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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27020/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a imposta di successione per l’anno 1993, fondata anche sulla dedotta invalidità della cartella di pagamento presupposta. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo nulla la notifica della cartella perché eseguita ex art. 140 c.p.c. senza l’invio della raccomandata informativa. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 24, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la questione della nullità della cartella fosse stata introdotta solo con memoria integrativa per motivi aggiunti, quindi come domanda nuova e inammissibile; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che, in caso di irreperibilità relativa, la notifica della cartella avrebbe dovuto seguire la disciplina dell’irreperibilità assoluta ex art. 60 d.P.R. 600/1973, senza necessità di raccomandata informativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo tributario, i motivi aggiunti sono ammessi solo in presenza di documenti non conosciuti, ma nel caso concreto la doglianza sulla mancata notifica della cartella era riconducibile all’originaria causa petendi e, per come prospettata, non introduceva un tema estraneo alla contestazione iniziale dell’intimazione di pagamento. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che, per la notifica ex art. 140 c.p.c. in caso di irreperibilità relativa, è necessaria la prova dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa/CAD, non essendo sufficiente la mera affissione all’albo pretorio; tale esigenza vale anche per le notifiche anteriori agli interventi della Corte costituzionale richiamati. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per censurare violazioni di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

    I motivi aggiunti nel processo tributario sono ammessi solo se resi necessari dal deposito di documenti non conosciuti; non possono servire a introdurre una causa petendi diversa o a eludere i termini decadenziali.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato come disciplina della notifica della cartella di pagamento.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come disciplina delle notificazioni in materia tributaria, anche con riferimento all’irreperibilità del destinatario.

  • art. 140 c.p.c.

    Per la notifica ex art. 140 c.p.c. in caso di irreperibilità relativa è necessaria la raccomandata informativa e la prova della sua ricezione tramite avviso di ricevimento.

  • art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato per i limiti formali e temporali entro cui possono essere sviluppate ulteriori argomentazioni difensive.

  • artt. 24 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La deduzione di ulteriori vizi non può tradursi in una nuova domanda o in un ampliamento della causa petendi rispetto al ricorso originario.

  • art. 16-septies d.l. n. 179 del 2012

    Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

    La Corte richiama la disciplina, ma la collega alla pronuncia della Corte costituzionale che ne ha dichiarato parziale illegittimità; applica la regola della scindibilità soggettiva degli effetti della notifica telematica.

  • art. 147 c.p.c.

    Richiamato dall’art. 16-septies d.l. 179/2012 come disposizione applicabile anche alle notificazioni telematiche.

  • art. 8 l. n. 890 del 1982

    Interpretato in senso costituzionalmente orientato: il perfezionamento della notifica richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD).

  • art. 24 Cost.

    È evocato per sostenere l’esigenza di effettiva tutela del diritto di difesa nella prova del perfezionamento della notificazione.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    È evocato insieme all’art. 24 Cost. come parametro per l’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina notificatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario i motivi aggiunti sono ammissibili solo nei casi espressamente previsti dall’art. 24 d.lgs. 546/1992; non possono essere utilizzati per introdurre una causa petendi diversa o per proporre una nuova domanda di annullamento fondata su fatti ulteriori rispetto a quelli dedotti nel ricorso introduttivo.
  • Quando il contribuente ha già contestato l’atto successivo per difetto di notifica dell’atto presupposto, l’ulteriore specificazione del vizio può rientrare nell’originaria causa petendi; ciò che è precluso è l’introduzione di un autonomo vizio o di un diverso titolo di invalidità non compreso nel thema decidendum iniziale.
  • In caso di notifica ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, il perfezionamento del procedimento notificatorio richiede non solo l’esecuzione delle formalità sostitutive, ma anche l’invio della raccomandata informativa/CAD e la prova della sua ricezione mediante avviso di ricevimento.
  • La mera prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica quando la legge richiede la produzione dell’avviso di ricevimento.
  • Le pronunce della Corte costituzionale che incidono sulla disciplina notificatoria hanno effetti retroattivi, con conseguente applicazione dei principi di garanzia della difesa anche alle notifiche effettuate in epoca anteriore alla decisione costituzionale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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