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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29662/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento e da un atto di contestazione relativi a IVA per l'anno 2007, emessi nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio confermando l'annullamento degli atti per asserita violazione del contraddittorio preventivo e per una diversa qualificazione delle spese di pubblicità e sponsorizzazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 52 D.P.R. 633/1972, sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto necessario, in ogni controllo tributario, un verbale di chiusura o un PVC e il rispetto del termine dilatorio anche per accertamenti a tavolino; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che il rigetto dell'appello fosse fondato su una motivazione solo apparente e non controllabile; (3) violazione delle norme fiscali applicabili alla deducibilità/detrazione delle spese di pubblicità e sponsorizzazione, per avere confuso i due regimi e, comunque, per non avere spiegato la diversa qualificazione delle fatture considerate.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha affermato che il termine dilatorio e il verbale di chiusura delle operazioni non sono richiesti per gli accertamenti cd. a tavolino fondati sull'esame della documentazione trasmessa dal contribuente e svolti in ufficio. Ha inoltre ritenuto la sentenza d'appello affetta da motivazione apparente, poiché si era limitata a riprodurre la decisione di primo grado senza spiegare i presupposti della qualificazione delle spese come pubblicitarie o di sponsorizzazione. Per questi motivi ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sardegna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000 n. 212

    Il termine dilatorio post-verbale si applica agli accessi, ispezioni e verifiche svolti nei locali del contribuente e non si estende agli accertamenti a tavolino basati su esame documentale in ufficio.

  • art. 52, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    La redazione del verbale di verifica e del verbale conclusivo è richiesta soltanto nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, non negli accertamenti documentali svolti in ufficio.

  • art. 33, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Richiama l'applicabilità delle regole di cui all'art. 52 D.P.R. 633/1972 anche alle imposte dirette.

  • art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Norma richiamata come base degli avvisi di accertamento derivanti dal controllo delle dichiarazioni e della documentazione contabile.

  • art. 51 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    Norma richiamata come base degli avvisi di accertamento IVA derivanti dal controllo documentale.

  • art. 74, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    Richiamato nel motivo sul diverso trattamento delle spese di pubblicità e sponsorizzazione; la sentenza osserva che la corretta qualificazione richiede l'indicazione dei relativi presupposti fattuali.

  • artt. 1 e 2 L. 16 dicembre 1991 n. 398

    Richiamati nel motivo di ricorso come disciplina fiscale applicabile all'associazione sportiva dilettantistica.

  • art. 9-bis D.L. 30 dicembre 1991 n. 417, conv. in L. 6 febbraio 1992 n. 66

    Richiamato nel motivo di ricorso come disciplina fiscale applicabile all'associazione sportiva dilettantistica.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve consentire il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio; la sua carenza integra nullità.

  • art. 36, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve raggiungere il 'minimo costituzionale'; se è solo apparente la sentenza è nulla.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro per i motivi di violazione di legge dedotti dall'Agenzia.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 74 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    Richiamato per affermare che le spese di sponsorizzazione, ove qualificabili come spese di rappresentanza, sono deducibili nei limiti previsti dalla norma se manca la prova di una diretta aspettativa di ritorno commerciale.

Massime di principio

  • Nel controllo tributario, il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente e l'obbligo di verbale conclusivo operano solo quando vi sia un accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non si applicano agli accertamenti a tavolino fondati sull'esame della documentazione acquisita e valutata in ufficio.
  • La motivazione apparente, anche se graficamente esistente o formalmente articolata, determina nullità della sentenza quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e impedisce il controllo sulla ratio decidendi.
  • Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se la sentenza richiama contenuti specifici e li fa propri in modo autonomo e controllabile; la mera trascrizione o il rinvio generico a una decisione precedente non bastano.
  • La distinzione tra spese di pubblicità e spese di sponsorizzazione richiede una verifica in concreto della finalità dell'esborso: le prime sono rivolte alla promozione di prodotti, marchi o servizi; le seconde mirano ad accrescere prestigio e immagine del soggetto sponsorizzante.
  • Chi invoca un regime fiscale più favorevole deve fornire elementi idonei a dimostrare i presupposti fattuali della qualificazione richiesta; in difetto, il giudice non può dare per scontata la natura della spesa senza esplicitare le ragioni della propria conclusione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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