Cassazione Civile, Ordinanza n. 28435/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della società per IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2006, oltre che nei confronti di uno dei soci per i redditi di partecipazione. L'accertamento traeva origine da un invito a esibire documentazione e dal raffronto tra accrediti bancari effettuati da società finanziatrici e scontrini fiscali/fatture: poiché tali importi non coincidevano, l'Ufficio aveva ritenuto che si trattasse di ricavi non contabilizzati. In primo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati rigettati; in appello la CTR aveva invece accolto le impugnazioni ritenendo che vi fosse stato un mero errore di contabilizzazione e non occultamento di ricavi. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR valorizzato una deduzione nuova, l'errore materiale del commercialista, asseritamente introdotta solo in appello; 2) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e omesso esame di un fatto decisivo, per contraddittorietà della motivazione sulla regolare imputazione degli incassi e mancato esame del mancato riscontro tra movimentazioni bancarie e corrispettivi dichiarati; 3) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e ss. c.c., per avere la CTR disatteso presunzioni che, secondo l'Ufficio, dimostravano ricavi occultati e per non avere i contribuenti spiegato la contabilizzazione delle somme; 4) violazione dell'art. 109, comma 2, lett. a), TUIR, per avere la CTR ritenuto che i versamenti ricevuti prima della consegna dei beni costituissero mero debito e non corrispettivo già conseguito. I contribuenti eccepivano in via pregiudiziale la tardività del ricorso per cassazione, notificato oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale applicabile. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché notificato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, anche computando la sospensione feriale; ha quindi dichiarato di non poter esaminare i motivi nel merito e ha condannato l'Agenzia alle spese.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di tardività sollevata dai contribuenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, essendo la sentenza di appello pubblicata l'11 maggio 2015 e non notificata, il ricorso per cassazione dovesse essere notificato entro il termine lungo di sei mesi, maggiorato della sospensione feriale applicabile ratione temporis; essendo invece la notificazione avvenuta solo il 27 gennaio 2016, il termine risultava spirato. Di conseguenza non è stato esaminato il merito dei quattro motivi di ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente. È stata esclusa la condanna al raddoppio del contributo unificato per l'Agenzia, in quanto ricorrente pubblico esentato dal pagamento delle imposte e tasse di processo.
Norme richiamate
Nel giudizio tributario non possono proporsi in appello domande o eccezioni nuove; il motivo dell'Agenzia assumeva che la CTR avesse valorizzato una questione non introdotta in primo grado.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
È denunciata la violazione del requisito motivazionale della sentenza tributaria, oltre all'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Viene richiamata la norma sull'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni, che l'Ufficio riteneva correttamente applicata.
Le presunzioni semplici devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza per sostenere l'accertamento.
art. 109, comma 2, lett. a), TUIR
Si discute della qualificazione dei versamenti ricevuti prima della consegna dei beni come corrispettivi già conseguiti e quindi ricavi.
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nel caso, era soggetto al termine semestrale applicabile ratione temporis, con aggiunta della sospensione feriale.
Ha ridotto a sei mesi il termine lungo per proporre impugnazione ex art. 327 c.p.c.
È richiamata per la disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale applicabile al caso concreto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, quale ricorrente pubblico esentato dal pagamento delle imposte e tasse di processo.
Massime di principio
- Nel processo tributario il ricorso per cassazione proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., computato secondo la disciplina della sospensione feriale applicabile ratione temporis, è inammissibile, a prescindere dalla fondatezza dei motivi di merito.
- La tempestività dell'impugnazione va verificata sulla base della data di pubblicazione della sentenza impugnata quando questa non sia stata notificata; se il termine è spirato, la Corte non può esaminare i motivi dedotti.
- La deduzione in appello di una questione o di un fatto nuovo, non introdotto nel ricorso di primo grado, è censurabile ai sensi del divieto di domande ed eccezioni nuove nel giudizio tributario.
- In materia di accertamento fiscale fondato su movimentazioni bancarie, l'Ufficio deve sorreggere la pretesa con presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e il contribuente deve fornire una spiegazione coerente della contabilizzazione delle somme.
- La qualificazione di somme incassate prima della consegna dei beni come ricavi o come meri anticipi/debiti dipende dalla corretta ricostruzione del nesso economico-contabile tra le movimentazioni finanziarie e le operazioni imponibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28250/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28251/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28252/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28253/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28254/2021 del 15/10/2021
- ordinanza_civile · 15 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 28255/2021 del 15/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →