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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21490/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di pagamento TARI per il 2014. La ricorrente deduceva che fosse già formato giudicato favorevole (CTP Pescara n. 286/2012 relativo al 2011) che avesse accertato la produzione e l'autosmaltimento di rifiuti speciali (imballaggi secondari/terziari) su specifiche aree aziendali, escludendo la tassazione. Contestava inoltre la valutazione del giudice di merito circa l'assimilazione dei rifiuti e la ripartizione dell'onere della prova, rilevando l'applicabilità di norme sulla esenzione/riduzione (richiamando d.lgs. 507/1993 art.62 c.3 e la L.147/2013 art.1) e sostenendo che la documentazione e la sentenza passata in giudicato provavano l'esenzione o la non assoggettabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui l'efficacia espansiva del giudicato si estende solo agli accertamenti su elementi di fattispecie tendenzialmente permanenti; lo smaltimento in proprio e la produzione di rifiuti speciali sono fatti potenzialmente variabili di periodo in periodo e dunque il giudicato sul 2011 non impediva il nuovo accertamento per il 2014. La Corte ha inoltre precisato la continuità normativa fra TARSU e TARI e richiamato il principio che l'onere di provare l'esenzione o la riduzione della superficie tassabile grava sul contribuente, trattandosi di eccezioni alla regola generale della tassazione. Ha corretto d'ufficio un richiamo normativo errato ma ha ritenuto insussistenti i profili di diritto dedotti dal ricorrente, respingendo fatti e prove prodotte come insufficienti. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e riconoscimento della sussistenza dell'obbligo di versamento di ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, c.1, nn. 3-4-5 c.p.c.

    Norme invocate dalla ricorrente per i motivi di cassazione; la Corte ricorda che il motivo n.5 non consente il riesame in fatto dei provvedimenti impugnati e conferma i limiti di ammissibilità delle censure di fatto in sede di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sul riparto dell'onere della prova: la Corte ribadisce che, sebbene l'amministrazione debba provare la fonte dell'obbligazione tributaria, il contribuente ha l'onere di provare le condizioni per ottenere esenzioni o riduzioni (eccezioni alla regola generale).

  • d.lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 3

    riduzione/esenzione nella previgente disciplina TARSU

    Richiamata dalla ricorrente come parametro; la Corte osserva che, pur trattandosi di disposizione della TARSU, esiste sostanziale continuità regolativa con la TARI e la richiamata disposizione storica non muta i principi applicabili alla TARI attuale.

  • Legge n. 147/2013, art. 1 (disposizioni su TARI)

    c. 641-642-649 e seguenti (definizione presupposto TARI, esclusioni, disciplina regolamentare per assimilazioni e obblighi dichiarativi)

    La Corte richiama che la TARI ha per presupposto il possesso/detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; l'esenzione è prevista per le parti di superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento. L'onere probatorio della esenzione grava sul contribuente e le riduzioni/esenzioni devono essere dedotte in denuncia originaria o di variazione.

  • art. 384, c.4 c.p.c.

    Autorizza la Corte a correggere d'ufficio errori materiali o di riferimento normativo nella sentenza impugnata; utilizzata per rettificare un errato richiamo alla disciplina TARSU.

  • art. 348-ter, c.4 c.p.c.

    Richiamato nella motivazione per evidenziare i limiti della censure in cassazione (regime della "doppia conforme") che impediscono il riesame dei fatti quando siano stati accertati con motivazione confermata in grado di appello.

  • d.l. n. 137/2020 art. 23, c. 8-bis conv. in L. n.176/2020 e d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, art.16 c.1

    Norme procedurali che hanno permesso la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale in udienza pubblica per ragioni organizzative; la Corte ha proceduto secondo queste disposizioni.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, c.1-quater

    Norma citata in relazione all'obbligo del versamento di un contributo unificato ulteriore a carico della parte soccombente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • L'efficacia espansiva del giudicato si applica solo agli accertamenti relativi a elementi della fattispecie che hanno carattere tendenzialmente permanente; fatti potenzialmente variabili da un periodo d'imposta all'altro (es. autosmaltimento o quantificazione della produzione di rifiuti) non sono automaticamente coperti dal giudicato formato su periodi precedenti.
  • In materia di TARI resta fermo il principio secondo cui il presupposto impositivo è la disponibilità dell'area e vige una presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti urbani: il contribuente che reclama esenzioni o riduzioni deve provare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali (produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e il loro trattamento conforme).
  • Le deroghe e le riduzioni tariffarie non operano automaticamente: devono essere dedotte nella dichiarazione originaria o in quella di variazione e adeguatamente documentate dal contribuente.
  • In sede di Cassazione non è possibile ottenere un riesame libero degli accertamenti di fatto operati dai giudici di merito; le censure che implicano un nuovo apprezzamento probatorio sono, di regola, inammissibili (limiti dell'art. 360, n.5 e della disciplina della "doppia conforme").
  • Un errore di richiamo normativo nella motivazione del giudice può essere corretto dalla Corte di legittimità se la sostanza del giudizio è conforme ai principi di diritto applicabili; la rettifica non modifica necessariamente l'esito quando i principi invocati sono stati comunque correttamente applicati.

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