Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05722/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società, già assoggettata a fallimento su ricorso del pubblico ministero dopo l’estinzione della procedura di concordato preventivo per rinuncia della stessa debitrice, ha impugnato la sentenza della Corte d’appello che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. con sei motivi. Ha sostenuto: (1) la falsa applicazione dell’art. 5 l.fall. per aver la Corte territoriale confuso una temporanea illiquidità con un’insolvenza strutturale, trascurando che il debito bancario sarebbe stato estinto; (2) la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, assumendo che non si fosse confrontata con i principi del Codice della crisi d’impresa e con la presunta facile liquidabilità dell’attivo; (3) la violazione dell’art. 21-bis d.lgs. 87/2024, per non aver attribuito rilievo all’annullamento di accertamenti fiscali incidenti su gran parte del passivo e agli effetti del giudicato penale nel processo tributario; (4) un’ulteriore nullità per asserita motivazione meramente riproduttiva delle difese dell’Agenzia; (5) l’omesso esame di fatti successivi alla declaratoria di fallimento, quali il pagamento del debito verso un creditore bancario e iniziative di sostegno societario; (6) l’omesso esame degli esiti della sentenza penale assolutoria rispetto alla rilevanza del debito tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi, terzo, quinto e sesto motivi in gran parte diretti a ottenere una nuova valutazione del merito, quindi non scrutinabili in sede di legittimità; ha ritenuto infondati gli altri motivi sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e percepibile, anche se in parte costruita richiamando difese di parte, tecnica non di per sé invalidante. In conseguenza, la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    individua il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento deciso dalla Corte d’appello, poi impugnato in cassazione.

  • art. 5 l.fall.

    lo stato di insolvenza rileva come impotenza funzionale non transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni d’impresa; l’accertamento è di fatto e non è riesaminabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè obiettivamente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza solo nei casi di motivazione non riconducibile a un percorso argomentativo intellegibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente di censurare la nullità della sentenza per vizio di motivazione nei limiti della motivazione apparente o mancante, non per dissenso sul merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la diversa valutazione di fatti esaminati dal giudice di merito.

  • art. 21-bis d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    l’efficacia del giudicato penale nel processo tributario opera solo al ricorrere dei requisiti normativamente previsti e non determina automaticamente l’azzeramento del debito fiscale contestato.

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di riscossione frazionata, ma la censura sul punto è stata ritenuta nuova e comunque attinente al merito del ricalcolo del debito.

  • art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato unitamente all’art. 144 d.P.R. n. 115/2002 per la regolazione delle spese in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Lo stato di insolvenza, ai fini del fallimento, non coincide con l’eccedenza del passivo sull’attivo né richiede inadempimenti già manifesti; esso si identifica con una non transitoria incapacità funzionale dell’impresa di produrre reddito e di reperire credito a condizioni normali per soddisfare regolarmente le obbligazioni.
  • L’accertamento dell’insolvenza è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è completa, coerente e giuridicamente corretta.
  • La denuncia di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-decisionale; non basta dedurre che il giudice avrebbe dovuto aderire a diversi principi o a una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La riproduzione, nella motivazione della sentenza, di argomentazioni tratte dagli scritti difensivi non determina nullità se il ragionamento sia comunque riconducibile al giudice e risulti chiaro e univoco.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione dei fatti già esaminati né di valorizzare fatti sopravvenuti alla decisione impugnata.
  • Il giudicato penale nel processo tributario non produce un effetto automatico di caducazione della pretesa fiscale: opera solo se ricorrono puntualmente i presupposti richiesti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.