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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21644/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato una sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva accolto il ricorso dell’Ufficio e, in riforma della decisione di secondo grado favorevole alla contribuente e al coniuge, aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento IRPEF emesso nei suoi confronti ai sensi dell’art. 17 L. n. 114/1977, per recuperare a tassazione un maggior reddito di capitale derivante dalla presunta distribuzione alla socia degli utili extracontabili accertati in capo a una società a ristretta base sociale, partecipata dal coniuge. Con cinque motivi ha dedotto: 1) nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società, assumendo un litisconsorzio necessario tra società e soci; 2) violazione di giudicato, dell’onere della prova e delle norme sull’accertamento, per avere la sentenza considerato acquisito il maggior reddito societario senza prova di una decisione definitiva; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’accertamento societario poggiasse su presunzioni arbitrarie e su valori di mercato contestabili; 4) violazione delle norme sulle presunzioni, denunciando il preteso divieto di presunzione di secondo grado sulla distribuzione degli utili ai soci; 5) violazione delle norme fiscali sui redditi di partecipazione e sulle presunzioni, censurando l’idea che i ricavi non contabilizzati della società potessero essere automaticamente imputati ai soci.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il litisconsorzio necessario tra società di capitali a ristretta base sociale e soci nei giudizi di impugnazione dell’avviso emesso al socio, ravvisando solo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza. Ha poi ritenuto infondati i motivi sulla presunta doppia presunzione e sulla necessità di definitività dell’accertamento societario, affermando che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci è ammissibile quando vi sia un valido accertamento a carico della società anche se non ancora passato in giudicato, e che incombe sul socio allegare e provare la pendenza e la rilevanza del giudizio pregiudicante o, comunque, la mancata distribuzione degli utili. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata dimostrazione che le doglianze sull’accertamento societario fossero state dedotte nei precedenti gradi di merito. È stata infine respinta la censura relativa all’automatica traslazione dei ricavi societari al socio, perché la decisione impugnata si era conformata al principio per cui, nelle società a ristretta base partecipativa, la distribuzione degli utili extracontabili può essere presunta in mancanza di prova contraria. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 17 L. 13 aprile 1977, n. 114

    norma posta a base dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del socio per il recupero a tassazione del maggior reddito di capitale.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio; la Corte esclude il litisconsorzio necessario nel caso di società di capitali a ristretta base sociale.

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere l’esistenza di un giudicato sul maggior reddito societario; la Corte rileva che la ricorrente non ha provato un giudicato favorevole o sfavorevole già formato.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; la Corte afferma che grava sul socio dimostrare la pendenza del giudizio sull’accertamento societario o la mancata distribuzione degli utili.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    invocato come parametro di violazione nella valutazione delle prove; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma richiamata in relazione all’accertamento delle imposte sui redditi e al recupero dei maggiori redditi attribuiti al socio.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per contestare la presunzione di distribuzione degli utili; la Corte ribadisce che la presunzione è ammissibile nelle società a ristretta base sociale quando vi sia accertamento di utili extracontabili a carico della società.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dalla ricorrente in tema di imputazione dei redditi di partecipazione; la Corte conferma l’imputazione presuntiva ai soci nei limiti del principio affermato in giurisprudenza.

  • art. 295 c.p.c.

    evocato dalla Corte quale regola sulla sospensione per pregiudizialità necessaria, che il contribuente avrebbe dovuto valorizzare se avesse inteso far valere la pendenza del giudizio societario.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal socio avverso l’avviso di accertamento fondato sulla presunta distribuzione di utili extracontabili di una società di capitali a ristretta base sociale non sussiste litisconsorzio necessario con la società, poiché tra i due accertamenti opera un rapporto di pregiudizialità-dipendenza e non di inscindibilità del rapporto sostanziale.
  • La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili è ammissibile quando l’Amministrazione abbia validamente accertato utili non contabilizzati in capo alla società; tale accertamento può essere anche non definitivo, purché il contribuente alleghi e provi la pendenza del giudizio pregiudicante e, se del caso, invochi la sospensione per pregiudizialità.
  • La non definitività dell’accertamento societario non elimina la presunzione di distribuzione, ma incide sull’individuazione dell’oggetto della distribuzione e sulla possibilità di decisione nel giudizio del socio; il socio che contesti la pretesa deve dunque allegare e provare specificamente la mancata definitività o l’assenza di distribuzione.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa il fatto noto da cui muove la presunzione non è la mera esistenza di utili extracontabili, bensì la compagine sociale ristretta e il conseguente reciproco controllo tra i soci; da ciò può desumersi, in mancanza di prova contraria, la ripartizione degli utili non contabilizzati.
  • Le censure in cassazione che investono l’omessa valutazione di fatti o documenti devono essere autosufficienti e specifiche, indicando come e dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e trascrivendo gli elementi rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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