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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06512/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un’operazione bancaria del 27 marzo 2007, qualificata dai clienti come apertura di credito/finanziamento per euro 500.000, collegata a un conto corrente di appoggio e alla costituzione in garanzia di due polizze vita. I clienti hanno chiesto in giudizio: la declaratoria di nullità del contratto per asserita deviazione dallo schema tipico di apertura di credito; il ricalcolo del dare-avere per asserita applicazione di anatocismo e di addebiti illegittimi; la nullità di una clausola contrattuale ritenuta contraria all’art. 1845 c.c. e illecita; la risoluzione per grave inadempimento della banca, per asserita violazione della destinazione delle somme e mancata possibilità di riutilizzo della provvista; il risarcimento dei danni da illegittimo recesso della banca. La corte d’appello ha respinto tutte le doglianze, ritenendo che le polizze fossero state volontariamente sottoscritte e date in garanzia, che l’operazione fosse un finanziamento legittimamente costruito nell’autonomia negoziale delle parti, che non vi fosse prova di vizi del consenso né di nullità della clausola, che l’anatocismo trimestrale fosse pattuito e che ulteriori contestazioni, incluse quelle su C.M.S., spese e piano di ammortamento, fossero inammissibili o comunque non dedotte correttamente. In cassazione i ricorrenti hanno articolato sette motivi: violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.; violazione degli artt. 1842 e 1843 c.c. per asserita difformità dell’operazione rispetto all’apertura di credito; nullità dell’art. 15 e grave inadempimento della banca; nullità della clausola sul recesso/decadenza e revoca del finanziamento; nullità della clausola sugli interessi per anatocismo; omessa pronuncia sulla richiesta di integrazione della c.t.u.; censura sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure tendevano a una rivalutazione del merito, erano spesso aspecifiche perché non confrontate con le rationes decidendi della sentenza impugnata, introducevano questioni nuove o non autosufficientemente documentate, e, quanto alla c.t.u. e alle spese, investivano scelte discrezionali del giudice di merito non sindacabili nei termini prospettati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, confermando la decisione di merito favorevole alla banca. Ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. La decisione si fonda soprattutto sull’inammissibilità dei motivi per difetto di specificità, perché diretti a contestare apprezzamenti di fatto e interpretazioni contrattuali riservati al giudice di merito, nonché sulla mancata dimostrazione di un vero vizio di legge o di motivazione rilevante in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di correttezza nell’esecuzione, ma ritenuto non decisivo perché la censura mirava in realtà a contestare accertamenti di fatto e la ricostruzione dell’operazione negoziale.

  • art. 1176 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in tema di diligenza professionale della banca; la Corte rileva che la doglianza è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato per correttezza e buona fede nell’esecuzione, ma la Corte osserva che il motivo tendeva a una rivalutazione del merito.

  • art. 1842 c.c.

    Invocato per sostenere la difformità del contratto rispetto all’apertura di credito tipica; la Corte ritiene la censura inammissibile perché sollecita una diversa interpretazione degli atti privati, riservata al giudice di merito salvo violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 1843 c.c.

    Richiamato nel motivo sull’asserita incompatibilità della struttura del finanziamento con la disciplina dell’apertura di credito.

  • art. 1844 c.c.

    Richiamato dalla sentenza di merito per qualificare l’operazione come apertura di credito garantita.

  • art. 1845 c.c.

    Invocato per contestare la clausola sul recesso/decadenza; la Corte d’appello aveva rilevato l’assenza di specifica indicazione della norma imperativa asseritamente violata e l’assenza di interesse, poiché il recesso era stato esercitato dai clienti sul conto corrente.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalla sentenza di merito per affermare la liceità dell’operazione in quanto espressione dell’autonomia negoziale e diretta a interessi meritevoli di tutela.

  • art. 1343 c.c.

    Citato dai ricorrenti come base della nullità per causa illecita; la censura è stata respinta per difetto di prova e per inammissibilità nei termini prospettati.

  • art. 1227 c.c.

    Invocato dalla banca in via riconvenzionale subordinata per le restituzioni e per l’eventuale concorso colposo dei clienti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede la deduzione specifica della norma violata e il confronto con la ratio decidendi; non può essere usato per contestare la ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’eventuale doglianza di omesso esame dei fatti è comunque preclusa dalla doppia conforme e non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    L’onere di specificità del ricorso impone di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con la decisione impugnata; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Le censure basate su documenti di merito sono inammissibili se non riprodotti o puntualmente localizzati nel ricorso.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Applicato ratione temporis per escludere il ricorso ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme in fatto.

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    La censura sulle spese è inammissibile perché la mancata compensazione non richiede specifica motivazione e la violazione della norma rileva solo in casi particolari non ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 137-bis disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di acquisizione dei dati di pubblicazione del provvedimento impugnato ai fini della tempestività dell’impugnazione.

  • art. 369, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per le modalità di verifica della tempestività nei giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023.

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di violazione o falsa applicazione di legge è configurabile solo se il ricorrente indica in modo specifico la norma violata, ne espone il contenuto precettivo e confronta tale precetto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre una diversa lettura dei fatti o degli atti di causa.
  • L’interpretazione del contratto e la qualificazione dell’operazione negoziale costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili solo per effettiva violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione logicamente inesistente, non già mediante una mera richiesta di nuovo apprezzamento del contenuto degli accordi.
  • Le censure che presuppongono accertamenti fattuali devono essere autosufficienti: il ricorrente deve riportare o localizzare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda il motivo; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi è preclusa, nei casi di doppia conforme in fatto, quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo impianto fattuale e argomentativo.
  • La decisione di ammettere o meno una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo nei limiti consentiti, non per sostituire la valutazione tecnica del giudice con quella della parte.
  • La statuizione sulle spese di lite è censurabile in cassazione solo in ipotesi specifiche; la mancata compensazione, totale o parziale, non richiede una particolare motivazione, essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieApertura di creditoInadempimentoCompensazioneImpugnazioniConto correnteMutuo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoAnnullabilitàGiudicato

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