Sentenza del 30/01/2023 n. 318 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'anno 2014. L'Ufficio contestava alla ASD la natura lucrativa dell'attività svolta (prevalenza di attività di fitness e prestazioni personalizzate dietro corrispettivo), irregolarità nella tenuta del libro soci e nelle modalità di convocazione e funzionamento degli organi sociali (mancato rispetto della democraticità, stabile "gruppo di comando", esclusioni per mancato pagamento, mancato turnover del Consiglio Direttivo), chiedendo la perdita dei benefici fiscali per le associazioni non lucrative e l'accertamento di IRES, IVA e IRAP dovute.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento. Motivi: l'Ufficio non ha fornito elementi concreti, specifici e circostanziati idonei a dimostrare che l'ASD operasse in regime for profit; gli indici prospettati (libro soci, modalità di convocazione, composizione del direttivo, offerta di servizi a pagamento) sono considerati, singolarmente, presunzioni che richiedono approfondimenti e non sono sufficienti a provare la perdita della natura non profit se non emerge una sistematica violazione della democraticità o dell'effettiva operatività statutaria. La Corte ha inoltre evidenziato che la valutazione deve essere complessiva e che l'affiliazione/riconoscimento CONI è un elemento rilevante nella valutazione concreta. Spese compensate.
Norme richiamate
Disciplina il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche; la Corte richiama che l'accesso ai benefici dipende dalla concreta natura non lucrativa dell'attività e dalla sua operatività, valutata nel complesso, non esclusivamente su indici formali.
Art. 90, commi 17 e 18, Legge n. 289/2002
Introduce la clausola della democraticità per le ASD. La Corte interpreta la clausola come violata solo in presenza di azioni/omissioni che rendano sistematicamente inapplicabile la disposizione statutaria (es. assoluta mancanza di comunicazione, categorie di soci con diritti differenziati, limitazione di fatto del diritto di voto). Singole irregolarità formali non sono di per sé decisive.
Riguarda il regime agevolato fiscale per enti non commerciali. La Corte sottolinea che l'applicabilità dipende dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro; l'onere probatorio del rispetto dei requisiti grava sull'ente che dichiara la natura non lucrativa solo nella misura in cui l'Amministrazione contesti tale natura con elementi concreti.
Nell'ambito dell'accertamento IVA, l'Ufficio ha richiamato norme sul carattere commerciale di talune attività; la Corte richiede però prove concrete dell'esercizio di attività commerciale prevalente e organizzata per negare l'agevolazione.
Regola l'onere della prova. La Corte applica questo principio rilevando che l'Amministrazione finanziaria non ha assolto l'onere probatorio necessario a dimostrare la natura lucrativa dell'ente.
DPR 600/1973, artt. 39, 40, 41-bis
Norme richiamate dall'Ufficio per la determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES; la Corte riconosce l'applicabilità delle norme ma nega l'accertamento per mancanza di elementi probatori specifici.
Norma usata dall'Ufficio per l'accertamento dell'IVA dovuta; la Corte ha ritenuto l'accertamento non fondato per insufficienza di prove sulla prevalenza dell'attività commerciale.
Riferito per la determinazione dell'IRAP; come per le altre imposte, il giudice ha annullato l'accertamento per carenza di elementi concreti a supporto della ricostruzione di una produzione imponibile.
Massime di principio
- L'onere di dimostrare che un'associazione abbia perduto la natura non lucrativa grava sull'Amministrazione e richiede elementi concreti, circostanziati e verificabili; mere indicazioni generiche o presuntive non sono sufficienti.
- Gli indici formali (mancato libro soci dettagliato, uso di email per convocare assemblee, ripetuta riconferma dello stesso direttivo, erogazione di prestazioni a pagamento) costituiscono presunzioni che impongono approfondimenti ma non determinano automaticamente la perdita del regime agevolato.
- La clausola di democraticità va valutata nel suo complesso: è violata solo se emerge una situazione sistematica che impedisce effettivamente l'esercizio dei diritti associativi (assenza di comunicazioni, categorie di soci con diritti differenziati, negazione pratica del voto, ecc.).
- L'affiliazione o il riconoscimento da parte di enti sportivi (es. CONI) è un elemento rilevante nella valutazione dell'attività concreta, e la sua mera presenza non è sufficiente da sola a garantire o escludere il regime, ma la sua contestazione richiede motivazioni specifiche.
- Per gli organi decisionali dell'associazione, la mancanza di turnover o anomalie organizzative deve essere dimostrata come fenomeno sistematico e funzionale a un'operatività lucrativa, non può basarsi solo su apparenze o dati parziali.
- Per le amministrazioni: prima di emettere accertamenti che negano benefici fiscali alle ASD è opportuno acquisire documentazione dettagliata e compiuta (contratti, listini, modalità organizzative, contabilità analitica, testimonianze, eventuali piani aziendali) che dimostri l'operare in termini imprenditoriali.
- Per le associazioni: conservare e rendere disponibili registri (libro soci, verbali, bilanci, comunicazioni ai soci, convenzioni/affiliazioni) e documentare la prevalenza di finalità associative rispetto a prestazioni a pagamento aiuta a difendere la qualificazione non profit.
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