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Sentenza

Sentenza del 22/05/2023 n. 373 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Processo tributario - atto di accertamento definitivo - ricorso contro il diniego di autotutela - mancanza di una precisa pretesa impositiva - atto non autonomamente impugnabile - inapplicabilità della definizione agevolata delle controversie

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

M ha impugnato il diniego di autotutela (provv. prot. n. 43100/2019) con cui l'Ufficio ha rifiutato di annullare parzialmente l'avviso di accertamento n. TL3043305562/2011. L'Ufficio aveva già valutato la questione in precedenza e il diniego si limita a confermare la posizione antecedente senza nuova motivazione; inoltre la controversia verte su un diniego di autotutela e non su un atto impositivo che contenga una precisa pretesa tributaria. L'appellante ha inoltre chiesto la sospensione per valutare l'adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione quater), richiesta ritenuta inapplicabile perché mancano importi da versare e l'oggetto del giudizio non è una cartella o iscrizione a ruolo.

La decisione

La CTR ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, ritenendo il provvedimento di diniego un atto di conferma 'impropria' (mera ripetizione della posizione dell'Ufficio senza nuovo esame sostanziale) e quindi non impugnabile autonomamente per contestare la fondatezza della pretesa tributaria. La richiesta di sospensione per definizione agevolata è stata respinta in quanto inapplicabile. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, D.Lgs. 546/1992

    Usato per eccepire l'inammissibilità del ricorso di primo grado: il ricorso è irricevibile se non ricorrevano le condizioni previste dall'articolo (quale norma procedurale di ammissibilità).

  • art. 1, commi 197, 235 e 236, L. 197/2022

    Richiamati in relazione alla definizione agevolata delle controversie tributarie (cd. rottamazione quater): la Corte rileva che tali disposizioni presuppongono un atto contenente una precisa pretesa impositiva e l'esistenza di somme da definire/versare, quindi non applicabili al diniego di autotutela privo di importi.

  • art. 1, commi 231-252, L. 197/2022

    Riferimento alla procedura di definizione agevolata tramite Agente della Riscossione; la Corte osserva che l'istituto richiede specifiche condizioni (esistenza di iscrizioni a ruolo/cartelle) non presenti nel caso.

  • art. 45, comma 1, D.Lgs. 546/1992

    Richiamato per l'estinzione del processo per omessa riassunzione: la CTP di primo grado aveva dichiarato estinto il giudizio nei termini previsti dalla norma.

  • art. 10, comma 1, legge 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Invocato dal ricorrente in riferimento al principio di collaborazione e buona fede; la Corte non ha ritenuto che ciò comportasse l'inammissibilità dell'atto di diniego considerato confermativo.

  • art. 5, comma 3, D.Lgs. 147/2015

    Richiamato dal ricorrente nei motivi di impugnazione in tema di effetti di sentenza su atti tributari; la Corte ritenne che le relative richieste dovevano essere coltivate nel giudizio principale o con riassunzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Citato dall'appellante per lamentare nullità della sentenza di primo grado; la Corte ha ritenuto che la sentenza fosse valida e motivata.

Massime di principio

  • Un diniego di autotutela è impugnabile autonomamente solo se si configura come atto di conferma "propria": cioè contiene un nuovo esame e una nuova motivazione che sostituiscono il provvedimento precedente. Se è mera ripetizione senza nuova motivazione (conferma "impropria"), non è impugnabile autonomamente per contestare la sostanza della pretesa tributaria.
  • La procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie (cd. rottamazione quater) richiede l'esistenza di una precisa pretesa impositiva e di somme da versare (iscrizioni a ruolo/cartelle): non è applicabile a provvedimenti amministrativi meramente confermativi o a dinieghi di autotutela che non determinano importi riscossi o da definire.
  • Se il contribuente intende contestare la fondatezza di un avviso di accertamento già divenuto definitivo, la via corretta è l'impugnazione dell'atto impositivo nel giudizio competente, la riassunzione del processo sospeso o il tempestivo esercizio dei rimedi ordinari; non può farlo tramite un diniego di autotutela meramente confermativo.
  • Il sindacato del giudice tributario sul diniego di autotutela è limitato al controllo della legittimità e corretto esercizio della discrezionalità amministrativa: il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione per svolgere valutazioni discrezionali sulla pretesa fiscale.
  • In presenza di un atto di autotutela che sembra solo confermare posizione antecedente, il difensore dovrebbe: (a) verificare se la motivazione è nuova e quindi valutare l'impugnabilità autonoma; (b) in mancanza di nuova motivazione, concentrare le doglianze sul merito nell'ambito del giudizio sull'atto impositivo o procedere alla riassunzione/impugnazione dell'atto originario.

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