Sentenza del 30/01/2023 n. 100 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Rigetto all'istanza di accertamento con adesione - è impugnabile - istanza priva di sottoscrizione e autentica - è nulla.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato respinto. Il Collegio ha confermato, con motivazione diversa, la decisione di primo grado rigettando il ricorso della contribuente perché l'istanza di accertamento con adesione era nulla per mancata sottoscrizione/autentica della procura; ne consegue che l'istanza non ha effetti sospensivi sui termini per impugnare l'avviso di accertamento. L'appellante è condannata alle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava il diniego dell'ufficio alla sua istanza di accertamento con adesione, sostenendo che l'istanza era regolarmente sottoscritta dal procuratore delegato. L'Amministrazione aveva rigettato l'istanza per mancanza di sottoscrizione della parte e per mancata autentica della firma sulla procura da parte del delegato; in primo grado la CTP aveva respinto il ricorso per inammissibilità confondendo il diniego di autotutela con il diniego dell'accertamento con adesione. In appello è stato esaminato se il diniego all'accertamento con adesione fosse impugnabile e se l'istanza fosse valida: il Collegio ha ritenuto impugnabile il diniego, ma ha dichiarato che nell'effetto concreto l'istanza di adesione era nulla perché priva della firma della parte delegante e perché la firma apposta dal professionista non costituiva l'autentica richiesta dall'art.63 DPR 600/73; trattandosi di una fase amministrativa/precontenziosa il giudice non poteva sanare tale vizio mediante integrazione della procura.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c. n. 4, comma 2
principio di motivazione concisa applicato anche al procedimento tributario; la sentenza si adegua al canone della motivazione sintetica
art. 118 disposizioni di attuazione del c.p.c.
norma attuativa che, congiuntamente all'art.132 c.p.c., impone una motivazione limitata e concisa
legge 18/6/2009 n. 691
modifica che ha inciso sulle modalità della motivazione giudiziale richiamata dal Collegio
art. 19 d.lgs. 546/1992
richiamato nel testo, lett. h citata
disciplina degli atti impugnabili avanti le commissioni tributarie; il Collegio ritiene che il diniego dell'accertamento con adesione sia impugnabile alla luce della giurisprudenza
art. 12, comma 1, d.lgs. 218/1997
prevede la possibilità per il contribuente di presentare istanza in carta libera di accertamento con adesione prima dell'impugnazione; rafforza l'idea che il diniego alla stessa rientri nella giurisdizione tributaria
art. 63 DPR 600/1973
stabilisce i requisiti della procura speciale per la rappresentanza presso gli uffici tributari, inclusa l'autenticazione della firma del delegante da parte del delegato; la procura priva di autenticazione è nulla
Massime di principio
- Il diniego dell'Amministrazione all'istanza di accertamento con adesione è impugnabile davanti al giudice tributario, secondo consolidata giurisprudenza anche se non sempre esplicitamente elencato nell'art.19.
- Un'istanza di accertamento con adesione priva della sottoscrizione della parte delegante o della valida procura speciale (con autenticazione richiesta dall'art.63 DPR 600/73) è nulla e non produce effetti sospensivi sui termini per impugnare l'atto tributario.
- La nullità della procura speciale può essere rilevata d'ufficio e, se sussiste, il giudice non può sanare tale vizio in fase precontenziosa mediante integrazione o rinnovo della procura rilasciata nell'ambito amministrativo.
- L'ufficio ricevente non ha il potere di correggere o autenticare la firma del contribuente; il controllo dell'amministrazione riguarda la regolarità fiscale ma non la sostituzione o rettifica formale degli atti presentati.
- In contenziosi dove coesistono questioni procedurali (es. confusione tra diniego di autotutela e diniego di accertamento con adesione), il giudice deve comunque verificare la regolarità formale della procura e la legittimità dell'atto impugnato prima di esaminare il merito.
- Se l'istanza di accertamento con adesione è nulla, il contribuente non può avvalersi degli effetti processuali derivanti da quella istanza (ad esempio sospensione dei termini), con possibile conseguente improcedibilità o tardività dei ricorsi successivi.
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