Cassazione Civile, Ordinanza n. 41938/2021 del 29/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per il periodo d’imposta 2002, con la quale l’Amministrazione ha recuperato un credito d’imposta per incremento occupazionale previsto dall’art. 7 l. n. 388/2000. La società sosteneva di avere maturato il credito perché aveva assunto personale nel rispetto dei requisiti sostanziali di legge; contestava inoltre la decisione di merito nella parte in cui la CTR aveva ritenuto necessario l’inoltro del modello CVS, ritenendolo invece riferibile ad altra disciplina agevolativa. Separatamente, la società ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva negato la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, assumendo che la cartella fosse un atto impositivo e quindi definibile. Nel ricorso originario era dedotta violazione di legge e omessa motivazione; nel ricorso contro il diniego di condono era dedotta violazione delle norme sulla definizione agevolata, perché l’Ufficio aveva qualificato la cartella come mero atto di riscossione e non come atto rientrante nella definizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso proposto contro il diniego di definizione agevolata, dichiarando illegittimo il provvedimento del 5 giugno 2020. Ha affermato che la cartella emessa all’esito del controllo automatizzato, quando disconosce un credito d’imposta e costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, rientra tra le controversie definibili ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, richiamando espressamente l’orientamento delle Sezioni Unite. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio relativo all’originaria impugnazione della cartella, assorbendo ogni ulteriore motivo e questione di merito. Le spese del giudizio sul diniego di condono sono state integralmente compensate; quelle del procedimento dichiarato estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la cartella emessa in sede di controllo automatizzato può, quando disconosce un credito d’imposta e rappresenta il primo atto di conoscenza della pretesa, avere anche funzione sostanzialmente impositiva ai fini della definibilità della lite
art. 7 l. 23 dicembre 2000, n. 388
norma istitutiva del credito d’imposta per incremento occupazionale invocato dalla società contribuente
art. 63 l. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamata dalla parte ricorrente come disciplina successiva di integrazione/proroga e non come norma che sostituisca integralmente il regime originario del credito
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie rientranti nell’ambito applicativo indicato; la Corte ne dà lettura estensiva per le cartelle da controllo automatizzato che disconoscono crediti d’imposta
art. 7 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
richiamato nel contesto della definizione agevolata, senza un autonomo approfondimento decisorio
art. 39 comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
richiamato dal ricorrente a sostegno della natura impositiva della cartella ai fini della definizione agevolata
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
base normativa della sospensione/rinvio del giudizio in attesa dell’esito della domanda di definizione agevolata
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
in caso di accoglimento della definizione agevolata determina l’estinzione del giudizio
la cartella, quando primo atto della pretesa tributaria, è impugnabile anche per vizi attinenti al merito
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
parametri del motivo di ricorso originario per violazione di legge e omesso esame/motivazione
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
parametro del motivo relativo al diniego di definizione agevolata
Massime di principio
- La cartella di pagamento emessa all’esito del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è definibile ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente.
- Quando il controllo automatizzato non si limita a registrare un omesso versamento, ma comporta il disconoscimento di un credito d’imposta o la rettifica dei dati dichiarati, il ruolo/cartella assume anche funzione sostanzialmente impositiva.
- Ai fini della definizione agevolata, ciò che rileva non è solo la forma dell’atto, ma la sostanza della pretesa veicolata e la circostanza che il contribuente non sia stato precedentemente destinatario di un atto impositivo autonomo.
- L’accoglimento della domanda di definizione agevolata determina l’estinzione del giudizio sulla lite originaria, con assorbimento dei motivi di merito non più esaminabili.
- La giurisprudenza di legittimità può correggere l’interpretazione amministrativa della disciplina agevolativa, quando questa contrasti con la natura sostanziale dell’atto impugnato e con l’ambito oggettivo della definizione prevista dalla legge.
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