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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13870/2025 del 25/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2008, aveva rideterminato IVA, interessi e sanzioni, riqualificando un contratto formalmente qualificato come appalto tra la contribuente e un terzo come somministrazione illecita di manodopera. La società aveva impugnato l’atto e i giudici di merito avevano accolto il ricorso; l’Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR addossato all’Ufficio l’onere di provare la reale natura delle operazioni contestate, mentre – secondo il ricorrente – in tema di operazioni oggettivamente inesistenti l’onere di provare l’effettività grava sul contribuente ai fini della detrazione IVA e della deduzione dei costi; (2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente, poiché la CTR avrebbe fondato la decisione su affermazioni meramente assertive e non avrebbe spiegato perché riteneva superate le presunzioni e gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio (assenza di struttura organizzativa, mancati versamenti, difetto di chiarezza contrattuale), limitandosi a valorizzare profili formali e l’esistenza di autorizzazioni lavoristiche in capo alla società appaltatrice.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, in ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera schermata da un contratto di appalto, l’inesistenza della prestazione rende privo di giustificazione causale l’esborso del preteso committente, con conseguente indetraibilità dell’IVA e indeducibilità del costo. Ha inoltre ribadito che, in materia di IVA, l’Amministrazione può provare le operazioni oggettivamente inesistenti anche per presunzioni semplici, mentre spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. La CTR è stata censurata sia perché ha invertito l’onere della prova, sia perché ha reso una motivazione apparente, non confrontandosi in modo analitico con gli elementi presuntivi e probatori dedotti dall’Ufficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame nel rispetto dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare gli elementi presuntivi dell’inesistenza, mentre il contribuente deve provare l’effettiva esistenza delle operazioni per ottenere detrazione IVA e deduzione dei costi

  • art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    è richiamato per escludere il diritto alla detrazione dell’IVA quando l’operazione sottostante sia inesistente o priva di effettività

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale evocata come parametro della censura per violazione di legge

  • art. 132, comma 1 c.p.c.

    richiamato quale parametro della nullità per motivazione apparente della sentenza

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la censura di nullità della sentenza viene dedotta come vizio di legge processuale nei limiti del testo fornito

  • d.P.R. n. 633 del 1972

    contenitore normativo dell’IVA; l’art. 19, comma 2, è applicato nel senso della non detraibilità in assenza di operazioni effettive

Massime di principio

  • In materia di IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesta operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere di provare gli elementi dell’inesistenza può essere assolto anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • Una volta forniti dall’Ufficio elementi presuntivi idonei a sostenere l’inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente la prova positiva dell’effettiva esistenza delle prestazioni e della loro inerenza, non essendo sufficiente la sola fattura né la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
  • Se un contratto di appalto schermA in realtà una somministrazione illecita di manodopera e la prestazione dedotta risulta inesistente, il corrispettivo è privo di giustificazione causale e non può essere utilizzato né per la detrazione dell’IVA né per la deduzione del costo ai fini reddituali.
  • La motivazione della sentenza è apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, specie se non affronta gli specifici elementi probatori e presuntivi posti a fondamento dell’accertamento e si limita ad affermazioni assertive o a rilievi meramente formali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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