Sentenza del 22/05/2023 n. 1469 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Controllo formale - Avviso bonario - Necessità - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava la cartella di pagamento (recupero IRES, rettifica credito IVA, sanzioni, interessi e oneri) deducendo: nullità/irregolarità della notificazione via PEC (allegati in .pdf anziché .p7m); carenza di motivazione della cartella; illegittimo e improprio uso del procedimento di controlli automatizzati ex art.36‑bis DPR 600/1973 e art.54‑bis DPR 633/1972 senza preventiva comunicazione (avviso bonario) e quindi inesistenza giuridica della cartella.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto regolari le notificazioni via PEC anche con copia per immagini in formato PDF non sottoscritta digitalmente, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ha inoltre ritenuto legittima l'emissione della cartella senza preventiva comunicazione quando il controllo automatizzato rileva errori rilevabili 'ictu oculi' (es. omesso versamento IRES, errato riporto di eccedenza IVA), non richiedendo ulteriore motivazione nella cartella oltre agli elementi previsti dal modello ministeriale. Perciò sono stati confermati importi, sanzioni e interessi. Spese del giudizio condannate alla parte soccombente come indicato in dispositivo.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36‑bis
Consente al Fisco il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la rettifica senza preventiva comunicazione quando si tratta di errori materiali o di calcolo rilevabili direttamente (ictu oculi). L'emissione della cartella ai sensi del comma 3 non è condizionata dalla preventiva comunicazione, salvo che dal controllo emergano errori che richiedano comunicazione specifica.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54‑bis
Norma parallela all'art.36‑bis per l'IVA: permette rettifiche tramite controlli automatizzati sui dati IVA; si applicano gli stessi limiti (solo errori documentali e di calcolo immediatamente rilevabili).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Disciplina le modalità di notificazione della cartella di pagamento (con riferimento anche al DM/68/2005): la notifica può validamente avvenire tramite mezzi previsti dalla normativa, incluse le modalità informatiche/PEC.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
Stabilisce il modello ministeriale della cartella di pagamento; il modello non richiede la sottoscrizione leggibile dell'esattore, perciò l'assenza di firma digitale sulla copia informatica non invalida la notifica.
Statuto dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), artt. 7 e 10
Principi di motivazione e trasparenza degli atti tributari; tuttavia la Corte ha ritenuto che la cartella, in quanto atto di riscossione emesso dopo controllo documentale automatizzato, non richieda la stessa estesa motivazione dell'avviso di accertamento quando la rettifica è mera correzione di errori materiali.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Principio generale della motivazione degli atti amministrativi; la sua applicazione non esime però dalla possibilità di emissione della cartella per rettifiche documentali senza dettagliata istruttoria se il dato è immediatamente riscontrabile.
Codice di procedura civile, artt. 156 (co.3) e 160
Prevedono effetti sananti per difetti di notificazione; eventuali vizi formali della notifica PEC possono essere sanati nelle ipotesi previste dalla normativa processuale.
D.M. 68/2005
Regolamenta modalità tecniche per la notifica degli atti tributari; la notificazione eseguita secondo le disposizioni e con ricevute PEC è considerata valida.
Massime di principio
- La notifica della cartella via PEC è valida anche se l'allegato è una copia per immagini in formato PDF non sottoscritta digitalmente, purché risulti documentalmente riferibile all'ente notificante e siano rispettate le modalità normative.
- L'emissione della cartella ai sensi dell'art.36‑bis (e art.54‑bis per l'IVA) non richiede sempre una preventiva comunicazione (avviso bonario): è necessaria solo quando il controllo automatizzato non si limita a correggere errori materiali o di calcolo immediatamente riscontrabili o quando emergono incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
- I controlli automatizzati possono correggere omissioni di versamento o errori aritmetici senza interlocuzione: in tali casi la cartella ha natura autoritativa di liquidazione e non necessita della stessa motivazione richiesta per un avviso di accertamento.
- L'omissione della comunicazione preventiva, seppur irregolare, può costituire una mera irregolarità che non invalida la cartella quando le discrepanze riguardano aspetti non rilevanti o immediatamente accertabili; se invece emergono questioni interpretative o incertezze rilevanti, l'assenza della comunicazione può incidere sulla validità dell'intera procedura.
- La cartella deve contenere quanto previsto dal modello ministeriale; non è richiesto che contenga l'esposizione dettagliata dell'istruttoria, salvo che la situazione lo renda necessario per garantire il diritto di difesa.
- In contenziosi simili, il contribuente deve provare vizi sostanziali (non meramente formali) o che la rettifica richiedeva un accertamento interpretativo: contestare soltanto la forma della PEC o l'assenza di firma digitale è, alla luce della giurisprudenza, spesso insufficiente.
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