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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23608/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle dogane ha emesso nei confronti della società un avviso di pagamento per il recupero di accise ritenute indebitamente fruite e un atto di irrogazione sanzioni, negando il beneficio fiscale sul gasolio per autotrazione previsto per gli autotrasportatori. Il diniego si fondava sull'omessa indicazione, nelle fatture allegate alla dichiarazione, degli estremi della targa dei veicoli riforniti, richiesta dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 277/2000. La contribuente ha sostenuto che l'agevolazione spettasse comunque, perché le fatture riportavano il numero della tessera consortile del centro autotrasportatori, collegata ai propri automezzi e idonea a identificarli. Ha inoltre dedotto: 1) violazione delle norme che regolano il beneficio e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la targa non fosse requisito tassativo e che fossero ammissibili documenti equipollenti; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito travisamento della prova, poiché la documentazione prodotta sarebbe stata una tessera numerica consortile e non una carta carburante; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 654 c.p.p. e dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, per non avere la CTR attribuito rilievo alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione del legale rappresentante, che aveva ritenuto effettivi i rifornimenti e non tassativa l'indicazione della targa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'indicazione della targa nelle fatture costituisce requisito formale necessario per ottenere l'agevolazione e non ammette equipollenti, in quanto la norma è eccezionale e mira a rendere agevole il controllo dell'effettiva riferibilità del carburante ai mezzi del contribuente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché l'eventuale errore sull'identificazione della documentazione (carta carburante/tessera consortile) non era decisivo, essendo comunque decisiva la mancanza della targa. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il terzo motivo, osservando che la CTR aveva comunque considerato la sentenza penale ma l'aveva correttamente ritenuta irrilevante rispetto al diverso tema dell'utilizzabilità fiscale del credito; il giudicato penale, inoltre, vincola solo sui fatti materiali accertati e non sull'autonoma verifica del diritto all'agevolazione fiscale secondo la disciplina tributaria. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, d.P.R. n. 277/2000

    prevede un requisito formale necessario per il riconoscimento del beneficio sul gasolio per autotrazione; la mancata indicazione della targa in fattura consente all'Ufficio di negare l'agevolazione e non sono ammessi equipollenti.

  • art. 1, d.P.R. n. 277/2000

    individua il beneficio fiscale per gli esercenti attività di autotrasporto merci sul consumo di gasolio per autotrazione.

  • art. 12 preleggi

    invocato per sostenere un'interpretazione letterale non estensiva della norma agevolativa; la Corte conferma comunque la centralità del dato testuale e della tassatività del requisito.

  • art. 115 c.p.c.

    la censura di travisamento della prova è ammessa solo se il giudice confonde il contenuto oggettivo della prova con la sua valutazione e l'errore è decisivo; nel caso concreto l'errore non era decisivo.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, ma la Corte esclude il vizio perché la motivazione delle sentenze di merito è coerente con la necessità del requisito formale richiesto per il beneficio.

  • art. 654 c.p.p.

    il giudicato penale è richiamato come potenzialmente rilevante nei limiti dei fatti materiali accertati, ma non incide automaticamente sulla spettanza del beneficio tributario.

  • art. 7, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per l'onere della prova a carico dell'Amministrazione, ma la Corte osserva che la disposizione ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente ai giudizi introdotti prima del 16 settembre 2022.

  • art. 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546/1992

    norma sostanziale, non processuale, priva di efficacia retroattiva; si applica ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 483 c.p.

    richiamato solo per descrivere il procedimento penale a carico del legale rappresentante, poi definito con assoluzione.

  • art. 47 e 76 d.P.R. n. 445/2000

    richiamati come norme violate nel procedimento penale relativo alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

  • art. 530 c.p.p.

    base dell'assoluzione penale perché il fatto non sussiste.

Massime di principio

  • Nei benefici fiscali di natura agevolativa, il contribuente deve dimostrare in modo rigoroso tutti i requisiti richiesti dalla norma; se il legislatore prevede un elemento formale specifico nella documentazione, la sua omissione impedisce il riconoscimento dell'agevolazione.
  • Quando la disciplina agevolativa richiede l'indicazione di un dato identificativo preciso, non è consentito sostituirlo con documenti o elementi equipollenti, salvo che la legge lo preveda espressamente.
  • L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto all'agevolazione grava sul contribuente che la invoca; la prova deve essere fornita con la documentazione prescritta dalla norma speciale.
  • Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito ha erroneamente percepito il contenuto oggettivo della prova, l'errore è stato discusso in causa ed è decisivo con certezza assoluta per l'esito della decisione.
  • La sentenza penale irrevocabile può rilevare nel processo tributario solo nei limiti dell'accertamento dei fatti materiali oggetto di valutazione; non vincola il giudice tributario sulla diversa questione della spettanza del beneficio fiscale secondo la disciplina tributaria.
  • Le norme che disciplinano il riparto dell'onere della prova nel processo tributario, se qualificate come sostanziali dalla giurisprudenza, non si applicano retroattivamente ai giudizi già pendenti o introdotti prima della loro entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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