Cassazione Civile, Ordinanza n. 05723/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per irragionevole durata di un giudizio civile presupposto articolato in più gradi e riunito con altri giudizi. In sede di opposizione alla liquidazione già disposta, la Corte d'appello ha riconosciuto un aumento del 10% dell'indennizzo per due ricorrenti, ma ha escluso il diritto all'equo indennizzo di un terzo soggetto, che agiva quale erede della parte originaria e sosteneva di aver diritto anche al ristoro del pregiudizio patito dal de cuius. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2-bis L. n. 89 del 2001 per l'asserita inadeguatezza della quantificazione dell'indennizzo, senza valorizzare la complessità dei giudizi riuniti e la documentazione prodotta; (2) violazione degli artt. 459 c.c. e 1-bis L. n. 89 del 2001 per non avere riconosciuto l'indennizzo anche per il periodo anteriore alla costituzione dell'erede, assumendo che il pregiudizio dovesse riferirsi alla parte in senso sostanziale e che il ricorrente avesse partecipato al processo come avvocato della parte originaria; (3) violazione dell'art. 2-bis, comma 1-quater, L. n. 89 del 2001 per non avere applicato la maggiorazione fino al 20% prevista per più giudizi riuniti, essendosi, secondo i ricorrenti, formata anche un'istanza di riunione in primo grado; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la parziale compensazione delle spese, ritenuta ingiustificata perché la documentazione del giudizio presupposto sarebbe stata comunque tempestivamente prodotta già nella prima fase.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché volto a sollecitare una rivalutazione di merito della gravosità e complessità dei giudizi presupposti, già considerata dalla Corte d'appello, e comunque privo di decisività; ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che, in caso di successione della parte originaria, il pregiudizio indennizzabile va distinto in frazioni temporali autonome e che l'indennizzo spetta agli eredi iure successionis per il periodo del de cuius e iure proprio solo dal momento della loro costituzione, escludendo che la qualità di difensore del genitore attribuisca un autonomo diritto all'equa riparazione; ha rigettato il terzo motivo, osservando che la maggiorazione ex art. 2-bis, comma 1-quater, opera fino al 20% per ciascun ricorso riunito solo quando la riunione è disposta su istanza di parte, mentre nel caso concreto la Corte d'appello aveva valorizzato il carattere obbligatorio della riunione in appello; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la decisione sulle spese era sorretta da una ratio autonoma non censurata, oltre che dall'esito complessivo del giudizio. Sono state confermate le spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero ed è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
L. n. 89 del 2001, art. 2-bis
L'indennizzo per irragionevole durata può essere quantificato in relazione alle circostanze del caso; la maggiorazione per più giudizi riuniti è riconoscibile entro il limite del 20% per ciascun ricorso riunito quando la riunione è disposta su istanza di parte.
L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1-quater
La maggiorazione percentuale aggiuntiva è collegata alla riunione di più giudizi presupposti e richiede, per l'incremento fino al 20%, che la riunione sia disposta su istanza di parte.
L. n. 89 del 2001, art. 5-ter
Regola il giudizio di opposizione avverso il decreto conclusivo sulla domanda di equa riparazione.
c.c., art. 459
È richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ne esclude rilievo decisivo rispetto alla disciplina dell'equa riparazione in caso di successione della parte nel giudizio presupposto.
c.p.c., artt. 91 e 92
Le spese possono essere regolate anche parzialmente in considerazione dell'esito del giudizio e della condotta processuale della parte, fermo che una decisione fondata su più rationes autonome richiede impugnazione di tutte.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- In tema di equa riparazione, il pregiudizio da irragionevole durata del processo, quando intervenga la successione della parte originaria, va ricostruito per segmenti temporali distinti: il danno del de cuius è azionabile dagli eredi iure successionis, mentre quello personale degli eredi decorre solo dalla loro costituzione in giudizio e non può essere cumulato con il pregresso periodo del dante causa.
- Il diritto all'indennizzo per l'eccessiva durata del processo spetta alla parte processuale sostanziale e non al difensore, anche se questi sia parente della parte e abbia assistito al giudizio per l'intera durata.
- La maggiorazione dell'indennizzo per la riunione di più giudizi presupposti non opera automaticamente in misura massima, ma deve essere correlata al presupposto normativo della riunione disposta su istanza di parte e alle ragioni effettivamente valorizzate dal giudice di merito.
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, l'impugnazione deve investire tutte le rationes, altrimenti la statuizione non specificamente censurata si consolida e rende inammissibile o inutile il motivo diretto solo contro una parte della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05710/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_civile · 13 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05711/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_civile · 13 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05714/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_civile · 13 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05719/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_civile · 13 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05722/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_civile · 13 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05729/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →