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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06543/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela di un fallimento ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel decreto della Corte di cassazione n. 76/2024. Nel dispositivo di quel decreto le spese del giudizio di legittimità erano state poste "in favore della parte controricorrente", mentre la procedura fallimentare risultava ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del giudice delegato. Secondo l’istante, quindi, la liquidazione corretta avrebbe dovuto indicare che le spese erano poste in favore dell’Erario, e non della parte controricorrente. Il ricorso per correzione è stato proposto ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., con trattazione in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale, rilevando che la precedente statuizione sulle spese non teneva conto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura fallimentare ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. n. 115/2002. Ha quindi disposto la correzione del decreto n. 76/2024 sostituendo nel dispositivo le parole "della parte controricorrente" con "dell’Erario". La Corte ha inoltre ricordato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza/camera di consiglio dell’istanza di correzione

  • art. 287 c.p.c.

    norma sul procedimento di correzione degli errori materiali nei provvedimenti del giudice

  • art. 391-bis c.p.c.

    estende al giudizio di cassazione il rimedio della correzione degli errori materiali

  • art. 144 D.P.R. n. 115/2002

    in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese devono essere poste a carico dell’Erario

  • D.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione al patrocinio a spese dello Stato

  • Cass. Sez. U. 28/02/2017 n. 5061

    richiamata per il principio secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa pronuncia sulle spese processuali

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali è ammissibile l’intervento della Corte quando il dispositivo contenga una mera svista emendabile senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
  • Se una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna o liquidazione delle spese nel provvedimento deve essere formulata in favore dell’Erario, non della controparte privata.
  • La correzione dell’errore materiale nei provvedimenti della Corte di cassazione può riguardare anche la formulazione del capo sulle spese, quando il testo non sia coerente con il regime del patrocinio a spese dello Stato.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può essere adottata una nuova statuizione sulle spese del procedimento di correzione stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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