Sentenza del 30/01/2023 n. 123 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha emesso avviso di accertamento n. T6X04DZ03393/2019 ritenendo che l'Associazione avesse superato il plafond di euro 250.000 nel mese di settembre 2013 e che, pertanto, dal mese di ottobre 2013 dovesse applicarsi il regime ordinario. Sono state determinate maggiori imposte: IRES €42.179, IVA €28.338, IRAP €6.722 e una sanzione amministrativa di €56.941,65. In primo grado la CTP di Treviso ha rigettato il ricorso. In appello l'Associazione e il Sig. Tizio hanno dedotto: vizi di procedimento e motivazione (mancato contraddittorio endoprocedimentale), decadenza dell'accertamento per l'anno 2013 e non superamento del limite dei ricavi se si applica il principio di cassa (contano gli incassi, non le fatture emesse), e la non punibilità per condizioni di incertezza normativa.
La decisione
La Commissione ha respinto l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello relativa alla presunta mancanza di procura alle liti, ritenendo valida la procura conferita in primo grado e, comunque, operante per gli enti privi di personalità giuridica per effetto della rappresentazione organica (art.75 c.p.c.). Sul merito ha accolto l'appello sul punto dirimente: ha ritenuto che per il computo del plafond previsto dalla legge n. 398/1991 trovi applicazione il criterio di cassa (si considerano i corrispettivi effettivamente incassati e non le fatture non riscotte), richiamando anche l'orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n.22440/2022). In conseguenza ha annullato i provvedimenti impugnati. Ha inoltre condannato l'appellata al pagamento di €2.000 per spese di lite.
Norme richiamate
Il Collegio interpreta la legge 398/1991 come imponente il criterio di cassa per il computo del plafond: per verificare il requisito dei limiti di proventi conta l'ammontare dei corrispettivi effettivamente incassati nel periodo d'imposta e non le fatture emesse ma non riscosse.
Decreto Ministeriale 18/05/1992
D.M. 18/5/1992 (richiamato dall'Ufficio)
L'interpretazione amministrativa che amplia il principio di cassa (introducendo una 'terza via') è stata ritenuta non corretta dal Collegio in assenza di esplicita disposizione normativa nella legge 398/1991.
Ordinanza Corte di Cassazione
ordinanza n. 22440 del 23/06/2022
La Corte di Cassazione ha confermato che per le ASD che optano per il regime ex legge 398/1991 il computo del plafond trova applicazione il criterio di cassa, escludendo i corrispettivi fatturati ma non incassati.
Per enti privi di personalità giuridica sussiste la figura della rappresentazione organica: la procura alle liti conferita dall'organo dell'ente resta efficace anche per il grado successivo nonostante eventuali cambiamenti del titolare dell'organo.
Richiamato per spiegare la responsabilità solidale del rappresentante (autore) delle violazioni nei confronti dell'erario nei confronti delle obbligazioni tributarie contestate.
Giurisprudenza della Commissione Tributaria Regionale
sentenza n. 566/06/2021 (CTR)
La CTR aveva già adottato l'orientamento secondo cui il plafond va determinato con il principio di cassa; la Commissione ha richiamato tale precedente e lo ha confermato.
Massime di principio
- Per le ASD che optano per il regime della legge 398/1991 il plafond di riferimento deve essere calcolato secondo il principio di cassa: contano gli incassi realmente percepiti nel periodo d'imposta e non le fatture emesse e non incassate.
- Le procure alle liti rilasciate in primo grado da enti privi di personalità giuridica restano valide anche in appello per effetto della rappresentazione organica (art.75 c.p.c.), quindi l'eccezione di mancata procura può essere respinta se esiste mandato originario per 'ogni fase, stato e grado'.
- Se l'Amministrazione adotta un'interpretazione amministrativa non supportata da norma espressa (es. un 'allargamento' del principio di cassa), il contribuente può ottenere l'annullamento dell'accertamento richiamando la prevalente giurisprudenza di legittimità.
- In casi analoghi è fondamentale documentare e rendicontare chiaramente gli incassi (ricevute, estratti conto, riconciliazioni) per provare il rispetto del limite di plafond secondo il criterio di cassa.
- Le questioni procedurali (mancato contraddittorio, motivazione dell'atto) e la rilevazione di incertezza normativa possono essere utili argomenti difensivi, ma se il vizio decisivo è l'errata interpretazione del criterio di calcolo del plafond il giudice può decidere sul merito annullando l'accertamento.
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