Cassazione Civile, Ordinanza n. 05711/2026 del 13/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva convenuto un Comune deducendo che il contratto formalmente qualificato come comodato con diritto di opzione, relativo a un immobile adibito a cine-teatro, celasse in realtà un diverso assetto negoziale finalizzato all'acquisto dell'immobile e/o all'esecuzione di opere di ristrutturazione da parte dell'ente; lamentava che il Comune, dopo aver goduto del bene per tre anni, non avesse eseguito le opere pattuite di conservazione e ristrutturazione, avesse consentito il degrado dell'immobile e non lo avesse restituito nello stato originario. Il Tribunale aveva qualificato il rapporto in termini diversi dal comodato, ravvisando un grave inadempimento e condannando il Comune alla risoluzione del contratto, al rilascio dell'immobile e al risarcimento di somme per mancata ristrutturazione e per attrezzature mancanti. La Corte d'appello, invece, aveva ritenuto che si trattasse di un comodato modale, escludendo un obbligo del Comune di eseguire le opere di ristrutturazione e ritenendo non dovute le somme risarcitorie per tale profilo, pur confermando in parte la condanna per il danno relativo ad attrezzature mancanti. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha denunciato, in sintesi, vizi di violazione di legge e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c.; ha censurato l'interpretazione del contratto e della delibera comunale richiamata; ha contestato la mancata applicazione della penale e la qualificazione dell'ammanco di beni; ha dedotto un ulteriore danno per interessi bancari passivi ex art. 1224, secondo comma, c.c.; ha invocato la condanna del Comune per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Il Comune ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando omesso esame di fatti decisivi e asserita adesione acritica della Corte d'appello alle conclusioni del CTU, oltre a errori negli importi indicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale del Comune. Ha ritenuto che le censure del ricorrente principale fossero, in gran parte, generiche, non autosufficienti o volte in realtà a sollecitare un riesame del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato la novità di alcune questioni e la mancanza di specifica critica a tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha osservato che il Comune non aveva specificato in quale fase e con quali contenuti avesse formulato le osservazioni alla CTU che assumeva non esaminate, limitandosi a una critica generica all'adesione del giudice di merito alle conclusioni peritali. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
la produzione documentale eseguita nel fascicolo telematico fuori dai termini e dai modi previsti è inammissibile in cassazione
il vizio di violazione di legge richiede l'indicazione specifica delle norme violate, del loro contenuto precettivo e del confronto con la sentenza impugnata; non può essere usato per ottenere un riesame del merito
la censura sul vaglio dell'atto di appello è stata ritenuta generica e inidonea a scalfire la decisione di merito
la violazione ricorre solo se il giudice omette completamente di pronunciare su domanda o eccezione; non basta una critica alla soluzione adottata
la violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi
è censurabile solo l'erronea attribuzione di valore legale a prove soggette a prudente apprezzamento o viceversa; non il mero dissenso sulla valutazione delle prove
artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 e 1370 c.c.
la parte che deduce violazione dei criteri ermeneutici deve indicare concretamente quali canoni siano stati violati e in che modo; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto
richiamato nel motivo, ma la Corte non ha esaminato nel merito la sua applicazione, ritenendo la censura inammissibile
richiamato nel motivo, ma la Corte non ha esaminato nel merito la sua applicazione, ritenendo la censura inammissibile
la domanda di maggior danno per interessi passivi è stata reputata nuova o comunque non specificamente introdotta e localizzata nel ricorso
la responsabilità aggravata non può essere invocata in cassazione come mero corollario dell'accoglimento dei motivi precedenti, in assenza di specifiche censure alla sentenza
ha costituito il rito camerale in cui è stata trattata la causa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se si traduce in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, senza una puntuale individuazione delle norme violate e del modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato.
- La censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. richiede la totale omissione di un provvedimento sulla domanda o eccezione; non è sufficiente contestare la decisione adottata o il percorso motivazionale seguito dal giudice.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il peso attribuito alle prove, ma solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca alla prova un regime legale diverso da quello previsto.
- L'interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica; non è ammessa la mera contrapposizione di una lettura alternativa più favorevole.
- Quando la sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome e sufficienti ciascuna da sola a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola rende definitiva quella ratio e preclude la cassazione.
- Le questioni nuove o non specificamente localizzate negli atti del giudizio di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, specie quando richiedano accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.
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