Cassazione Civile, Ordinanza n. 21558/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo sostenendo l'illegittimità del provvedimento per asserito difetto di notifica delle cartelle di pagamento presupposte. In primo grado il ricorso era stato accolto dalla CTP, che aveva ritenuto non provata la regolare notificazione delle cartelle da parte del concessionario. In appello, l'agente della riscossione aveva prodotto la documentazione relativa alle notifiche e la CTR aveva riformato la decisione, salvo rilevare il difetto di giurisdizione per alcune cartelle relative a pretese non tributarie. In Cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: (1) violazione delle preclusioni probatorie per avere la CTR ammesso documenti nuovi in appello; (2) errata applicazione delle norme sulla notifica della cartella esattoriale e necessità della raccomandata informativa in caso di consegna al portiere; (3) contestazione della conformità agli originali della documentazione prodotta dall'ufficio; (4) preteso obbligo di sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario; (5) mancata prova della qualifica del soggetto notificante; (6) omesso esame del fatto decisivo relativo al deposito dei referti di notifica di una specifica cartella. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando, tra l'altro, l'ammissibilità dei documenti nuovi in appello nel processo tributario e la sufficienza della notifica diretta a mezzo raccomandata ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, nonché dell'avviso di ricevimento quale prova del perfezionamento della notifica.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente, confermando la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto valide le notifiche delle cartelle prodromiche al preavviso di fermo amministrativo. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti. La pronuncia ribadisce che nel processo tributario l'appello consente la produzione di nuovi documenti anche se già esistenti e non prodotti in primo grado, e che la notifica della cartella esattoriale tramite invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento è validamente eseguita senza necessità della disciplina propria della notifica ex art. 139 c.p.c. o dell'invio di ulteriori raccomandate in caso di consegna a soggetti legittimati diversi dal destinatario.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione di legge in relazione a plurimi profili della notifica e dell'ammissibilità delle prove in appello.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è stato invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo relativo a una specifica cartella e ai relativi referti di notifica.
nel processo tributario non opera la preclusione propria del rito civile ordinario quanto alla produzione documentale in appello, in ragione della disciplina speciale.
art. 58, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha valorizzato la disciplina speciale dell'appello tributario che consente la produzione di nuovi documenti.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in appello nel processo tributario, anche se preesistenti e non prodotti in primo grado.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
esprime il principio di specialità del rito tributario rispetto al processo civile ordinario.
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alle preclusioni processuali, ma non ritenuto violato.
la notifica della cartella può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento; l'avviso di ricevimento è sufficiente quale prova del perfezionamento della notifica.
non si applica, secondo la Corte, alla notifica diretta della cartella esattoriale ex art. 26 d.P.R. 602/1973.
art. 60, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di ulteriori formalità, ma ritenuto non applicabile alla notifica diretta della cartella esattoriale.
la consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, salvo prova contraria.
menzionato per distinguere la notifica a mezzo posta eseguita direttamente dall'ufficio da quella eseguita tramite ufficiale giudiziario.
art. 26, terzo comma, d.P.R. n. 602/1973
quando la notificazione avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di soggetti legittimati, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
art. 26, penultimo comma, d.P.R. n. 602/1973
il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o copia della cartella con la relazione di notificazione o con l'avviso di ricevimento.
la Corte precisa che la recente novella dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992 si applica ai giudizi instaurati dalla sua entrata in vigore.
art. 24 Cost.
richiamato nella giurisprudenza costituzionale citata per escludere che la mancata comunicazione di avvenuta notifica renda costituzionalmente invalida la notificazione diretta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato aggiuntivo, nei limiti di quanto desumibile dal testo.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello consente la produzione di nuovi documenti anche se già esistenti e non prodotti in primo grado, perché la disciplina speciale del d.lgs. n. 546/1992 deroga alle preclusioni del codice di procedura civile.
- La notifica della cartella di pagamento può essere validamente eseguita, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, senza necessità delle formalità previste per altre forme di notificazione.
- Nella notifica diretta della cartella esattoriale l'avviso di ricevimento è sufficiente a provare il perfezionamento della notificazione e la relativa data; non occorre produrre in giudizio l'originale o la copia della cartella, salvo specifica contestazione dell'eventuale divergenza del plico.
- Se la cartella è consegnata al domicilio del destinatario o a soggetto legittimato a riceverla, non è richiesta una ulteriore raccomandata informativa né la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
- La contestazione sulla mancata conformità del plico al contenuto notificato non incide sulla validità della notifica se il destinatario non fornisce prova idonea del fatto allegato.
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