Cassazione Civile, Ordinanza n. 06536/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria promossa dalla curatela fallimentare per far dichiarare l'inefficacia di alcuni pagamenti eseguiti dalla società poi fallita, in favore di una banca, per importi rilevanti e in due momenti distinti. Il tribunale aveva accolto in larga parte la domanda, ritenendo inefficaci i pagamenti e condannando il successore della banca alla restituzione delle somme, mentre aveva respinto solo una delle domande relative a un ulteriore pagamento. In appello, invece, la decisione era stata riformata sulla base della ritenuta insussistenza dell'eventus damni: la corte territoriale aveva considerato decisivo che il credito della banca, originariamente insinuato al passivo su base di mutuo ipotecario, fosse stato definitivamente escluso dallo stato passivo con precedente decisione di legittimità, così da escludere una lesione della par condicio creditorum. La curatela ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2909 c.c. e 96, ultimo comma, l. fall. e di norme costituzionali, sostenendo l'inapplicabilità del preteso giudicato endofallimentare al giudizio ordinario di revocatoria; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., lamentando l'inammissibilità del motivo di appello e la pronuncia ultra/extra petita sul requisito dell'eventus damni; con il terzo ha denunciato la violazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., censurando l'esclusione dell'eventus damni fondata sulla mancata ammissione della banca al passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo e ha accolto il terzo. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Ancona in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda revocatoria attenendosi al principio per cui, nell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ex art. 66 l. fall., l'eventus damni va valutato in relazione alla consistenza dei crediti ammessi al passivo, alla preesistenza delle ragioni creditorie e all'alterazione qualitativa o quantitativa della garanzia patrimoniale del debitore, risultando invece irrilevante la mancata ammissione al passivo del creditore accipiens. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene richiamato come parametro per i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
È invocato dal ricorrente in relazione al preteso giudicato; la Corte esclude che la decisione d'appello abbia fatto applicazione di un giudicato esterno e ritiene non pertinente il motivo sul punto.
art. 96, ultimo comma, l. fall.
È richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2909 c.c., ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali denunciati nel primo motivo.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali denunciati nel primo motivo.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente tra i parametri costituzionali denunciati nel primo motivo.
Richiamato nel secondo motivo in tema di specificità dei motivi di appello; la Corte esclude l'inammissibilità dell'appello perché la questione dell'eventus damni era stata devoluta al giudice di secondo grado.
Richiamato nel secondo motivo per asserita pronuncia oltre i limiti della domanda; la Corte nega la violazione, osservando che la Corte territoriale ha deciso entro i limiti del gravame.
È la norma sostanziale sulla revocatoria ordinaria, applicata per valutare l'eventus damni.
Viene considerata la base dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare; la Corte afferma che, in tale azione, il curatore deve provare la preesistenza dei crediti e l'alterazione della garanzia patrimoniale, non la mancata ammissione al passivo del creditore convenuto.
Combinati per affermare che l'eventus damni non può essere escluso per la sola mancata ammissione al passivo del creditore accipiens, dovendo invece guardarsi ai crediti ammessi e al mutamento della garanzia patrimoniale.
Richiamati unitariamente per ribadire i presupposti dell'azione revocatoria esercitata dal curatore.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare, l'eventus damni va valutato con riferimento ai crediti già esistenti e poi ammessi al passivo, non alla sola sorte dell'insinuazione del creditore beneficiario dell'atto impugnato.
- Ai fini della revocatoria, il curatore deve provare che l'atto dispositivo abbia comportato un mutamento qualitativo o quantitativo della garanzia patrimoniale del debitore tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori.
- La mancata ammissione al passivo del creditore che ha ricevuto il pagamento non esclude di per sé il pregiudizio alla massa, perché il requisito del danno va apprezzato in relazione alla posizione dei creditori ammessi e alla consistenza patrimoniale del fallito.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisce al giudice di merito una diversa motivazione rispetto a quella effettivamente adottata.
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. né ultrapetizione quando il giudice d'appello decide su una questione specificamente devoluta con i motivi di gravame.
- Nell'azione revocatoria proposta in ambito fallimentare, l'onere probatorio sull'eventus damni si assolve dimostrando la preesistenza delle ragioni creditorie e l'effettiva alterazione della garanzia patrimoniale, in misura eccedente la normale esposizione debitoria dell'impresa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06512/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06514/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06517/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06530/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06534/2026 del 19/03/2026
- ordinanza_civile · 19 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06543/2026 del 19/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →