Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/01/2023 n. 23 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha emesso avviso di accertamento contestando la natura non agevolata dei corrispettivi pagati dai soci per posti barca e servizi connessi (IRES, IRAP, IVA) ritenendoli reddito d'impresa e imponibile ai fini IVA in quanto assimilabili a locazione/deposito; ha inoltre contestato ritenute non operate su compensi corrisposti a collaboratore, riclassificandoli ai fini fiscali. L'Ufficio si è basato sul PVC che rilevava concessione di 153 posti barca e numerosi servizi accessori erogati a corrispettivo.

La decisione

La Corte regionale di Secondo Grado ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. I giudici hanno ritenuto che la Sezione triestina, pur essendo associazione privatistica, è fortemente integrata nell'organizzazione pubblicistica della xxxxx nazionale e svolge attività non solo sportive ma anche culturali, formative e di tutela ambientale; i corrispettivi specifici versati dai soci per posti barca e servizi risultano erogati in diretta attuazione degli scopi istituzionali e dunque non hanno natura commerciale imponibile. Sono state inoltre riconosciute all'associazione le spese di giudizio: primo grado liquidato in Euro 4.585,00 (più 15% forfettario, IVA e CPA) e secondo grado Euro 5.325,00 (più 15% forfettario, IVA e CPA), entrambe a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 148

    art. 148, comma 3 e comma 4

    I corrispettivi specifici richiesti ai soci possono essere 'decommercializzati' se le prestazioni sono rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali e se l'attività concreta dell'associazione corrisponde ai requisiti sostanziali richiesti dalla norma; il comma 4 considera commerciali prestazioni di trasporto e deposito, ma la giurisprudenza e l'interpretazione di merito riconoscono che, se connaturate ed essenziali all'attività principale non profit, talune prestazioni (es. rimessaggio/ormeggio) possono rientrare tra le attività istituzionali.

  • D.P.R. 15.3.2010, n. 90

    art. 65, art. 68, art. 70

    Regola l'assetto normativo della xxxxx nazionale: stabilisce che la xxxxx è ente pubblico non economico e disciplina l'organizzazione delle sezioni. La presenza di norme statutarie e di poteri direttivi/di controllo della struttura centrale prova un forte legame organizzativo e limitazioni dell'autonomia delle sezioni, elemento valutato dalla Corte per riconoscere la specificità soggettiva e finalistica delle sezioni.

  • D.P.R. 633/1972 (IVA), art. 10, n. 8

    art. 10, n. 8 (richiamato dall'Ufficio nelle argomentazioni IVA)

    Norma e giurisprudenza europea citate dall'Amministrazione escludono l'esenzione IVA per locazioni di aree destinate al parcheggio; la Corte regionale ha però distinto i casi di locazione commerciale a terzi da quelli di prestazioni rese in attuazione di scopi associativi a favore di soci, valutando la fattispecie concreta e ritenendo applicabile il regime agevolativo.

  • Circolare Ministeriale prot. 266036 del 13/05/1978

    prot. 266036 del 13 maggio 1978

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere che le disposizioni agevolative e trattamenti pubblicistici applicabili all'ente nazionale si estendono, per effetto della normativa di settore, anche alle sezioni periferiche, a conferma del carattere non meramente privatistico delle stesse.

  • Circolare Agenzia delle Entrate 18/E del 01/08/2018

    Circolare n. 18/E dd. 1.8.2018

    Specificamente interpretativa: le prestazioni di custodia, ricovero o rimessaggio affidate dai soci possono essere considerate rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali se sono connaturate ed essenziali all'attività principale dell'ente dilettantistico; la Corte ha fatto riferimento a questa circolare per sostenere la non commercialità delle attività accessorie nel caso concreto.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione

    Cass. n. 4626/2011 e altre citate (es. sentenze 2022 citate dalla Corte)

    La Suprema Corte ha affermato che la prestazione di posti barca e servizi accessori non ha natura commerciale se è connaturata ed essenziale all'attività velica statutaria: principio ripreso e ritenuto applicabile dalla Corte regionale nel caso.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE

    Causa C‑22/15 (sent. 25.2.2015); C‑174/2006; C‑428/2002

    La giurisprudenza UE ha escluso in alcuni casi l'esenzione IVA per noleggio/locazione di posti ormeggio utilizzati esclusivamente a fini ricreativi o per locazioni a terzi; la Corte regionale ha però distinto quei precedenti dai fatti di causa, ritenendo che le specificità soggettive e l'effettiva partecipazione dei soci nel caso di specie giustificassero l'applicazione delle agevolazioni nazionali.

  • Legge 398/1991 (regime forfetario per ASD) e Modello EAS

    Legge n. 398/1991; presentazione modello EAS (dic. 2009)

    La presentazione del modello EAS e l'opzione per il regime 398/1991 costituiscono elementi anagrafici/contabili ma non determinano di per sé il diritto alle agevolazioni: conta la conformità sostanziale dell'attività ai requisiti previsti.

Massime di principio

  • Valutazione sostanziale prevale sulla qualificazione formale: la circostanza che una sezione sia giuridicamente costituita come associazione privatistica non esclude a priori il riconoscimento di agevolazioni se la sua attività concreta e i vincoli statutari la collegano strettamente a un ente di carattere pubblico o a finalità pubblicistiche.
  • Per fruire della 'decommercializzazione' ex art. 148 TUIR non basta la mera previsione statutaria: è necessario che le prestazioni rese ai soci siano effettivamente 'in diretta attuazione' degli scopi istituzionali e che siano connaturate ed essenziali all'attività principale dell'ente.
  • La differenziazione dei corrispettivi tra soci o l'adozione di punteggi per l'assegnazione dei benefici non compromette automaticamente il carattere non commerciale dei servizi, purché criteri e tariffe siano oggettivi, razionali e coerenti con le finalità associative.
  • La presenza di servizi accessori numerosi (elettricità, vigilanza, manutenzione, bar, ristorante ecc.) non comporta automaticamente la qualificazione commerciale: bisogna valutare se tali servizi sono strumentali e necessari per l'esercizio dell'attività istituzionale.
  • La giurisprudenza UE in materia IVA è rilevante ma va applicata ai fatti: precedenti che escludono l'esenzione per locazioni a terzi o per utilizzi esclusivamente ricreativi non impediscono l'applicazione delle agevolazioni nazionali quando l'erogazione è rivolta a soci e integrata nelle finalità istituzionali.
  • Documentazione e dati probatori sulla partecipazione effettiva dei soci (attività sportive, organizzative, formative e istituzionali) sono decisivi: un alto coinvolgimento complessivo dei soci sostiene la tesi della finalità istituzionale delle prestazioni.
  • In contenziosi simili, è strategico dimostrare il quadro normativo e statutario che lega la struttura periferica all'ente centrale (poteri di controllo, vincoli organizzativi, finalità estese) e documentare la strumentalità delle prestazioni rispetto agli scopi istituzionali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.