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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21505/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la dichiarazione di simulazione assoluta di due atti notarili (vendite del 30/12/1988 e 1/12/1989) con cui i coniugi Grandi avevano trasferito alla figlia la proprieta degli immobili. Il ricorrente sosteneva che gli atti fossero simulati e, in realtà, che si fosse trattato di donazioni (dissimulazione della cessione della nuda proprieta) prive dei requisiti formali e sostanziali.

La decisione

Tribunale di Bologna e Corte d'appello di Bologna hanno respinto la domanda di simulazione assoluta ritenendo che le controdichiarazioni rese in concomitanza dei rogiti dimostravano l'intento dei coniugi di trasferire la sola nuda proprieta conservando l'usufrutto (quindi non ricorreva la simulazione assoluta). La Corte d'appello osservò inoltre che il ricorrente non aveva invocato in via alternativa o autonoma la simulazione relativa o la nullita dei contratti dissimulati; pertanto i giudici non potevano decidere oltre la domanda proposta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Grandi Romano, confermando che la domanda era limitata alla simulazione assoluta, che risultava infondata, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 5.500,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    Differenzia tra simulazione assoluta e relativa; la Corte ha richiamato la distinzione tra le due azioni sia nel petitum sia nella causa petendi, rilevando che il ricorrente aveva chiesto solo la simulazione assoluta

  • art. 1421 c.c.

    Riferimento agli effetti della simulazione in generale; la Corte ha valutato gli effetti dell'accertamento della simulazione rispetto alla domanda proposta

  • art. 48 legge n. 89/1913 (legge notarile)

    Richiamata nella censura relativa alla nullita degli atti di donazione per mancanza dei testimoni; la Corte non ha comunque esaminato il vizio formale perché la relativa invalidita non era stata dedotta nella domanda

  • art. 50 legge n. 89/1913 (legge notarile)

    Collegata alla disciplina formale degli atti notarili e alla presenza dei testimoni, ma non esaminata nel merito per carenza di autonoma impugnazione

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ricordato che il giudice non puo decidere oltre la domanda, evitando di pronunciarsi su simulazione relativa non domandata

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato nell'eccezione pregiudiziale sul deposito della copia autentica della sentenza impugnata; la Corte ha verificato e ritenuto il deposito corretto

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Richiamato perché la sentenza di primo grado era stata emessa ai sensi di questa norma (casi particolari previsti dal rito)

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Citata con riguardo alla memoria depositata dalla controricorrente prima dell'udienza camerale; procedimento conforme

Massime di principio

  • Distinguere chiaramente fra simulazione assoluta e simulazione relativa: sono azioni diverse con distinta causa petendi e diverso petitum; chi agisce deve indicare espressamente quale simulazione si contesta, anche in via subordinata.
  • Il giudice non puo decidere oltre le domande poste dalle parti (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato); per ottenere l'accertamento della simulazione relativa o della nullita dei contratti dissimulati occorre formularne esplicita domanda.
  • Le controdichiarazioni rese al momento del rogito (accordo di simulazione) sono elementi probatori essenziali per valutare la volonta delle parti: se mostrano che si voleva un diverso negozio (es. cessione della sola nuda proprieta con riserva di usufrutto), la simulazione assoluta non sussiste.
  • La nullita d'ufficio dell'atto per vizi formali puo essere rilevata quando costituisca motivo di rigetto della pretesa attorea, ma non puo sostituire la domanda dell'attore: se la nullita riguarda un elemento costitutivo della domanda, deve essere stata dedotta oppure il giudice non la pronunci d'ufficio a favore della parte che la invoca.
  • Se si ritiene che l'atto simulato nasconda una donazione (o altra fattispecie), il ricorrente deve domandare espressamente l'accertamento della simulazione relativa e, se opportuno, la nullita o l'annullabilita del negozio dissimulato invocando i relativi vizi formali o sostanziali (es. mancanza di animus donandi, mancanza dei testimoni).
  • In fase di predisposizione dell'impugnazione e dell'atto introduttivo, curare la formulazione del petitum e della causa petendi per includere tutte le ipotesi di rilievo probatorio e di diritto che si intendono far valutare dal giudice.

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