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro dedotto per violazione di legge nei motivi sulla motivazione dell’atto e sulla prova presuntiva

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    parametro dedotto per i vizi di nullità della sentenza e violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    l’omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso, non singoli elementi istruttori o una diversa lettura del materiale probatorio

  • art. 380-bis c.p.c.

    la Corte richiama il meccanismo di definizione anticipata e la conformità tra proposta e decisione finale

  • art. 21-bis d.lgs. 74/2000

    istanza di rinvio disattesa perché mancava una pregiudizialità tecnica con il processo penale pendente

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato, in conseguenza della definizione conforme alla proposta, quale condanna per responsabilità aggravata

Massime di principio

  • In tema di avviso di accertamento, la motivazione è sufficiente quando l’atto riproduce i dati essenziali e il contenuto significativo degli atti richiamati per relationem, in modo da rendere comprensibile la pretesa e consentire una difesa piena; non è necessaria l’allegazione integrale di tutti i documenti istruttori.
  • La deduzione di nullità per motivazione apparente della sentenza tributaria richiede un reale difetto di intellegibilità del percorso argomentativo; non ricorre quando il giudice di merito espone in modo coerente il ragionamento probatorio e distingue tra funzione dell’atto istruttorio e specifiche censure mosse ad esso.
  • La prova presuntiva è legittimamente formata sulla convergenza di più indizi, anche se uno di essi è costituito da dichiarazioni di terzi, purché tali dichiarazioni risultino riscontrate da altri elementi obiettivi; la valutazione della gravità, precisione e concordanza appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni legali di inferenza.
  • La violazione dell’art. 2727 c.c. è configurabile solo quando il giudice applichi in modo errato i criteri giuridici della presunzione semplice; non basta contestare il peso, l’attendibilità o la diversa lettura degli indizi, perché ciò attiene al merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone la totale trascuratezza di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata analitica confutazione di tutti gli elementi istruttori o delle singole deduzioni difensive.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte nel processo o acquisite al di fuori dei poteri consentiti; non sussiste quando il giudice valorizza risultati istruttori già confluiti negli atti e ne apprezza liberamente la portata probatoria.
  • In sede di legittimità, non è consentito trasformare in censure di violazione di legge doglianze che mirano, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli indizi già scrutinati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.