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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41938/2021 del 29/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per il periodo d’imposta 2002, con la quale l’Amministrazione ha recuperato un credito d’imposta per incremento occupazionale previsto dall’art. 7 l. n. 388/2000. La società sosteneva di avere maturato il credito perché aveva assunto personale nel rispetto dei requisiti sostanziali di legge; contestava inoltre la decisione di merito nella parte in cui la CTR aveva ritenuto necessario l’inoltro del modello CVS, ritenendolo invece riferibile ad altra disciplina agevolativa. Separatamente, la società ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva negato la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, assumendo che la cartella fosse un atto impositivo e quindi definibile. Nel ricorso originario era dedotta violazione di legge e omessa motivazione; nel ricorso contro il diniego di condono era dedotta violazione delle norme sulla definizione agevolata, perché l’Ufficio aveva qualificato la cartella come mero atto di riscossione e non come atto rientrante nella definizione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso proposto contro il diniego di definizione agevolata, dichiarando illegittimo il provvedimento del 5 giugno 2020. Ha affermato che la cartella emessa all’esito del controllo automatizzato, quando disconosce un credito d’imposta e costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, rientra tra le controversie definibili ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, richiamando espressamente l’orientamento delle Sezioni Unite. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio relativo all’originaria impugnazione della cartella, assorbendo ogni ulteriore motivo e questione di merito. Le spese del giudizio sul diniego di condono sono state integralmente compensate; quelle del procedimento dichiarato estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cartella di pagamento emessa all’esito del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è definibile ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 quando costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente.
  • Quando il controllo automatizzato non si limita a registrare un omesso versamento, ma comporta il disconoscimento di un credito d’imposta o la rettifica dei dati dichiarati, il ruolo/cartella assume anche funzione sostanzialmente impositiva.
  • Ai fini della definizione agevolata, ciò che rileva non è solo la forma dell’atto, ma la sostanza della pretesa veicolata e la circostanza che il contribuente non sia stato precedentemente destinatario di un atto impositivo autonomo.
  • L’accoglimento della domanda di definizione agevolata determina l’estinzione del giudizio sulla lite originaria, con assorbimento dei motivi di merito non più esaminabili.
  • La giurisprudenza di legittimità può correggere l’interpretazione amministrativa della disciplina agevolativa, quando questa contrasti con la natura sostanziale dell’atto impugnato e con l’ambito oggettivo della definizione prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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