Cassazione Civile, Ordinanza n. 08380/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato la nullità dei giudizi di merito per violazione del litisconsorzio necessario originario, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, affinché il giudizio sia riassunto e il contraddittorio sia integrato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, cioè società e soci. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società in accomandita semplice, attiva nel commercio di bulbi da fiore, impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva contestato maggiori ricavi ai fini Irap e Iva per l’anno d’imposta 2009, sulla base di incongruenze tra dichiarazione dei redditi e dichiarazione Iva, di una percentuale di ricarico ritenuta inattendibile e della coincidenza tra rimanenze iniziali e finali. In primo e secondo grado il ricorso era stato accolto solo in parte e l’appello della società era stato respinto. In cassazione la società deduceva: illegittimità dell’accertamento per carenza dei requisiti presuntivi e per non avere considerato la perdita di parte della merce acquistata; vizio di motivazione per omessa risposta su tale perdita; extrapetizione e omessa pronuncia in relazione alle censure sul difetto di contraddittorio preventivo; violazione del principio del contraddittorio preventivo ex art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE; richiesta di rideterminazione delle sanzioni in base al favor rei. La Corte ha però rilevato d’ufficio, prima di esaminare i motivi, la nullità dei giudizi di merito per difetto di integrità del contraddittorio, poiché la controversia, riguardando un accertamento unitario su Irap e Iva emesso nei confronti di una società di persone, imponeva la partecipazione necessaria anche dei soci.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Norma posta a base dell’accertamento induttivo di maggiori ricavi; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché assorbe la questione per difetto di contraddittorio.
Richiamato come base normativa dell’accertamento Iva; non esaminato nel merito per la nullità processuale rilevata d’ufficio.
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
Richiamato dalla ricorrente in combinazione con altre norme sull’accertamento; non oggetto di decisione nel merito.
Invocato per contestare la valutazione probatoria delle presunzioni e delle prove offerte; non esaminato nel merito.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; non esaminato nel merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione della sentenza di merito; non esaminato nel merito.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie richiamata per censurare l’omesso esame di una difesa; non esaminata nel merito.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro costituzionale dell’obbligo di motivazione; non esaminato nel merito della censura.
Invocato per extrapetizione e omessa pronuncia; il motivo non è scrutinato perché la Corte decide su un vizio processuale pregiudiziale.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Invocato per sostenere la necessità del contraddittorio preventivo; la Corte non decide su tale profilo perché assorbe tutto nel litisconsorzio necessario.
Richiamato per la richiesta di applicazione retroattiva del favor rei in tema di sanzioni; non esaminato nel merito.
Norma che impone l’integrazione del contraddittorio nel processo tributario quando vi è litisconsorzio necessario; la Corte ne fa applicazione rilevando la nullità dei giudizi di merito.
Richiamato come norma che consente la riunione dei processi instaurati dai litisconsorti necessari; menzionato nella ricostruzione del corretto svolgimento del processo unitario.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale base per la rimessione al primo giudice in caso di contraddittorio non integro nel giudizio tributario.
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
Usato come norma processuale per la cassazione con rinvio al primo giudice quando il vizio riguarda il contraddittorio necessario.
art. 111, secondo comma, Cost.
Richiamato nella parte sulla ragionevole durata del processo, per spiegare quando la riunione può evitare inutili duplicazioni processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l’accertamento ha natura unitaria e riguarda elementi comuni della fattispecie impositiva riferiti a una società di persone e ai soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra tutti i soggetti interessati, salvo che siano dedotte questioni personali.
- Se il giudizio di primo o secondo grado si è svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la nullità è assoluta e deve essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
- In presenza di accertamenti contestuali e inscindibili su imposte collegate, la pretesa relativa al tributo societario non può essere decisa separatamente quando la base fattuale e giuridica è comune ai soci e alla società.
- Nel processo tributario, se il contraddittorio necessario non è stato integrato nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare la decisione e rinviare al primo giudice per la rinnovazione del giudizio con integrazione del contraddittorio.
- La logica del simultaneus processus e della ragionevole durata del processo può evitare la declaratoria di nullità solo quando i giudizi separati presentino piena identità oggettiva, simultanea proposizione, simultanea trattazione e identità sostanziale delle decisioni; in difetto di tali condizioni, prevale l’esigenza del contraddittorio integro.
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