Sentenza del 30/01/2023 n. 82 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IRPEF - Detraibilità spese per interventi di risparmio energetico - Il possesso o meno dell'immobile è dimostrabile con prove presuntive - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento con la quale l'Ufficio aveva disconosciuto, per l'anno 2013, la detraibilità IRPEF di spese per interventi di risparmio energetico effettuati su un immobile sito a Spoltore. La contribuente sosteneva di avere la disponibilità dell'immobile in virtù di un contratto di comodato vigente al momento dell'installazione dell'impianto e che la detrazione non richiede la residenza nell'immobile. L'Ufficio aveva rilevato che l'immobile era di fatto occupato dalla madre D. e dal fratello P.A., che le fatture erano intestate alla madre e che i pagamenti erano stati effettuati da un conto del fratello, deducendo che la spesa non era stata effettivamente sostenuta dalla ricorrente.
La decisione
La Corte d'appello tributaria, in esito al rinvio della Cassazione, ha respinto l'appello della contribuente. Pur richiamando il principio secondo cui il contratto di comodato vigente crea una presunzione di detenzione (onere probatorio in capo all'Ufficio per dimostrare il contrario), il giudice di rinvio ha ritenuto che l'Ufficio avesse fornito elementi presuntivi convincenti (residenza stabile nella casa della madre e del fratello, fatture intestate alla madre, pagamenti effettuati esclusivamente dal conto del fratello e assenza di prova di un effettivo esborso da parte della ricorrente). Per questi motivi l'appello è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di giudizio (liquidate in Euro 6.000 per ciascun grado).
Norme richiamate
art. 36‑ter D.P.R. 600/1973
Norma che regola gli esiti del controllo fiscale e la comunicazione di irregolarità; qui utilizzata come base per la cartella notificata all contribuent e per i controlli sulle detrazioni. L'Ufficio l'ha invocata per contestare la detrazione IRPEF.
Ordinanza Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile T, n. 1975 del 24.01.2022
Principio secondo cui la presenza di un contratto di comodato vigente al momento dell'intervento produce una presunzione di detenzione dell'immobile a favore del comodatario, con conseguente agevolabilità fiscale; in tale situazione l'onere di provare che la situazione di fatto è difforme grava sull'Ufficio.
Circolare Agenzia Entrate n. 20/E del 13/05/2011
Prassi amministrativa che ammette che la fattura sia intestata al beneficiario principale e riporti i nomi di altri soggetti che hanno sostenuto la spesa; tuttavia, la prassi non sostituisce la necessità di provare chi abbia effettivamente sostenuto il pagamento per poter fruire della detrazione.
Massime di principio
- La presenza di un contratto di comodato vigente al momento dell'intervento crea una presunzione legale/giurisprudenziale di detenzione dell'immobile da parte del comodatario e dunque la potenziale spettanza della detrazione.
- Tale presunzione può essere superata dall'Ufficio mediante mezzi di prova presuntivi: residenza effettiva di terzi nell'immobile, intestazione delle fatture a soggetti diversi, pagamenti effettivi eseguiti da conto di terzi, assenza di prove di rimborso o contributo economico del comodatario.
- La residenza anagrafica del richiedente in un immobile diverso non è di per sé ostativa alla detrazione quando sussiste un valido contratto di comodato, ma può costituire elemento presuntivo contrario se connessa ad altri indizi
- La detrazione può essere usufruita soltanto da chi ha effettivamente sostenuto la spesa: la mera indicazione del nome su una fattura come beneficiario non è sufficiente se non è dimostrato l'effettivo pagamento da parte del soggetto che chiede la detrazione.
- Per difendersi da contestazioni, il contribuente dovrebbe conservare e produrre prova documentale del pagamento (bonifici dal proprio conto, ricevute di rimborso se il pagamento è stato anticipato da terzi, dichiarazioni sostitutive e prova di effettiva disponibilità/occupazione dell'immobile), nonché il contratto di comodato aggiornato e registrato.
- L'onere della prova è ripartito: il contratto riconducibile alla fonte negoziale genera una presunzione a favore del contribuente, ma l'Ufficio può rovesciarla con una valutazione complessiva di elementi presuntivi.
- Quando più soggetti sono indicati in fattura o intervengono nei pagamenti, è fondamentale dimostrare la quota effettivamente sostenuta dal richiedente la detrazione, con documentazione univoca e coerente nel tempo.
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