Cassazione Civile, Ordinanza n. 14092/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2007, impugnato dal contribuente dinanzi alla giustizia tributaria. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso; la CTR della Lombardia aveva poi rigettato l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e accolto l'appello incidentale del contribuente. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, la falsa applicazione degli artt. 2639 c.c., 2495 c.c., 7 del d.l. n. 269 del 2003 e 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la CTR aveva errato nell'escludere che il contribuente fosse socio occulto, amministratore di fatto e ideatore del meccanismo fraudolento. Successivamente, il contribuente ha presentato istanza di sospensione e poi di estinzione del giudizio, allegando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e di avere depositato la domanda, la prova della trasmissione all'Agenzia e la quietanza del pagamento integrale.
La decisione
La Corte ha rilevato che risultavano depositati tempestivamente la domanda di definizione agevolata e il pagamento dell'intero importo dovuto, condizioni previste dalla disciplina sulla definizione delle controversie tributarie pendenti. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022, come modificato dal d.l. n. 34 del 2023, disponendo che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura dell'Agenzia.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente falsamente applicata; nel provvedimento non viene svolta alcuna interpretazione nel merito perché il giudizio è dichiarato estinto.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente falsamente applicata; il suo contenuto non viene esaminato nel merito per l'estinzione del processo.
art. 7 del d.l. n. 269 del 2003
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del motivo di ricorso; nessuna statuizione interpretativa sul punto, essendo il giudizio estinto.
art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del motivo di ricorso; non vi è decisione nel merito per intervenuta estinzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione/falsa applicazione di legge.
art. 1, commi 186-202, l. n. 197 del 2022
Disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti richiamata quale base dell'istanza del contribuente.
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197 del 2022
Il deposito entro il termine della domanda di definizione e del versamento dovuto determina, secondo la Corte, la declaratoria di estinzione del processo.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34 del 2023
Richiamato come norma che ha modificato la disciplina della definizione agevolata applicata al caso.
art. 1, commi 200 e 201, l. n. 197 del 2022
Richiamati per regolare il diniego della definizione e i rimedi successivi; la Corte li menziona senza applicarli ulteriormente, perché nel caso il processo viene dichiarato estinto.
Massime di principio
- Quando il contribuente depositi tempestivamente presso il giudice la domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente e la prova del pagamento integrale o della prima rata dovuta, il processo deve essere dichiarato estinto.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe ogni esame del merito dei motivi di ricorso, che restano non scrutinati.
- In presenza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
- Le questioni sostanziali dedotte con il ricorso per cassazione non vengono trattate se sopravviene una causa estintiva del processo fondata su una definizione normativa della lite tributaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14028/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14032/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14037/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14038/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14044/2024 del 21/05/2024
- ordinanza_civile · 21 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14053/2024 del 21/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →