Cassazione Civile, Ordinanza n. 06534/2026 del 19/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda del fallimento di una società già esercente un campeggio e attività di bar-ristorante-spaccio, volta a far dichiarare la nullità di due atti, conclusi nel 2014 e nel 2015, con cui erano stati ceduti dalla società in bonis alla cessionaria rispettivamente il ramo d'azienda relativo al campeggio e quello relativo alle altre attività di ristorazione e spaccio. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di nullità e ordinato la restituzione del compendio aziendale anche nei confronti della persona alla quale la cessionaria aveva poi affittato il ramo d'azienda. La Corte d'appello ha invece accolto la domanda subordinata di revocatoria ex art. 66 l.fall. e art. 2901 c.c. Avverso tale decisione la cessionaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo: difetto di interesse ad agire del fallimento; insussistenza o non corretta motivazione dell'eventus damni; omesso esame della natura onerosa delle cessioni e dei pagamenti del prezzo; erronea applicazione delle norme sulla revocatoria e assenza di motivazione quanto alla scientia damni. La controparte fallimentare ha resistito; la terza chiamata nel giudizio di legittimità ha proposto ricorso incidentale con motivi sovrapponibili, contestando revocatoria, eventus damni, natura onerosa degli atti e mala fede/scientia damni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione ed era internamente contraddittorio; ha escluso il difetto di interesse del curatore richiamando la funzione della revocatoria di ricostituire l'attivo della massa. Ha giudicato inammissibili anche i motivi sull'eventus damni, osservando che la sentenza di merito aveva motivato adeguatamente e aveva accertato che gli atti avevano riguardato l'intero compendio aziendale, con debiti preesistenti e patrimonio reso più incapiente; ha precisato che, nella revocatoria fallimentare, basta il pregiudizio per la massa e non per il singolo creditore. È stato ritenuto inammissibile anche il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. sulla natura onerosa degli atti, poiché mirava in realtà a una rivalutazione giuridica e probatoria e non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo. È stato infine dichiarato inammissibile il motivo che tentava di rimettere in discussione il giudizio di merito sulla scientia damni/mala fede. La Corte ha condannato le ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'interesse ad agire è condizione dell'azione e va apprezzato in base alla domanda così come proposta, prima della verifica del suo fondamento.
È richiamato nel motivo, ma la Corte non ne accoglie la dedotta violazione.
È richiamato nel motivo, ma la Corte reputa la censura inammissibile perché non si confronta con la decisione impugnata.
La revocatoria è utilizzabile per far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli; nella procedura fallimentare l'eventus damni va valutato con riferimento alla massa dei creditori e alla consistenza dell'attivo residuo.
Il curatore può esercitare l'azione revocatoria ordinaria nell'interesse della massa e ottenere gli effetti restitutori previsti dalla norma.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente/in esistente è stata ritenuta inammissibile perché la sentenza di merito conteneva una motivazione comprensibile sui punti decisivi.
Richiamato nei motivi, ma la Corte esclude la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le doglianze formalmente qualificate come violazione di legge sono state dichiarate inammissibili quando non si confrontavano con la ratio decidendi o miravano a una nuova valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito travestita da nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di argomentazioni difensive o di singoli elementi istruttori già valutati.
art. 144 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato come indice della carenza patrimoniale della procedura, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Le spese processuali anticipate a debito vengono liquidate in favore dello Stato.
Consente di coinvolgere nella restituzione anche il terzo di mala fede che abbia ricevuto i beni o abbia concorso nell'operazione pregiudizievole.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria promosso dal curatore, l'interesse ad agire va valutato in relazione alla finalità di reintegrare la massa attiva e non richiede l'allegazione di un pregiudizio specifico per un singolo creditore.
- Ai fini dell'eventus damni nella revocatoria fallimentare è sufficiente dimostrare che l'atto dispositivo abbia inciso negativamente sul patrimonio del debitore in misura tale da rendere più difficile la soddisfazione della massa, tenendo conto dell'entità dei crediti e della preesistenza delle ragioni creditorie.
- L'omesso esame censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere prospettato per contestare la qualificazione giuridica dei fatti o per ottenere una nuova valutazione delle prove.
- Le doglianze di violazione di legge o di nullità della sentenza sono inammissibili quando, sotto la veste formale del vizio, mirano in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio istruttorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- Nell'azione revocatoria esercitata dal curatore, la mala fede o scientia damni del terzo può essere desunta anche da un quadro indiziario coerente e dalle circostanze concrete del rapporto, se adeguatamente valorizzate dal giudice di merito.
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