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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05719/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato un precedente ricorso per regolamento facoltativo di competenza promosso dalla controparte. Secondo il ricorrente, nell'ordinanza sarebbe stato omesso, per mera svista, il capo sulle spese di lite, che avrebbero dovuto essere liquidate in suo favore quale parte vittoriosa. A sostegno della tesi, richiamava la frase contenuta in motivazione secondo cui "il regime delle spese va regolato in sede di decisione della causa", interpretandola come implicita statuizione di soccombenza e quindi come base per la liquidazione delle spese nel provvedimento della Cassazione. La società intimata non si è costituita.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso per correzione di errore materiale. Ha chiarito che l'espressione richiamata dal ricorrente non implica una decisione sulle spese secondo il criterio della soccombenza nel procedimento di regolamento di competenza, ma significa che le spese devono essere liquidate nel successivo giudizio di merito davanti al giudice dichiarato competente. Poiché la Cassazione, rigettando il regolamento di competenza, aveva indicato il Tribunale di Napoli come giudice competente, la decisione sulle spese del giudizio è demandata a quel giudice. Il ricorso è stato quindi rigettato.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.c.

    non citato

  • regolamento di competenza

    la Corte ribadisce che, in sede di regolamento di competenza, le spese del giudizio possono essere rimesse al giudice di merito dichiarato competente, se la Cassazione non vi provvede espressamente

Massime di principio

  • Nel giudizio di regolamento di competenza, se la Corte di cassazione individua il giudice competente ma non liquida espressamente le spese, la relativa decisione resta devoluta al giudice di merito dichiarato competente nel successivo giudizio sulla causa.
  • L'omissione della liquidazione delle spese nel provvedimento della Cassazione non integra automaticamente errore materiale: occorre verificare se la formula utilizzata esprima una scelta processuale coerente con la rimessione della questione al giudice competente.
  • La frase secondo cui il regime delle spese va regolato in sede di decisione della causa non equivale, di per sé, a una condanna alle spese nel procedimento di competenza, ma può indicare che la loro regolazione è differita al giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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