Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06530/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società in accomandita semplice e dei suoi soci per il recupero a tassazione di costi relativi a sponsorizzazioni sportive, ritenuti indeducibili dall’Ufficio, con conseguente maggiore Irap e Iva per la società e maggiore reddito Irpef per i soci per l’anno d’imposta 2015. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi limitatamente alle spese di sponsorizzazione; la decisione era stata confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che aveva ritenuto provati i presupposti per l’operatività della presunzione di cui all’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava, con due motivi congiunti, la violazione e falsa applicazione dell’art. 90 l. n. 289/2002, dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto integrati i requisiti della presunzione legale assoluta, senza prova dell’effettiva specifica attività promozionale posta in essere dai soggetti sponsorizzati, e censurando inoltre la motivazione come apparente/insufficiente. I contribuenti resistono con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, precisando che la norma configura una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza delle sponsorizzazioni, al ricorrere dei presupposti normativi: beneficiario sportivo dilettantistico, rispetto del tetto annuo di euro 200.000, finalità di promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e effettiva attività promozionale del soggetto sponsorizzato. Nel caso concreto la decisione di merito aveva accertato, sulla base degli atti, che le associazioni sportive avevano esposto il logo dello sponsor su maglie e striscioni, con motivazione ritenuta congrua e conforme ai precedenti di legittimità. La Corte ha anche escluso il vizio motivazionale, rilevando che la censura dell’Ufficio tendeva in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente l’Agenzia è stata condannata alle spese, senza applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la sua qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 90, comma 8, l. n. 289/2002

    Il corrispettivo in denaro o in natura ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità ... mediante una specifica attività del beneficiario

    La disposizione introduce una presunzione legale assoluta che, al ricorrere dei requisiti previsti, qualifica le sponsorizzazioni come spese di pubblicità integralmente deducibili, senza ulteriori indagini su congruità o antieconomicità.

  • art. 109, comma 5, t.u.i.r.

    Richiamato dai contribuenti in relazione al requisito di inerenza dei costi, ma non decisivo nel rigetto del ricorso.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Invocato in ricorso originario per contestare il recupero Iva; non assume rilievo nella decisione di cassazione sul ricorso dell’Agenzia.

  • art. 10 l. n. 212/2000

    Dedotto in primo grado a tutela del contribuente, senza incidenza sulla ratio della pronuncia di legittimità.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212/2000

    Dedotto in primo grado a tutela del contribuente, senza incidenza sulla ratio della pronuncia di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata per censurare un asserito vizio motivazionale/processuale della sentenza impugnata.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per contestare la motivazione della sentenza di merito come apparente o insufficiente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per censurare la motivazione della decisione tributaria di appello.

  • art. 111 Cost.

    Invocato a sostegno della doglianza sul difetto di motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude la debenza dell’ulteriore contributo unificato per l’amministrazione pubblica soccombente assistita dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione rese in favore di soggetti sportivi dilettantistici sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza, con conseguente deducibilità, quando ricorrano i presupposti normativi previsti dall’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002.
  • Per l’operatività della presunzione è necessario che il beneficiario sia una compagine sportiva dilettantistica, che la spesa non superi il limite annuo previsto, che la sponsorizzazione sia finalizzata a promuovere immagine o prodotti dello sponsor e che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente svolto una specifica attività promozionale.
  • Una volta accertata in fatto l’effettiva attività promozionale del soggetto sponsorizzato, non sono rilevanti ulteriori valutazioni di congruità o economicità della spesa ai fini dell’applicazione della presunzione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata esponga in modo comprensibile le ragioni della decisione e richiami gli elementi istruttori posti a base dell’accertamento di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.