Cassazione Civile, Ordinanza n. 04704/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiari prestazione)
La controversia
La lite nasce dal diniego, da parte dell'ente previdenziale, dell'assegno di natalità previsto dall'art. 1, commi 125-129, della l. n. 190/2014 a favore di soggetti stranieri extracomunitari che avevano ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o familiari, ma non il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. In primo grado era stato accertato il carattere discriminatorio del diniego e riconosciuto il diritto alla prestazione alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani; la decisione era stata confermata in appello. Nel ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione di legge, sostenendo che il beneficio spettasse solo ai cittadini italiani, dell'Unione europea o agli stranieri titolari di soggiorno di lungo periodo, e che l'assegno avesse natura di bonus/natalità non riconducibile a misure di sicurezza sociale, con conseguente insussistenza della parità di trattamento invocata dai ricorrenti e infondatezza della qualificazione discriminatoria della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo dell'ente previdenziale. Ha dato continuità al più recente orientamento giurisprudenziale richiamato in sentenza, secondo cui l'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, nella formulazione applicabile ratione temporis, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui escludeva dall'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi ammessi nel territorio a fini lavorativi o per altri fini che consentono lo svolgimento di attività lavorativa e muniti del relativo permesso di soggiorno. Le spese sono state compensate per il recente formarsi della giurisprudenza, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, commi 125-129, l. n. 190/2014
La disposizione sull'assegno di natalità, nella formulazione applicabile al caso, non può essere interpretata nel senso di escludere i cittadini di Paesi terzi ammessi per fini lavorativi o equiparati e in possesso di regolare permesso di soggiorno; la relativa parte discriminatoria è stata superata dal giudizio di costituzionalità richiamato in sentenza.
art. 3, comma 2, lett. k), dir. 2011/98/UE
Richiamato dall'ente per sostenere il limite soggettivo della parità di trattamento; la Corte non accoglie tale lettura, valorizzando invece l'orientamento successivo della Corte costituzionale e della Cassazione.
art. 12, dir. 2011/98/UE
Invocato per negare la parità di trattamento ai cittadini di Paesi terzi privi di soggiorno di lungo periodo; la Corte ritiene infondato l'assunto difensivo alla luce della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interna.
art. 3 del reg. n. 883/2004
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro europeo in tema di coordinamento delle prestazioni di sicurezza sociale, senza che la Corte ne ricavi un esito favorevole all'ente ricorrente.
art. 43 e 44 d.lgs. n. 286/1998
Norme sulla tutela contro la discriminazione richiamate nel ricorso; il rigetto conferma la qualificazione discriminatoria del diniego della prestazione.
Rammentato nel quadro della tutela civile antidiscriminatoria come base dell'azione proposta in primo grado.
Richiamato per il rito sommario utilizzato in primo grado nell'azione antidiscriminatoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
Invocato nel ricorso in relazione all'interpretazione della disciplina dell'assegno di natalità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 5, commi 8.1, 8.2 e 9, d.lgs. n. 286/1998
Richiamati nel ricorso come disposizioni attuative del quadro sul soggiorno dei cittadini di Paesi terzi; non conducono all'accoglimento della tesi dell'ente.
D.P.R. 27 febbraio 2015
Citato nel motivo di ricorso in connessione con la disciplina attuativa dell'assegno di natalità.
Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il cittadino di Paese terzo ammesso in Italia a fini lavorativi, o comunque titolare di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, non può essere escluso da una prestazione economica di sostegno alla natalità quando la disciplina interna originaria introduca una disparità non compatibile con il diritto unionale e con la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale.
- Quando la Corte di cassazione richiama un recente orientamento consolidatosi dopo la decisione impugnata, può rigettare il ricorso pur riconoscendo la novità del quadro giurisprudenziale, con conseguente compensazione delle spese.
- Nell'azione civile antidiscriminatoria, il diniego di una prestazione previdenziale può essere qualificato come condotta discriminatoria se fondato su un requisito di soggiorno non giustificato rispetto alla finalità della misura e incompatibile con la normativa sovraordinata applicabile.
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