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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31942/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a II.DD. e IVA per l'anno d'imposta 2006, emesso nei confronti di una società e dei suoi soci. I contribuenti avevano impugnato l'atto sostenendo, da un lato, che non dovesse applicarsi la disciplina antielusiva delle società non operative perché sarebbero intervenute circostanze sopravvenute idonee a escluderla (rivalutazione di un immobile parzialmente strumentale, mutamento della compagine societaria, ristrutturazioni dell'immobile, stagionalità dell'attività di affittacamere); dall'altro, che la speciale causa di esclusione introdotta dall'art. 30, comma 1, n. 6-sexies, l. 724/1994, come modificato dalla l. 244/2007, dovesse applicarsi perché la contribuente era congrua/coerente agli studi di settore. Inoltre contestavano il valore attribuito agli immobili strumentali e abitativi ai fini del test di operatività, sostenendo che la rivalutazione avrebbe dovuto produrre effetti solo dal secondo esercizio successivo ex art. 3 l. 448/2001, e non già dall'esercizio in cui era stata effettuata.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Esclude che la causa di esclusione legata alla congruità/coerenza agli studi di settore possa applicarsi retroattivamente all'annualità 2006, perché la norma ha natura sostanziale. Ritiene inoltre infondato il motivo sulla rivalutazione degli immobili: per le rivalutazioni eseguite nel 2003 si applica l'art. 12, comma 3, l. 342/2000, secondo cui il maggior valore è riconosciuto dall'esercizio in cui la rivalutazione è iscritta in bilancio; l'art. 3 l. 448/2001 opera invece solo per l'estensione a beni già risultanti dal bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2000. La Corte aggiunge che, comunque, il motivo sul punto difetta di specificità quanto all'incidenza sul test di operatività. Le spese seguono la soccombenza e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 30, l. 724/1994

    La causa di esclusione della presunzione di non operatività delle società di mero godimento, introdotta dalla novella del 2007, ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente alle annualità anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 1, comma 128, lett. c), l. 244/2007

    La modifica richiamata dai ricorrenti non può estendersi al periodo d'imposta 2006, perché sopravvenuta rispetto al fatto imponibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 30, d.P.R. 917/1986

    È richiamato dai ricorrenti in relazione al valore degli immobili ai fini del test di operatività e della disciplina delle società non operative.

  • art. 3, l. 448/2001

    Disciplina la rivalutazione dei beni d'impresa per specifici beni risultanti dal bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2000, prevedendo il riconoscimento fiscale del maggior valore dal secondo esercizio successivo.

  • art. 12, comma 3, l. 342/2000

    Il maggior valore attribuito ai beni in sede ai rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita

    Per le rivalutazioni successive all'entrata in vigore della norma, il maggior valore è fiscalmente riconosciuto dall'esercizio in cui la rivalutazione è iscritta in bilancio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di società non operative, la causa di esclusione introdotta o modificata successivamente al periodo d'imposta accertato non ha efficacia retroattiva quando incide sul regime sostanziale dell'imposizione.
  • La disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa va applicata secondo la specifica legge invocabile ratione temporis: le rivalutazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della l. 342/2000 seguono la regola del riconoscimento fiscale dal medesimo esercizio, mentre la previsione dell'art. 3 l. 448/2001 riguarda solo l'estensione a fattispecie anteriori espressamente considerate dalla norma.
  • Quando si censura in cassazione l'erronea applicazione delle regole sul test di operatività, il motivo deve indicare in modo specifico quale incidenza concreta abbia la diversa decorrenza fiscale del maggior valore sul calcolo del test; in difetto, la doglianza è inammissibile o comunque non scrutinabile utilmente.
  • La qualificazione di una norma come sostanziale o procedimentale è decisiva per stabilire la sua applicabilità nel tempo, specie nei rapporti tributari in cui la verifica riguarda annualità anteriori alla novella.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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