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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05714/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (istante)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione proposta ai sensi della legge Pinto per la pretesa irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore e poi davanti al Tribunale di Nocera Inferiore. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo tardivo il ricorso, perché il termine semestrale per proporre l'azione doveva decorrere dal 15 luglio 2022, data in cui la sentenza del giudizio presupposto si sarebbe consolidata in giudicato dopo la notifica avvenuta il 15 maggio 2022. Nel ricorso per cassazione la parte istante ha dedotto, in sintesi, che il dies a quo era stato erroneamente individuato: il termine per impugnare la sentenza conclusiva del giudizio presupposto sarebbe scaduto solo alla fine del 15 luglio 2022, con conseguente passaggio in giudicato il 16 luglio 2022 e decorrenza del semestre per l'equa riparazione dal 16 luglio 2022, con scadenza il 16 febbraio 2023. Il primo motivo è stato ritenuto un mero prologo sull'ammissibilità, privo di specifica denuncia di violazione di legge; il secondo ha contestato il computo dei termini ex artt. 155 e 324 c.p.c. e art. 4 della legge Pinto; il terzo, relativo al mancato riconoscimento dell'indennizzo, è stato indicato come conseguenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte territoriale è stata ritenuta erronea perché il semestre per proporre la domanda di equa riparazione doveva decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per impugnare la sentenza del giudizio presupposto, e quindi la domanda non era tardiva ma tempestiva.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    richiamato come base dell'opposizione avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione.

  • art. 4 L. n. 89 del 2001

    il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dal momento di definitività del giudizio presupposto; nel caso concreto decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per impugnare la sentenza che lo ha definito.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta

    il termine di impugnazione si computa dalla notificazione della decisione e scade allo spirare dell'ultimo istante del sessantesimo giorno.

  • art. 155 c.p.c.

    è richiamato per il computo dei termini e per il principio secondo cui il giorno iniziale non si computa.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 155 c.p.c. e all'art. 4 della legge Pinto come parametro del computo del giudicato e della decorrenza del termine semestrale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge invocata nei motivi di ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    impone la specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la censura che non individua la norma violata e non si confronta con la sentenza impugnata è inammissibile.

  • art. 2963 c.c.

    richiamato, insieme all'art. 155 c.p.c., come criterio generale di computo del tempo: il termine scade all'ultimo istante del giorno finale e il dies a quo non si computa.

  • art. 111 Cost.

    invocato nel terzo motivo per il mancato riconoscimento dell'indennizzo, motivo poi assorbito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge richiede specificità: occorre indicare la norma violata, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Una doglianza che non si misuri con il decisum della sentenza impugnata, ma si risolva in una critica generica o preliminare, integra un 'non motivo' e non è scrutinabile.
  • Ai fini della legge Pinto, il termine semestrale per proporre la domanda decorre dal momento in cui il giudizio presupposto è effettivamente definitivo; se la definitività dipende dallo spirare del termine di impugnazione, il dies a quo del semestre coincide con il giorno successivo a tale scadenza.
  • Nel computo dei termini processuali o sostanziali, il giorno iniziale non si computa e la scadenza matura all'ultimo istante del giorno finale secondo il calendario comune.
  • Se il giudice di merito individua erroneamente il dies a quo del termine per la proposizione della domanda di equa riparazione, la declaratoria di inammissibilità per tardività deve essere cassata con rinvio per l'esame nel merito della pretesa indennitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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