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Sentenza

Sentenza del 30/01/2023 n. 195 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Nullità della sentenza per vizio di motivazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. TVKXXXXXXXX/2016 (anno 2011) in materia di IRPEF, addizionali, IRAP e IVA emesso a seguito di verifica e indagini finanziarie; dedotte nullità per difetto di motivazione, assenza dell'autorizzazione del Comandante Regionale della Guardia di Finanza, mancato riconoscimento di un abbattimento forfettario del reddito, errata imputazione di operazioni fiscalmente irrilevanti, mancata considerazione di costi per personale dipendente e errata determinazione delle sanzioni.

La decisione

Appello parzialmente accolto: la Corte ha ritenuto la maggior parte dei motivi infondati e ha confermato la legittimità e la motivazione dell'avviso di accertamento e della sentenza di primo grado con riferimento alle contestazioni sul reddito e sulle voci di spesa; ha però accolto parzialmente l'appello in relazione alla quantificazione delle sanzioni, rinviando all'Ufficio la rideterminazione delle sanzioni per tutte le annualità applicando l'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, in considerazione delle altre posizioni pendenti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Imposta l'obbligo della motivazione della decisione giudiziale; la Corte ha valutato che l'obbligo era adempiuto nella sentenza impugnata poiché erano esposti sinteticamente gli elementi che hanno fondato il convincimento.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Prevede la nullità della sentenza per mancanza di motivazione quando questa è del tutto assente o talmente contraddittoria da non consentire di individuare le argomentazioni; la Corte ha applicato tale principio escludendo la nullità nella fattispecie perché la motivazione, seppure sintetica, era sufficiente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    Norma di riferimento nel processo tributario per la nullità della sentenza per difetto di motivazione; usata dalla Corte per delimitare il perimetro del controllo di legittimità sul vizio motivazionale.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 12

    Regola la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie; la Corte ha rimesso all'Ufficio la rideterminazione delle sanzioni alla luce della parziale riforma del reddito e in considerazione delle altre annualità pendenti.

  • Cass. sez. 5, 8/11/2017, n. 26431

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'obbligo motivazionale dell'accertamento è adempiuto se il contribuente è messo in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum), principio ritenuto soddisfatto nel caso di specie.

  • Cass. n. 20112/2019

    Giurisprudenza richiamata per la definizione della 'mancanza' della motivazione: totale assenza o motivazione talmente contraddittoria da non riconoscersi come giustificazione del decisum; principio utilizzato per escludere la nullità nella fattispecie.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione determina nullità della sentenza solo se la motivazione è del tutto assente o così contraddittoria da non consentire di individuare le ragioni della decisione; motivazioni sintetiche possono essere sufficienti se consentono il controllo logico-giuridico.
  • L'avviso di accertamento è valido se fornisce al contribuente gli elementi essenziali dell'an e del quantum della pretesa, così da permettere una contestazione efficace: non è richiesta una motivazione iper-dettagliata ma una idoneità informativa.
  • Le indagini finanziarie sono illegittime solo se realizzate senza l'autorizzazione prescritta e se tale assenza ha prodotto un concreto pregiudizio al contribuente; la mera tardiva produzione dell'autorizzazione non implica automaticamente nullità se l'autorizzazione è esistente e il contribuente ha partecipato al contraddittorio.
  • La ricostruzione del reddito su base analitica da rapporti finanziari esclude, di regola, riconoscimenti forfettari: il contribuente che deduce costi o abbattimenti deve fornire prove specifiche e analitiche per ottenere la loro considerazione.
  • La quantificazione delle sanzioni deve tener conto delle modifiche del reddito e delle posizioni riferite ad altre annualità; quando esistono procedimenti pendenti per anni correlati, può essere opportuno rimandare all'Ufficio la rideterminazione delle sanzioni in funzione degli esiti complessivi.
  • In caso di parziale soccombenza reciproca è frequente la compensazione delle spese di giudizio; una vittoria parziale può portare a successo limitato (es. solo sulla quantificazione delle sanzioni) senza riformare il nucleo sostanziale dell'accertamento.

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