Cassazione Civile, Ordinanza n. 06514/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un soggetto aveva stipulato un mutuo nel 2008 con una banca, con tasso corrispettivo e tasso di mora predeterminati, poi rinegoziato nel 2010 con passaggio da tasso fisso a variabile e mantenimento della clausola sugli interessi moratori. In giudizio sosteneva: che il tasso di mora fosse usurario e che, sommato al tasso corrispettivo, superasse la soglia antiusura; che il mutuo dovesse quindi essere dichiarato gratuito ex art. 1815 c.c., con restituzione degli interessi indebitamente pagati e risarcimento dei danni; che il piano di ammortamento alla francese producesse anatocismo e quindi fosse nullo o comunque illegittimo; che vi fosse indeterminatezza del tasso e del criterio di calcolo, anche per asserita non conformità del TAEG/ISC e per violazione dell'art. 117 TUB; in appello lamentava inoltre il difetto di legittimazione/titolarità delle società cessionarie del credito. In cassazione deduceva cinque motivi: nullità della decisione d'appello per modalità di trattazione e decisione; violazione delle norme su legittimazione e titolarità del credito; omessa pronuncia sulla nullità della clausola sugli interessi e violazione delle norme in tema di determinazione degli interessi; erronea esclusione dell'usurarietà; erronea esclusione dell'anatocismo nel piano alla francese e vizio di motivazione apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la corte d'appello aveva legittimamente deciso alla prima udienza sulla base delle note scritte e del decreto che avvertiva della possibile decisione immediata; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché la questione sulla legittimazione delle cessionarie era stata ritenuta nuova e comunque coperta da giudicato interno; ha ritenuto infondato il terzo motivo, chiarendo che la corte d'appello aveva effettivamente esaminato la doglianza sulla nullità della clausola degli interessi, e che comunque il piano di ammortamento alla francese, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata, non comporta anatocismo né indeterminatezza se sono indicati gli elementi essenziali del finanziamento; ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, perché la censura sull'usura si fondava sul presupposto, respinto, che il piano alla francese generi un costo occulto o un regime composto illegittimo. Sono state inoltre poste le spese a carico del ricorrente e disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1815 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la gratuità del mutuo in caso di interessi usurari; la Corte non ne ha applicato la sanzione perché ha escluso l'usurarietà dedotta.
art. 2043 c.c.
Invocato per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; la domanda è rimasta respinta insieme alle altre pretese principali.
art. 185 c.p.
Richiamato in relazione alla pretesa risarcitoria collegata alla dedotta usura; non è stato applicato in concreto.
art. 644 c.p.
Richiamato per sostenere la configurabilità del reato di usura; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, il mutuo fosse usurario.
art. 117 TUB
Invocato per sostenere la nullità per indeterminatezza e la rideterminazione del rapporto; la Corte ha escluso che l'asserita erronea indicazione dell'ISC o il piano di ammortamento rendessero nullo il contratto.
art. 1283 c.c.
Richiamato per sostenere la presenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese; la Corte ha escluso che quel piano produca interessi su interessi.
art. 1284 c.c.
Richiamato tra le norme sulla determinazione degli interessi contrattuali; non è stata ravvisata violazione.
art. 1325 c.c.
Richiamato quale norma sui requisiti del contratto, in relazione alla dedotta indeterminatezza delle condizioni economiche; la Corte ha escluso la nullità.
art. 1346 c.c.
Richiamato in tema di oggetto determinato o determinabile del contratto; la Corte ha escluso che il mutuo fosse nullo per indeterminatezza.
art. 1418 c.c.
Richiamato quale norma sulla nullità; non è stata accolta la tesi di nullità della clausola o del contratto.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate nella valutazione della documentazione e delle risultanze; non è stato ravvisato vizio decisivo.
art. 120 TUB
Richiamato tra le disposizioni invocate per contestare il regime di calcolo degli interessi; la Corte ha escluso l'anatocismo.
art. 1384 c.c.
Invocato dalla banca in via subordinata per la eventuale riduzione della misura degli interessi moratori; la questione resta assorbita dal rigetto delle domande del mutuatario.
art. 111 c.p.c.
Richiamato per l'intervento/costituzione delle società cessionarie del credito nel processo.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie istruttorie e assertive in primo grado.
art. 190 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per contestare la decisione senza precisazione delle conclusioni; la Corte ha escluso la violazione in ragione della trattazione cartolare e dell'avviso contenuto nel decreto.
art. 281-sexies c.p.c.
Richiamato per la decisione in udienza all'esito delle note scritte; la Corte ha ritenuto legittima la decisione in prima udienza.
art. 80-bis disp. att. c.p.c.
Richiamato nel decreto di trattazione e nella decisione della Corte territoriale per la possibilità di trattenere la causa in decisione alla prima udienza.
art. 24 Cost.
Richiamato nel primo motivo come parametro del diritto di difesa; la Corte ha escluso la lesione del contraddittorio.
art. 111 Cost.
Richiamato nel primo motivo come parametro del giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazioni.
art. 345 c.p.c.
Richiamato per sostenere l'erronea declaratoria di novità dell'eccezione sulla legittimazione; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per l'onere di specificità del motivo di ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo non confrontato con la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per la deduzione della violazione di legge; la Corte ha ribadito che occorre confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato implicitamente per il vizio di omessa pronuncia e di nullità processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato cui si ricollega l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
art. 1, L. n. 108/1996
Richiamato in tema di determinazione del tasso soglia usurario; la Corte ha escluso il superamento della soglia nel caso concreto.
art. 6 delibera CICR 9 febbraio 2000
Richiamato per la disciplina della trasparenza e della capitalizzazione; la Corte ha escluso violazioni idonee a determinare nullità.
art. 821 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di interessi; la Corte non ha ravvisato violazioni.
Massime di principio
- Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese, gli interessi di ciascuna rata sono calcolati sul capitale residuo e non sugli interessi maturati in precedenza; di regola, quindi, il piano non integra anatocismo.
- La capitalizzazione composta, quando il piano di ammortamento è contrattualmente pattuito e trasparente, descrive il criterio di quantificazione delle rate e non coincide di per sé con il divieto di interessi su interessi.
- La deduzione di nullità per indeterminatezza delle condizioni economiche del mutuo richiede la dimostrazione concreta della mancata indicazione degli elementi essenziali del finanziamento; l'erronea o contestata prospettazione di ISC/TAEG non basta, da sola, se il contratto consente la comprensione dell'operazione.
- La censura di violazione di legge in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il motivo che non critica la reale motivazione, o che introduca una questione coperta da giudicato interno o qualificata come nuova, è inammissibile.
- La verifica dell'usurarietà non può fondarsi sul raffronto tra il piano pattuito e un diverso regime di ammortamento astratto o estraneo al contratto; il costo implicito calcolato mediante metodologie alternative non è, di per sé, costo contrattuale rilevante.
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