Cassazione Civile, Ordinanza n. 12360/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Piemonte che aveva confermato il rigetto degli appelli contro due avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2008 e 2009, emessi dal Comune per due centrali idroelettriche classificate in categoria catastale D. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, sostenendo la tardività dell'avviso relativo al 2008; con il quinto motivo ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla doglianza relativa all'illegittimità della sanzione per omessa dichiarazione, assumendo di avere presentato la dichiarazione ICI. Con il secondo motivo ha lamentato violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006 per difetto di motivazione degli avvisi. Con il quarto motivo ha censurato la determinazione della base imponibile operata dal Comune per gli immobili in categoria D, sostenendo che fosse stata applicata una maggiorazione del 40% e un criterio non previsto dalla legge, invece del metodo legale. I motivi residui, poi assorbiti, riguardavano l'onere della prova e l'asserita incertezza normativa in tema di accatastamento delle componenti delle centrali e delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Ha rigettato il primo, il secondo e il quinto motivo; ha dichiarato assorbiti i restanti motivi. La Corte ha ritenuto tempestivo l'avviso per il 2008, ha escluso il vizio di motivazione degli avvisi e ha respinto la doglianza sull'omessa pronuncia relativa alla sanzione, ma ha ritenuto illegittima la base imponibile determinata dal Comune per le annualità 2008-2009, perché costruita su un criterio non conforme alla disciplina vigente dopo l'abrogazione della rendita presunta.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
n. 3), c.p.c.; n. 4), c.p.c.
Vengono utilizzate come norme sul vizio di violazione di legge e sul vizio di nullità per omessa pronuncia dedotti in cassazione.
art. 1, comma 161, L. 296/2006
Per l'ICI il termine quinquennale di accertamento decorre in modo diverso a seconda che si tratti di omesso versamento o di omessa dichiarazione; nel caso di omessa dichiarazione, il primo anno del quinquennio coincide con il secondo anno successivo a quello d'imposta.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti di accertamento tributario.
L'obbligo motivazionale è assolto se il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali per difendersi efficacemente.
art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992
I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato...
L'obbligo dichiarativo ICI opera nei termini previsti dalla norma, ma risulta poi soppresso per gli anni successivi, salvo i casi espressamente mantenuti.
art. 37, comma 53, d.l. 223/2006
Ha soppresso l'obbligo di dichiarazione ICI, salvo le eccezioni richiamate dalla normativa successiva.
Ha convertito il d.l. 223/2006, nel quadro della soppressione dell'obbligo dichiarativo.
art. 1, comma 174, L. 296/2006
Ha inciso sulla disciplina dell'obbligo dichiarativo mantenendo talune eccezioni.
art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992
Per i fabbricati classificabili in categoria D non ancora iscritti in catasto la base imponibile è determinata secondo il valore contabile; il Comune può usare tale criterio ma non criteri diversi o assimilabili alla rendita presunta.
art. 5, comma 4, d.lgs. 504/1992
La rendita presunta era il criterio sussidiario per gli immobili non iscritti in catasto, ma è stato abrogato per le annualità successive al 2006.
art. 11, commi 1, 2 e 2-bis, d.lgs. 504/1992
Le disposizioni sono richiamate come abrogate, con conseguente venir meno del correlato potere del Comune di rettifica/accertamento fondato sulla rendita presunta.
art. 11, comma 3, d.lgs. 504/1992
Resta vigente come potere istruttorio del Comune nei procedimenti di liquidazione e accertamento.
art. 8, D.P.R. 1142/1949
la classificazione non si esegue nei riguardi delle categorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in genere fabbricati appartenenti alle categorie D ed E
Per gli immobili di categoria D ed E non si procede a classificazione ordinaria, ma la rendita va accertata con stima diretta.
art. 30, D.P.R. 1142/1949
la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente con stima diretta per ogni singola unità
La stima diretta per la rendita catastale spetta all'ufficio catastale competente, non al Comune.
Richiamato per il procedimento di iscrizione e attribuzione della rendita catastale da parte dell'ufficio competente.
Richiamato nel quadro dell'attribuzione della rendita catastale agli immobili non iscritti.
art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992
Le risultanze catastali definitive producono effetti dall'anno d'imposta successivo a quello di annotazione, salvo le eccezioni indicate in giurisprudenza.
È evocato nei motivi residui assorbiti, relativi all'onere della prova.
Massime di principio
- In materia di ICI, il termine quinquennale di accertamento va individuato distinguendo tra omesso versamento e omessa dichiarazione: nel primo caso decorre dall'anno in cui il tributo doveva essere pagato, nel secondo dal secondo anno successivo a quello d'imposta, ossia dal termine di presentazione della dichiarazione omessa.
- L'obbligo motivazionale degli avvisi di accertamento tributario è soddisfatto quando l'atto consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi sull'an e sul quantum; non è richiesta una motivazione analitica delle future difese dell'ente impositore né la prova compiuta in sede di emanazione dell'atto.
- Per i fabbricati classificabili nella categoria D e non ancora iscritti in catasto, la base imponibile ICI va determinata secondo il criterio legale del valore contabile previsto dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992; il Comune non può sostituirlo con un criterio diverso fondato sulla rendita presunta o su stime analogiche non previste dalla norma.
- Dopo l'abrogazione della rendita presunta, l'ente impositore conserva il potere di liquidazione e accertamento dell'ICI, ma non quello di attribuire autonomamente una rendita catastale: la stima diretta della rendita spetta all'ufficio catastale competente e le risultanze catastali definitive spiegano efficacia secondo le regole proprie del catasto.
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