Cassazione Civile, Ordinanza n. 05778/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte per difetto di giurisdizione su alcuni profili e per il resto rigettato; in appello il giudice tributario aveva confermato la decisione ritenendo regolarmente notificate l'intimazione e le cartelle prodromiche, con conseguente interruzione della prescrizione decennale dei crediti erariali. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle, deducendo l'irregolarità della notifica per mancanza di sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, mancata raccomandata informativa o comunque intervenuta prescrizione; (2) violazione delle medesime norme per altre tre cartelle, assumendo che il notificatore non avesse documentato le ricerche compiute e che quindi le notifiche non potessero valere come atti interruttivi; (3) violazione della disciplina sulla notificazione via PEC, perché alcune cartelle sarebbero state inviate in formato .pdf anziché .p7m e da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri; (4) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che la Corte di merito avesse erroneamente applicato il termine decennale e ritenuto interrotto il termine per effetto delle notifiche.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso le relate e gli atti notificatori necessari per consentire il controllo sulla ritualità delle notifiche; inoltre, la censura mirava a rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, non sindacabili in cassazione. Il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato: la notifica della cartella può avvenire sia tramite atto nativo digitale sia mediante copia informatica di originale cartaceo, sicché è irrilevante il formato .pdf anziché .p7m; inoltre, l'utilizzo di un indirizzo PEC istituzionale non presente nei pubblici elenchi non determina nullità se la notifica ha comunque consentito una piena difesa del destinatario e non vi è incertezza su provenienza e oggetto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché anche qui mancava la trascrizione delle relate di notifica e non era possibile verificare i termini di prescrizione alla luce degli ulteriori atti interruttivi accertati in appello. La ricorrente è stata condannata alle spese, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento e rileva quale parametro per valutare la ritualità delle notifiche dedotte dal contribuente.
art. 60 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato come norma sulla notificazione degli atti della riscossione, in combinato con l'art. 26 d.P.R. 602/1973.
Norma invocata per censurare la notifica, ma la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o infondati in ragione dei limiti del giudizio di legittimità e della specificità delle censure.
art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012
Richiamato in tema di pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni telematiche.
art. 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005
Richiamato in tema di pubblici elenchi e notificazioni elettroniche.
Richiamato nel quadro normativo sulla notificazione telematica.
Richiamato nel quadro normativo sulla notificazione telematica.
Richiamato per sostenere la prescrizione decennale dei crediti erariali, che la Corte d'appello aveva ritenuto interrotta da notifiche valide.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma senza specifica illustrazione utile alla decisione di legittimità.
comma 1; terzo e quarto comma
Ha consentito la definizione camerale del ricorso in conformità alla proposta del consigliere delegato; la Corte richiama anche i commi 3 e 4 per le conseguenze sanzionatorie.
Applicato perché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.; la Corte ha condannato il ricorrente a una somma ulteriore e a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 19 d.P.R. n. 546 del 1992
Richiamato nel principio secondo cui l'impugnazione della cartella per invalidità della notifica dell'atto presupposto attiene a un presupposto dell'impugnabilità e non a un vizio del processo tributario.
Massime di principio
- Quando si contesta in cassazione la ritualità della notifica di cartelle di pagamento, il ricorso deve riportare integralmente le relate e gli atti del procedimento notificatorio, oppure indicarne con precisione la sede processuale: in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- La Corte di cassazione non può riesaminare direttamente gli atti di notificazione per accertarne la validità se il giudice di merito ha già compiuto un accertamento fattuale sulla regolarità della notifica; tale accertamento non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti.
- La notifica della cartella di pagamento può avvenire sia mediante atto nativo digitale sia mediante copia informatica di un originale cartaceo; pertanto, il fatto che il file notificato sia in formato .pdf anziché .p7m non incide di per sé sulla validità della notifica.
- In tema di notificazione via PEC, l'utilizzo da parte del mittente di un indirizzo istituzionale non risultante nei pubblici registri non determina nullità se il destinatario ha comunque potuto comprendere provenienza e oggetto dell'atto ed esercitare pienamente il diritto di difesa.
- La doglianza relativa alla prescrizione dei crediti erariali non può essere esaminata utilmente se il ricorrente non consente, con la trascrizione degli atti notificatori, di verificare quali notifiche abbiano interrotto il termine di prescrizione e in quali momenti siano avvenute.
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