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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04869/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia origina da un pignoramento esattoriale presso terzi, notificato nel 2016 ai sensi dell'allora art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, avente a oggetto crediti da retribuzione. Il debitore propose opposizione all'esecuzione; il giudizio si chiuse poi per cessazione della materia del contendere, dopo che l'agente della riscossione definì il pignoramento nel 2017. In primo grado furono liquidate spese in misura solo parziale e venne negata la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; la corte d'appello aumentò solo le spese della fase cautelare e confermò il resto. In cassazione il ricorrente dedusse: (1) violazione dei criteri tariffari perché le spese avrebbero dovuto essere liquidate secondo il d.m. n. 147/2022, vigente al momento della decisione, e non secondo il d.m. n. 55/2014; (2) violazione delle tariffe professionali per mancata liquidazione del compenso della fase istruttoria, ritenendo la corte territoriale erroneamente che non vi fosse stata istruttoria; (3) violazione dell'art. 96 c.p.c. per il rigetto della domanda sanzionatoria, sostenendo che il pignoramento esattoriale è pur sempre un processo esecutivo e che esso era stato mantenuto per oltre tre anni senza ragione sostanziale, con ingiustificata protrazione della indisponibilità delle somme retributive.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la liquidazione delle spese è stata correttamente compiuta dalla corte d'appello e non risultava violato il minimo tariffario; è stata inoltre esclusa la tesi di una generale abrogazione dei minimi. Ha accolto il secondo motivo, affermando che nel rito sommario di cognizione la fase istruttoria, ai fini tariffari, comprende attività che vanno oltre l'istruttoria in senso stretto e che il compenso per tale fase può spettare anche se non si sia svolta istruzione probatoria in senso proprio. Ha accolto anche il terzo motivo, osservando che il pignoramento esattoriale è comunque un processo esecutivo e che, nella specie, la sua protrazione dal 2016 al 2019 aveva determinato una ingiustificata permanenza del vincolo sulle somme retributive, sicché occorre una nuova valutazione ai fini dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per il nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973

    Il pignoramento esattoriale presso terzi è ricondotto a un vero e proprio processo esecutivo, seppure in forma speciale rispetto al codice di rito.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La condanna per responsabilità processuale aggravata richiede una valutazione della condotta processuale e, nel caso concreto, va rivalutata alla luce della protrazione ingiustificata del pignoramento.

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Regola la liquidazione dei compensi professionali; la fase istruttoria vi comprende attività che non coincidono con l'istruzione probatoria in senso stretto.

  • d.m. n. 147 del 13/08/2022

    È richiamato come normativa tariffaria sopravvenuta; la Corte esclude che nel caso vi sia stata violazione dei minimi o un fondamento per sostenere l'abrogazione dei minimi stessi.

  • art. 4 del d.m. n. 147 del 2022

    Non offre, secondo la Corte, un adeguato fondamento alla tesi dell'abrogazione dei minimi tariffari.

  • art. 5 del d.m. n. 55 del 2014

    La fase istruttoria include una pluralità di attività processuali ulteriori rispetto alla sola istruzione in senso stretto.

  • art. 6 del d.m. n. 147 del 2022

    È evocato dal ricorrente quale parametro della liquidazione, ma la Corte non ne fa applicazione in senso favorevole alla doglianza.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Nel rito sommario di cognizione la fase di trattazione/istruttoria è comunque suscettibile di autonoma liquidazione tariffaria anche in assenza di istruttoria probatoria in senso stretto.

  • art. 546 c.p.c.

    È richiamato nella ricostruzione del vincolo sul saldo attivo di crediti derivanti da rapporti con rimesse periodiche, ai fini del pignoramento esattoriale.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale indicata quale parametro di censura per violazione di legge nei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito sommario di cognizione, la fase istruttoria ai fini della liquidazione dei compensi può essere riconosciuta anche quando non si sia svolta istruzione probatoria in senso stretto, poiché le tariffe considerano un insieme più ampio di attività processuali collocate tra introduzione e decisione.
  • La liquidazione delle spese deve rispettare i parametri tariffari applicabili, ma la mera sopravvenienza di un nuovo decreto non comporta automaticamente una rideterminazione favorevole se la liquidazione concretamente operata non viola i minimi o i criteri vigenti.
  • Il pignoramento esattoriale presso terzi, pur disciplinato da regole speciali, conserva natura di procedimento esecutivo; la sua protrazione ingiustificata può rilevare ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., soprattutto quando incide sulla disponibilità di somme da retribuzione.
  • Quando in cassazione si discute solo del regime delle spese tra parti già costituite, l'omessa evocazione di un terzo necessario può non imporre la cassazione con rinvio per integrazione del contraddittorio, se la controversia è scindibile rispetto al rapporto con il terzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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