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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27450/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia depositata dalla ricorrente e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il ricorso, senza esaminare nel merito i motivi proposti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, qualificata come piccola-media impresa, aveva investito nell'acquisizione di due impianti fotovoltaici negli anni 2011 e 2012, beneficiando della tariffa incentivante prevista dalla disciplina del c.d. IV conto energia. Ritenendo superata l'incertezza sulla cumulabilità tra tale tariffa e la detassazione per investimenti ambientali prevista dall'art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, anche sulla base del d.m. MISE 5 luglio 2012, la contribuente aveva predisposto una perizia per quantificare la componente ambientale dell'investimento e aveva proceduto a riliquidazioni delle dichiarazioni fino all'ultima emendabile. A seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio aveva emesso avviso bonario e poi, all'esito di un tentativo di accordo, una cartella impugnata in giudizio. I giudici di merito avevano respinto le censure della società, che ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: (1) violazione delle norme sul controllo automatizzato, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto limitarsi a un mero riscontro formale e non introdurre questioni ulteriori senza avviso di accertamento; (2) violazione delle norme interpretative sulla cumulabilità dei benefici, contestando l'esclusione della cumulabilità tra detassazione ambientale e tariffa incentivante per III, IV e V conto energia; (3) violazione dei decreti ministeriali del 2010 e 2011, deducendo che i due benefici fossero cumulabili; (4) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'impianto fosse entrato in funzione il 18 agosto 2011, quindi prima del 31 dicembre 2011, con conseguente cumulabilità secondo la disciplina vigente. Prima della decisione, però, la ricorrente ha depositato memoria di rinuncia al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla sua coltivazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma evocata come parametro di legittimità per i primi tre motivi, deducendo violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Norma evocata per il motivo relativo all'omesso esame del fatto decisivo sull'entrata in funzione dell'impianto.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per sostenere i limiti del controllo automatizzato, che la ricorrente riteneva circoscritto a mere correzioni materiali o formali.

  • art. 2, secondo comma, d.lgs. n. 462/1997

    Richiamato congiuntamente alle norme sul controllo automatizzato per sostenere il corretto perimetro dell'attività dell'Ufficio.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Invocato a sostegno dell'esigenza di motivazione dell'atto fiscale quando siano introdotte questioni ulteriori rispetto al mero riscontro automatizzato.

  • art. 41 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della distinzione tra controllo automatizzato e avviso di accertamento.

  • art. 1 disp. prel. c.c.

    Evocato quale criterio interpretativo delle fonti secondarie in tema di cumulabilità dei benefici fiscali e tariffari.

  • art. 9 d.m. MISE 19 febbraio 2007

    Richiamato come fonte regolamentare rilevante per la disciplina della cumulabilità degli incentivi.

  • art. 19 d.m. MISE 5 luglio 2012

    Richiamato come fonte interpretativa sopravvenuta sulla cumulabilità della tariffa incentivante con la detassazione ambientale.

  • art. 2, comma 152, l. n. 244/2007

    Richiamato nel quadro normativo relativo agli incentivi per investimenti ambientali e alla loro cumulabilità.

  • art. 26, terzo comma, d.lgs. n. 28/2011

    Richiamato per la disciplina degli incentivi nel settore fotovoltaico e i limiti di cumulabilità.

  • art. 5 d.m. 6 agosto 2010

    Richiamato a sostegno della tesi della cumulabilità dei benefici per specifici impianti e periodi.

  • art. 5 d.m. 5 maggio 2011

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la cumulabilità della detassazione ambientale con la tariffa incentivante.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando validamente depositata e accompagnata dalla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione dell'impugnazione, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi.
  • In presenza di estinzione del ricorso per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle questioni di diritto sollevate, restando assorbite le censure formulate.
  • I motivi di ricorso relativi alla corretta delimitazione del controllo automatizzato e alla cumulabilità di benefici fiscali e tariffari restano privi di scrutinio quando il ricorso venga dichiarato estinto per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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